Adesione ai protocolli relativi alla convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi ed alla convenzione del 1971 istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottati a Londra il 19 novembre 1976, e loro esecuzione.
Protocollo 1-art. V
ARTICOLO V.
1. Il presente Protocollo entra in vigore nei confronti degli Stati che l'hanno ratificato, accettato o approvato o che vi hanno aderito, il novantesimo giorno dopo che otto Stati, di cui cinque che abbiano ciascuno almeno un milione di tonnellate di stazza lorda di navi cisterna, hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale.
2. Per ogni Stato che ratifica, accetta, approva il presente Protocollo o che vi aderisce successivamente, quest'ultimo entra in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito da parte di detto Stato dello strumento adeguato.
1. Il presente Protocollo entra in vigore nei confronti degli Stati che l'hanno ratificato, accettato o approvato o che vi hanno aderito, il novantesimo giorno dopo che otto Stati, di cui cinque che abbiano ciascuno almeno un milione di tonnellate di stazza lorda di navi cisterna, hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale.
2. Per ogni Stato che ratifica, accetta, approva il presente Protocollo o che vi aderisce successivamente, quest'ultimo entra in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito da parte di detto Stato dello strumento adeguato.