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Adesione ai protocolli relativi alla convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi ed alla convenzione del 1971 istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottati a Londra il 19 novembre 1976, e loro esecuzione.

Protocollo 1-art. II

ARTICOLO II.

L'articolo V della Convenzione viene modificato come segue:
1) Il paragrafo 1 viene sostituito dal seguente testo:
"Il proprietario di una nave ha, ai sensi della presente Convenzione, il diritto di limitare la propria responsabilita', per ogni incidente, ad un ammontare totale di 133 unita' di conto per tonnellata di stazza della nave. Tuttavia questo ammontare totale non puo' in alcun caso superare i 14 milioni di unita' di conto".
2) Il paragrafo 9 viene sostituito dal seguente testo:
9. a) L'"unita' di conto" di cui al paragrafo 1 del presente articolo rappresenta il Diritto di prelievo speciale cosi' come definito dal Fondo monetario internazionale. Le somme di cui al paragrafo 1 sono convertite nella moneta nazionale dello Stato dove viene costituito il fondo sulla base del valore di detta moneta in rapporto al Diritto di prelievo speciale alla data di costituzione del fondo. Il valore, in Diritto di prelievo speciale, della moneta nazionale di uno Stato contraente membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato alla data in questione secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale per le sue operazioni e transazioni. Il valore in Diritto di prelievo speciale della moneta nazionale di uno Stato contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato secondo quanto stabilito da detto Stato.
b) Tuttavia uno Stato contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non permetta di applicare le disposizioni del paragrafo 9 a) del presente articolo puo', al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione della presente Convenzione o dell'adesione a quest'ultima o in qualunque altro momento successivo, dichiarare che il limite della responsabilita' previsto dal paragrafo 1 e applicabile sul suo territorio e' fissato, per ogni evento, ad un totale di 2000 unita' monetarie per tonnellata di stazza della nave, restando inteso che l'ammontare totale non dovra' in alcun caso superare i 210 milioni di unita' monetaria. L'unita' monetaria di cui al presente paragrafo corrisponde a 65,5 milligrammi di oro al titolo di 900 millesimi di fino. La conversione di tali somme nella moneta nazionale viene effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato.
c) Il calcolo menzionato nell'ultima frase del paragrafo 9. a) e la conversione di cui al paragrafo 9. b) devono essere effettuati in modo da tradurre in moneta nazionale dello Stato contraente lo stesso valore reale, per quanto possibile, di quello espresso in unita' di conto al paragrafo 1. Al momento del deposito di uno strumento, di cui all'articolo IV ed ogniqualvolta si verifichi un cambiamento nel loro metodo di calcolo o nel valore della loro moneta nazionale in rapporto all'unita' di conto o all'unita' monetaria, gli Stati contraenti comunicano al depositario il loro metodo di calcolo conformemente al paragrafo 9. a), o i risultati della conversione conformemente al paragrafo 9. b), a seconda dei casi.