N NORME. red.it

Adesione ai protocolli relativi alla convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi ed alla convenzione del 1971 istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottati a Londra il 19 novembre 1976, e loro esecuzione.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai seguenti atti internazionali, adottati a Londra il 19 novembre 1976:
a) protocollo alla convenzione internazionale del 29 novembre 1969 sulla responsabilita' civile per i danni causati dall'inquinamento da idrocarburi;
b) protocollo alla convenzione del 18 dicembre 1971 istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi.

Art. 2.


Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli V e VI dei protocolli stessi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1983
PERTINI FANFANI - COLOMBO - DARIDA - FORTE - PANDOLFI - DI GIESI - DE MICHELIS - LAGORIO Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Protocole 1969

PROTOCOLE

de la Convention Internationale de 1969 sur la responsabilite' civile pour les dommages dus a' la pollution par les hydrocarbures




Parte di provvedimento in formato grafico




Protocole 1971

PROTOCOLE

de la Convention internationale de 1971 portant creation d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus a la pollution par les hydrocarbures




Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 1-art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nei protocolli.

PROTOCOLLO

della convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi.

Le Parti al presente Protocollo,
essendo Parti alla Convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1969,
hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I.

Ai fini del presente Protocollo:
1. "Convenzione" indica la Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi.
2. "Organizzazione" ha lo stesso significato attribuitole nella Convenzione.
3. "Segretario generale" indica il Segretario generale dell'Organizzazione.

Protocollo 1-art. II

ARTICOLO II.

L'articolo V della Convenzione viene modificato come segue:
1) Il paragrafo 1 viene sostituito dal seguente testo:
"Il proprietario di una nave ha, ai sensi della presente Convenzione, il diritto di limitare la propria responsabilita', per ogni incidente, ad un ammontare totale di 133 unita' di conto per tonnellata di stazza della nave. Tuttavia questo ammontare totale non puo' in alcun caso superare i 14 milioni di unita' di conto".
2) Il paragrafo 9 viene sostituito dal seguente testo:
9. a) L'"unita' di conto" di cui al paragrafo 1 del presente articolo rappresenta il Diritto di prelievo speciale cosi' come definito dal Fondo monetario internazionale. Le somme di cui al paragrafo 1 sono convertite nella moneta nazionale dello Stato dove viene costituito il fondo sulla base del valore di detta moneta in rapporto al Diritto di prelievo speciale alla data di costituzione del fondo. Il valore, in Diritto di prelievo speciale, della moneta nazionale di uno Stato contraente membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato alla data in questione secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale per le sue operazioni e transazioni. Il valore in Diritto di prelievo speciale della moneta nazionale di uno Stato contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato secondo quanto stabilito da detto Stato.
b) Tuttavia uno Stato contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non permetta di applicare le disposizioni del paragrafo 9 a) del presente articolo puo', al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione della presente Convenzione o dell'adesione a quest'ultima o in qualunque altro momento successivo, dichiarare che il limite della responsabilita' previsto dal paragrafo 1 e applicabile sul suo territorio e' fissato, per ogni evento, ad un totale di 2000 unita' monetarie per tonnellata di stazza della nave, restando inteso che l'ammontare totale non dovra' in alcun caso superare i 210 milioni di unita' monetaria. L'unita' monetaria di cui al presente paragrafo corrisponde a 65,5 milligrammi di oro al titolo di 900 millesimi di fino. La conversione di tali somme nella moneta nazionale viene effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato.
c) Il calcolo menzionato nell'ultima frase del paragrafo 9. a) e la conversione di cui al paragrafo 9. b) devono essere effettuati in modo da tradurre in moneta nazionale dello Stato contraente lo stesso valore reale, per quanto possibile, di quello espresso in unita' di conto al paragrafo 1. Al momento del deposito di uno strumento, di cui all'articolo IV ed ogniqualvolta si verifichi un cambiamento nel loro metodo di calcolo o nel valore della loro moneta nazionale in rapporto all'unita' di conto o all'unita' monetaria, gli Stati contraenti comunicano al depositario il loro metodo di calcolo conformemente al paragrafo 9. a), o i risultati della conversione conformemente al paragrafo 9. b), a seconda dei casi.

Protocollo 1-art. III

ARTICOLO III.

1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione o che vi hanno aderito e degli Stati invitati a partecipare alla Conferenza incaricata di rivedere le disposizioni della Convenzione del 1969 sulla responsabilita' civile per danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi, tenutasi a Londra dal 17 al 19 novembre 1976. Il Protocollo e' aperto alla firma dal 1 febbraio al 31 dicembre 1977 presso la sede dell'Organizzazione.
2. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, il presente Protocollo viene sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati che l'hanno firmato.
3. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati che non hanno firmato il presente Protocollo possono aderirvi.
4. Gli Stati Parti alla Convenzione possono ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo o aderirvi.

Protocollo 1-art. IV

ARTICOLO IV.

1. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante il deposito, presso il Segretario generale, di uno strumento in buona e debita forma a questo fine.
2. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, depositato successivamente all'entrata in vigore di un emendamento del presente Protocollo nei confronti di tutte le Parti contraenti o dopo aver portato a termine gli adempimenti richiesti all'entrata in vigore dell'emendamento nei confronti di dette Parti, dovra' ritenersi applicabile al Protocollo cosi' emendato.

Protocollo 1-art. V

ARTICOLO V.

1. Il presente Protocollo entra in vigore nei confronti degli Stati che l'hanno ratificato, accettato o approvato o che vi hanno aderito, il novantesimo giorno dopo che otto Stati, di cui cinque che abbiano ciascuno almeno un milione di tonnellate di stazza lorda di navi cisterna, hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale.
2. Per ogni Stato che ratifica, accetta, approva il presente Protocollo o che vi aderisce successivamente, quest'ultimo entra in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito da parte di detto Stato dello strumento adeguato.

Protocollo 1-art. VI

ARTICOLO VI.

1. Il presente Protocollo puo' essere denunciato da una qualunque Parte contraente e in qualunque momento a partire dalla data di entrata in vigore del Protocollo nei confronti di detta Parte.
2. La denuncia si effettua mediante il deposito di un apposito strumento presso il Segretario generale.
3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data del deposito dello strumento presso il Segretario generale o allo scadere di un periodo piu' lungo che potra' essere specificato in detto strumento.

Protocollo 1-art. VII

ARTICOLO VII.

1. L'Organizzazione puo' convocare una conferenza per la revisione o l'emendamento del presente Protocollo.
2. L'Organizzazione convoca una conferenza delle Parti al presente Protocollo per riesaminarlo o emendarlo, su richiesta di almeno un terzo delle Parti.

Protocollo 1-art. VIII

ARTICOLO VIII.

1. Il presente Protocollo e' depositato presso il Segretario generale.
2. Il Segretario generale:
a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito:
i) di ogni nuova firma o di ogni nuovo deposito di strumento, nonche' della data nella quale tale firma o deposito vengano effettuati;
ii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo;
iii) del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo nonche' della data in cui la denuncia ha effetto;
iv) di ogni emendamento del presente Protocollo;
b) trasmette copia certificata conforme del presente Protocollo a ciascuno Stato che ha firmato il presente Protocollo o che vi ha aderito.

Protocollo 1-art. IX

ARTICOLO IX.

All'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale ne trasmettera' copia certificata conforme al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Protocollo 1-art. X

ARTICOLO X.

Il presente Protocollo viene fatto in un unico esemplare originale nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede.
Verranno effettuate delle traduzioni ufficiali in lingua spagnola e russa che saranno depositate insieme all'esemplare originale munito delle firme.

Fatto a Londra il 19 novembre 1976.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

(Seguono le firme).

Protocollo 2-art. I

PROTOCOLLO

della Convenzione internazionale del 1971 istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi

Le Parti del presente Protocollo, avendo esaminato la Convenzione internazionale istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1971,
hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I.

Ai fini del presente Protocollo:
1. "Convenzione" indica la Convenzione internazionale del 1971 istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi.
2. "Convenzione sulla responsabilita'" ha lo stesso significato attribuitole nella Convenzione.
3. "Organizzazione" ha lo stesso significato attribuitole nella Convenzione.
4. "Segretario generale" indica il Segretario generale dell'Organizzazione.

Protocollo 2-art. II

ARTICOLO II.

Il paragrafo 4 dell'articolo 1 della Convenzione e' sostituito dal seguente testo:

Per "unita' di conto" o "unita' monetaria" si intende l'unita' di conto o l'unita' monetaria, a seconda dei casi, prevista all'articolo V della Convenzione sulla responsabilita', cosi' com'e' stata modificata dal Protocollo adottato il 19 novembre 1976.

Protocollo 2-art. III

ARTICOLO III.

Le somme, citate nella Convenzione, dovunque esse appaiano, sono modificate come segue:
a) all'articolo 4:
i) "450 milioni di franchi" e' sostituita con "30 milioni di unita' di conto o 450 milioni di unita' monetarie";
ii) "900 milioni di franchi" e' sostituita con "60 milioni di unita' di conto o 900 milioni di unita' monetarie";
b) all'articolo 5:
i) "1500 franchi" e' sostituita da "100 unita' di conto o 1500 unita' monetarie";
ii) "125 milioni di franchi" e' sostituita da "8.333.000 unita' di conto o 125 milioni di unita' monetarie";
iii) "2000 franchi" e' sostituita da "133 unita' di conto o 2000 unita' monetarie";
iv) "210 milioni di franchi" e' sostituita da "14 milioni di unita' di conto o 210 milioni di unita' monetarie";
c) all'articolo 11, "75 milioni di franchi" e' sostituita da "5 milioni di unita' di conto o 75 milioni di unita' monetarie";
d) all'articolo 12, "15 milioni di franchi" e' sostituita da "1 milione di unita' di conto o 15 milioni di unita' monetarie".

Protocollo 2-art. IV

ARTICOLO IV.

1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma di ogni Stato che ha firmato la Convenzione o che vi abbia aderito e di ogni Stato invitato a partecipare alla Conferenza incaricata di rivedere le disposizioni relative all'unita' di conto della Convenzione internazionale del 1971 istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi tenutasi a Londra dal 17 al 19 novembre 1976. Il Protocollo e' aperto alla firma dal 1 febbraio al 31 dicembre 1977 presso la sede dell'Organizzazione.
2. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, il presente Protocollo viene sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati che l'hanno firmato.
3. Con riserva alle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati che non hanno firmato il presente Protocollo possono aderirvi.
4. Gli Stati Parti della Convenzione possono ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo, o aderirvi.

Protocollo 2-art. V

ARTICOLO V.

1. La ratifica, accettazione, approvazione o adesione si effettua mediante il deposito presso il Segretario generale di uno strumento redatto in buona e debita forma a questo fine.
2. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, depositato successivamente all'entrata in vigore di un emendamento al presente Protocollo nei confronti di tutte le Parti contraenti o successivamente dopo aver portato a termine gli adempimenti richiesti all'entrata in vigore dell'emendamento riguardo a dette Parti, deve ritenersi applicabile al Protocollo cosi' modificato dall'emendamento.

Protocollo 2-art. VI

ARTICOLO VI.

1. Il presente Protocollo entra in vigore nei confronti degli Stati che l'hanno ratificato, accettato o approvato o che vi hanno aderito, il novantesimo giorno successivo alla data in cui le seguenti condizioni sono state adempiute:
a) che almeno otto Stati abbiano depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale; e
b) che il Segretario generale sia stato informato, conformemente all'articolo 39 della Convenzione, che le persone che in detti Stati sarebbero tenute a contribuire al Fondo in applicazione dell'articolo 10 della Convenzione abbiano ricevuto nel corso dell'anno civile precedente almeno 750 milioni di tonnellate di idrocarburi dando luogo al contributo.
2. Tuttavia, il presente Protocollo non puo' entrare in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione.
3. Per ciascuno degli Stati che ratificano, accettano, approvano il presente Protocollo, o vi aderiscono in seguito, esso entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito da parte di detto Stato dello strumento adeguato.

Protocollo 2-art. VII

ARTICOLO VII.

1. Il presente Protocollo puo' essere denunciato da una qualsiasi delle Parti in qualunque momento, a partire dalla data in cui il Protocollo entra in vigore nei confronti di detta Parte.
2. La denuncia si effettua con il deposito di uno strumento presso il Segretario generale.
3. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data del deposito dello strumento presso il Segretario generale o allo scadere di un periodo piu' lungo che potra' essere specificato in detto strumento.

Protocollo 2-art. VIII

ARTICOLO VIII.

1. L'Organizzazione puo' convocare una conferenza che abbia per oggetto la revisione o l'emendamento del presente Protocollo.
2. L'Organizzazione convoca una conferenza delle Parti al presente Protocollo avente per oggetto la revisione o l'emendamento dello stesso, su richiesta di almeno un terzo delle Parti.

Protocollo 2-art. IX

ARTICOLO IX.

1. Il presente Protocollo viene depositato presso il Segretario generale.
2. Il Segretario generale:
a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito:
i) di ogni nuova firma o deposito di un nuovo strumento, nonche' la data nella quale tale firma o deposito vengono effettuati;
ii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo;
iii) del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo, come pure della data in cui la denuncia avra' effetto;
iv) di ogni emendamento del presente Protocollo;
b) trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito.

Protocollo 2-art. X

ARTICOLO X.

Al momento dell'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale ne trasmette una copia certificata conforme al Segretariato dell'organizzazione delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione in conformita' con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Protocollo 2-art. XI

ARTICOLO XI.

Il presente Protocollo e' fatto in un unico esemplare originale nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti egualmente fede.
Il Segretariato dell'Organizzazione ne redige le traduzioni ufficiali nelle lingue spagnola e russa che sono depositate con l'originale recante le firme.

Fatto a Londra il 19 novembre 1976.

In fede di che i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

(Seguono le firme).