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Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo italiano e la Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale, firmata a Praja il 18 dicembre 1980.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione fra il Governo italiano ed il Governo della Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale, firmata a Praja il 18 dicembre 1980.