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Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo italiano e la Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale, firmata a Praja il 18 dicembre 1980.

Art. 21

ARTICOLO 21.

Le Autorita' e le istituzioni competenti degli Stati contraenti si prestano reciproca assistenza o collaborazione per l'applicazione della presente Convenzione come se applicassero le rispettive legislazioni; tale assistenza e' gratuita. Esse possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, delle Autorita' diplomatiche e consolari di tale Stato.