Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo italiano e la Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale, firmata a Praja il 18 dicembre 1980.
Art. 7
ARTICOLO 7.
Salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione le prestazioni in denaro di sicurezza sociale concesse in virtu' delle disposizioni di uno o di entrambi gli Stati contraenti non possono subire riduzioni, sospensioni o soppressioni per il fatto che il beneficiario risieda nell'altro Stato.
Salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione le prestazioni in denaro di sicurezza sociale concesse in virtu' delle disposizioni di uno o di entrambi gli Stati contraenti non possono subire riduzioni, sospensioni o soppressioni per il fatto che il beneficiario risieda nell'altro Stato.