Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo italiano e la Repubblica di Capoverde in materia di sicurezza sociale, firmata a Praja il 18 dicembre 1980.
Art. 13
ARTICOLO 13.
Qualora la somma delle prestazioni pensionistiche dovute dalle istituzioni competenti degli Stati contraenti ai sensi del precedente articolo 11 non raggiunga il trattamento minimo fissato dalla legislazione dello Stato contraente in cui il beneficiario risieda, l'istituzione competente di detto Stato integra la suddetta somma fino al raggiungimento di tale trattamento minimo.
Qualora la somma delle prestazioni pensionistiche dovute dalle istituzioni competenti degli Stati contraenti ai sensi del precedente articolo 11 non raggiunga il trattamento minimo fissato dalla legislazione dello Stato contraente in cui il beneficiario risieda, l'istituzione competente di detto Stato integra la suddetta somma fino al raggiungimento di tale trattamento minimo.