N NORME. red.it

Modifiche al sistema penale.

Art. 83.

(Violazione degli obblighi)


Colui il quale viola, in tutto o in parte, gli obblighi impostigli con la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 77 e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
In caso di condanna la pena non puo' essere sostituita a norma di questo Capo.