Modifiche al sistema penale.
Art. 141.
(Ulteriori disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni
bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia)
Dopo l'articolo 123 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 124. - All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non e' interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali.
Il richiedente che dichiara il falso e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni".
"Art. 125. - Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale senza farsi rilasciare la dichiarazione prevista nell'articolo precedente e' punito, salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila.
Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dalla emissione di assegni bancari o postali, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni".