Modifiche al sistema penale.
Art. 68.
(( (Sospensione dell'esecuzione delle pene sostitutive). ))
((L'esecuzione della semiliberta' sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilita' sostitutivo e' sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; l'esecuzione e' altresi' sospesa in caso di arresto o di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva. L'ordine di esecuzione della semiliberta' sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilita' sostitutivo emesso nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o l'esecuzione, anche provvisoria, di misure di sicurezza detentive, ne' il corso della custodia cautelare. Nei casi previsti dal primo comma, il giudice ovvero il magistrato di sorveglianza determinano la durata residua della pena sostitutiva e trasmettono il provvedimento al direttore dell'istituto in cui si trova il condannato; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprendera' l'esecuzione della pena sostitutiva. La pena sostitutiva riprende a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva ovvero dal secondo giorno successivo, in relazione alle necessita' di viaggio e alle condizioni dei trasporti.))