Modifiche al sistema penale.
Art. 3.
(Elemento soggettivo)
Nelle violazioni cui e' applicabile una sanzione amministrativa ciascuno e' responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione e' commessa per errore sul fatto, l'agente non e' responsabile quando l'errore non e' determinato da sua colpa.