Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, entrambi firmati a Nairobi il 15 ottobre 1979.
Art. 3
Articolo 3.
(Definizioni generali)
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Kenya" designa la Repubblica del Kenya, ivi comprese le zone adiacenti alle acque territoriali del Kenya le quali, in conformita' del diritto internazionale, sono state o possono essere considerate, ai sensi della legislazione kenyana sulla piattaforma continentale, come zone sulle quali il Kenya puo' esercitare diritti sovrani di esplorazione e di sfruttamento delle risorse naturali;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia; in particolare esso comprende il fondo ed il sottosuolo marino adiacenti al territorio della penisola e delle isole italiane situati al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane per permettere l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Kenya o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le successioni (estates), le associazioni commerciali (trusts), le societa' ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;
h) il termine "nazionale" designa:
(1) ogni persona fisica che possiede la nazionalita' di uno Stato contraente;
(2) ogni persona giuridica, societa' di persone ed associazione costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
i) l'espressione "autorita' competente" designa:
(1) per quanto concerne il Kenya:
il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato;
(2) per quanto concerne l'Italia:
il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
(Definizioni generali)
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Kenya" designa la Repubblica del Kenya, ivi comprese le zone adiacenti alle acque territoriali del Kenya le quali, in conformita' del diritto internazionale, sono state o possono essere considerate, ai sensi della legislazione kenyana sulla piattaforma continentale, come zone sulle quali il Kenya puo' esercitare diritti sovrani di esplorazione e di sfruttamento delle risorse naturali;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia; in particolare esso comprende il fondo ed il sottosuolo marino adiacenti al territorio della penisola e delle isole italiane situati al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane per permettere l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Kenya o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le successioni (estates), le associazioni commerciali (trusts), le societa' ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;
h) il termine "nazionale" designa:
(1) ogni persona fisica che possiede la nazionalita' di uno Stato contraente;
(2) ogni persona giuridica, societa' di persone ed associazione costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
i) l'espressione "autorita' competente" designa:
(1) per quanto concerne il Kenya:
il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato;
(2) per quanto concerne l'Italia:
il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.