Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, entrambi firmati a Nairobi il 15 ottobre 1979.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, firmata a Nairobi il 15 ottobre 1979.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 29 della convenzione stessa.
Convenzione
Art. 1
CONVENZIONE TRA IL KENYA E L'ITALIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN
MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Articolo 1.
(Soggetti)
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Articolo 1.
(Soggetti)
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Art. 2
Articolo 2.
(Imposte considerate)
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili e le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne il Kenya:
(i) l'imposta sul reddito (qui di seguito indicata quale "imposta kenyana");
b) per quanto concerne l'Italia:
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno successivamente istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno alla fine di ogni anno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
(Imposte considerate)
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili e le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per quanto concerne il Kenya:
(i) l'imposta sul reddito (qui di seguito indicata quale "imposta kenyana");
b) per quanto concerne l'Italia:
(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno successivamente istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno alla fine di ogni anno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Art. 3
Articolo 3.
(Definizioni generali)
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Kenya" designa la Repubblica del Kenya, ivi comprese le zone adiacenti alle acque territoriali del Kenya le quali, in conformita' del diritto internazionale, sono state o possono essere considerate, ai sensi della legislazione kenyana sulla piattaforma continentale, come zone sulle quali il Kenya puo' esercitare diritti sovrani di esplorazione e di sfruttamento delle risorse naturali;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia; in particolare esso comprende il fondo ed il sottosuolo marino adiacenti al territorio della penisola e delle isole italiane situati al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane per permettere l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Kenya o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le successioni (estates), le associazioni commerciali (trusts), le societa' ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;
h) il termine "nazionale" designa:
(1) ogni persona fisica che possiede la nazionalita' di uno Stato contraente;
(2) ogni persona giuridica, societa' di persone ed associazione costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
i) l'espressione "autorita' competente" designa:
(1) per quanto concerne il Kenya:
il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato;
(2) per quanto concerne l'Italia:
il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
(Definizioni generali)
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "Kenya" designa la Repubblica del Kenya, ivi comprese le zone adiacenti alle acque territoriali del Kenya le quali, in conformita' del diritto internazionale, sono state o possono essere considerate, ai sensi della legislazione kenyana sulla piattaforma continentale, come zone sulle quali il Kenya puo' esercitare diritti sovrani di esplorazione e di sfruttamento delle risorse naturali;
b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale dell'Italia; in particolare esso comprende il fondo ed il sottosuolo marino adiacenti al territorio della penisola e delle isole italiane situati al di fuori del mare territoriale fino al limite indicato dalle leggi italiane per permettere l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone;
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Kenya o l'Italia;
d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le successioni (estates), le associazioni commerciali (trusts), le societa' ed ogni altra associazione di persone;
e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
g) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;
h) il termine "nazionale" designa:
(1) ogni persona fisica che possiede la nazionalita' di uno Stato contraente;
(2) ogni persona giuridica, societa' di persone ed associazione costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
i) l'espressione "autorita' competente" designa:
(1) per quanto concerne il Kenya:
il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato;
(2) per quanto concerne l'Italia:
il Ministero delle Finanze.
2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Art. 4
Articolo 4.
(Domicilio fiscale)
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:
a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione permanente. Ai fini del presente articolo, un'abitazione permanente e' quella ove la persona abita con la sua famiglia. Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalita';
d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
(Domicilio fiscale)
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:
a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha una abitazione permanente. Ai fini del presente articolo, un'abitazione permanente e' quella ove la persona abita con la sua famiglia. Quando essa dispone di una abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali);
b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalita';
d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.
Art. 5
Articolo 5.
(Stabile organizzazione)
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava, un pozzo di petrolio o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi;
h) la prestazione di attivita' di supervisione protrattasi per piu' di sei mesi su un cantiere di costruzione o di montaggio;
i) una fattoria o una piantagione.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se:
a) essa ha ed abitualmente esercita nel detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui la sua
attivita' sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o
b) dispone in detto Stato di un deposito di merci sul quale esegue ordinazioni per conto dell'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. Tuttavia, quando l'attivita' di detto intermediario e' svolta totalmente o quasi a favore dell'impresa stessa, esso non puo' essere considerato come un intermediario che goda di uno status indipendente ai sensi del presente paragrafo.
6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
(Stabile organizzazione)
1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) una officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, una cava, un pozzo di petrolio o altro luogo di estrazione di risorse naturali;
g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi;
h) la prestazione di attivita' di supervisione protrattasi per piu' di sei mesi su un cantiere di costruzione o di montaggio;
i) una fattoria o una piantagione.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.
4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se:
a) essa ha ed abitualmente esercita nel detto Stato il potere di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui la sua
attivita' sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o
b) dispone in detto Stato di un deposito di merci sul quale esegue ordinazioni per conto dell'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. Tuttavia, quando l'attivita' di detto intermediario e' svolta totalmente o quasi a favore dell'impresa stessa, esso non puo' essere considerato come un intermediario che goda di uno status indipendente ai sensi del presente paragrafo.
6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6
Articolo 6.
(Redditi immobiliari)
1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole o forestali, nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
(Redditi immobiliari)
1. I redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole o forestali, nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonche' da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Art. 7
Articolo 7.
(Utili delle imprese)
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Se un'impresa di uno Stato contraente, che ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, vende merci identiche o analoghe a quelle vendute dalla stabile organizzazione, ovvero presta servizi identici o analoghi a quelli prestati dalla stabile organizzazione, gli utili derivanti da tali attivita' possono essere imputati alla stabile organizzazione, a meno che venga provato che le vendite od i servizi non sono attribuibili all'attivita' della stabile organizzazione stessa.
3. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
4. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove; restano comunque escluse le spese la cui deduzione non sarebbe stata ammessa dalla legislazione di tale Stato per una impresa indipendente di detto Stato che svolga attivita' identiche o analoghe.
5. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 3 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
6. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
7. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistono validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
8. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
(Utili delle imprese)
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Se un'impresa di uno Stato contraente, che ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, vende merci identiche o analoghe a quelle vendute dalla stabile organizzazione, ovvero presta servizi identici o analoghi a quelli prestati dalla stabile organizzazione, gli utili derivanti da tali attivita' possono essere imputati alla stabile organizzazione, a meno che venga provato che le vendite od i servizi non sono attribuibili all'attivita' della stabile organizzazione stessa.
3. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di una impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
4. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove; restano comunque escluse le spese la cui deduzione non sarebbe stata ammessa dalla legislazione di tale Stato per una impresa indipendente di detto Stato che svolga attivita' identiche o analoghe.
5. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 3 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
6. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.
7. Ai fini dei paragrafi precedenti gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistono validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
8. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.
Art. 8
Articolo 8.
(Navigazione marittima ed aerea)
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi sono imponibili nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Tuttavia, tali utili possono essere tassati nell'altro Stato contraente, ma l'imposta cosi' applicata dovra' essere ridotta del cinquanta per cento.
3. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente la nave.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
(Navigazione marittima ed aerea)
1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi sono imponibili nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Tuttavia, tali utili possono essere tassati nell'altro Stato contraente, ma l'imposta cosi' applicata dovra' essere ridotta del cinquanta per cento.
3. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente la nave.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Art. 9
Articolo 9.
(Imprese associate)
Allorche':
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di
un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
(Imprese associate)
Allorche':
a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di
un'impresa dell'altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Art. 10
Articolo 10.
(Dividendi)
1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere:
a) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario e' una societa' che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della societa' che paga tali dividendi nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la data di pagamento dei dividendi stessi;
b) il 20 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.
Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali, ivi compreso ogni altro elemento considerato quale dividendo o quale distribuzione effettuata da parte di una societa', assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, sia una attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
6. Nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione, una societa' residente del Kenya che possiede una stabile organizzazione in Kenya verra' assoggettata in conformita' alla legislazione kenyana ad un'aliquota supplementare d'imposta che non puo' eccedere il 7,5 per cento.
(Dividendi)
1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere:
a) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario e' una societa' che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della societa' che paga tali dividendi nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la data di pagamento dei dividendi stessi;
b) il 20 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.
Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali, ivi compreso ogni altro elemento considerato quale dividendo o quale distribuzione effettuata da parte di una societa', assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, sia una attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
6. Nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione, una societa' residente del Kenya che possiede una stabile organizzazione in Kenya verra' assoggettata in conformita' alla legislazione kenyana ad un'aliquota supplementare d'imposta che non puo' eccedere il 7,5 per cento.
Art. 11
Articolo 11.
(Interessi)
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce gli interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare.
In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
(Interessi)
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce gli interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare degli interessi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare.
In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12
Articolo 12.
(Canoni)
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico, e comprende i compensi di qualsiasi natura corrisposti per pellicole cinematografiche e opere filmate o registrate da utilizzarsi in trasmissioni radiofoniche o televisive.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' e' stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' soggetta a tassazione in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
(Canoni)
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico, e comprende i compensi di qualsiasi natura corrisposti per pellicole cinematografiche e opere filmate o registrate da utilizzarsi in trasmissioni radiofoniche o televisive.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.
Tuttavia quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' e' stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' soggetta a tassazione in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13
Articolo 13.
(Utili derivanti dall'alienazione di beni)
1. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni immobili, secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte delle proprieta' aziendali di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio della sua attivita' professionale, compresi gli utili derivanti dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa), o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia gli utili provenienti dall'alienazione di navi e di aeromobili impiegati in traffico internazionale nonche' dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi ed aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di:
a) azioni di una societa', il cui patrimonio consiste
principalmente di beni immobili situati in uno Stato contraente, e
b) quote di partecipazione in una societa' di persone o in un'associazione commerciale (trust), il cui patrimonio consiste principalmente di beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in detto Stato.
4. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni diversi da quelli indicati nei paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non pregiudicano il diritto di ciascuno Stato contraente di prelevare, in conformita' alla propria legislazione, un'imposta sugli utili realizzati in dipendenza dell'alienazione di beni da una persona fisica residente dell'altro Stato contraente che sia stata residente del citato primo Stato durante qualsiasi periodo di tempo nel corso dei sette anni immediatamente precedenti l'alienazione del bene.
(Utili derivanti dall'alienazione di beni)
1. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni immobili, secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte delle proprieta' aziendali di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio della sua attivita' professionale, compresi gli utili derivanti dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa), o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia gli utili provenienti dall'alienazione di navi e di aeromobili impiegati in traffico internazionale nonche' dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi ed aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di:
a) azioni di una societa', il cui patrimonio consiste
principalmente di beni immobili situati in uno Stato contraente, e
b) quote di partecipazione in una societa' di persone o in un'associazione commerciale (trust), il cui patrimonio consiste principalmente di beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in detto Stato.
4. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni diversi da quelli indicati nei paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non pregiudicano il diritto di ciascuno Stato contraente di prelevare, in conformita' alla propria legislazione, un'imposta sugli utili realizzati in dipendenza dell'alienazione di beni da una persona fisica residente dell'altro Stato contraente che sia stata residente del citato primo Stato durante qualsiasi periodo di tempo nel corso dei sette anni immediatamente precedenti l'alienazione del bene.
Art. 14
Articolo 14.
(Professioni indipendenti)
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente:
a) non disponga abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita', nel qual caso i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa; o
b) non soggiorni nell'altro Stato contraente per l'esercizio della sua attivita' per un periodo o periodi che oltrepassino in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, nel qual caso i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili alle attivita' esercitate in detto altro Stato.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
(Professioni indipendenti)
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente:
a) non disponga abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita', nel qual caso i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa; o
b) non soggiorni nell'altro Stato contraente per l'esercizio della sua attivita' per un periodo o periodi che oltrepassino in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, nel qual caso i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili alle attivita' esercitate in detto altro Stato.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15
Articolo 15.
(Lavoro subordinato)
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta all'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno
fiscale considerato; e
b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di
lavoro che non e' residente dell'altro Stato; e
c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, la remunerazione relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
(Lavoro subordinato)
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta all'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno
fiscale considerato; e
b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di
lavoro che non e' residente dell'altro Stato; e
c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.
3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, la remunerazione relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Art. 16
Articolo 16.
(Compensi e gettoni di presenza)
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del Consiglio di amministrazione di una societa' residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
(Compensi e gettoni di presenza)
Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del Consiglio di amministrazione di una societa' residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
Art. 17
Articolo 17.
(Artisti e sportivi)
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonche' gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualita', sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attivita' sono svolte.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da attivita' esercitate in uno Stato contraente da artisti dello spettacolo o da atleti qualora il soggiorno in detto Stato contraente sia finanziato interamente o essenzialmente con fondi pubblici dell'altro Stato contraente, di una sua suddivisione politica o amministrativa, di un suo ente locale o di un suo ente pubblico.
(Artisti e sportivi)
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonche' gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualita', sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attivita' sono svolte.
2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da attivita' esercitate in uno Stato contraente da artisti dello spettacolo o da atleti qualora il soggiorno in detto Stato contraente sia finanziato interamente o essenzialmente con fondi pubblici dell'altro Stato contraente, di una sua suddivisione politica o amministrativa, di un suo ente locale o di un suo ente pubblico.
Art. 18
Articolo 18.
(Pensioni e annualita')
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le annualita' provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, le pensioni provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili nello Stato dal quale esse provengono, ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma nel caso di pagamenti periodici di pensioni, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo del pagamento.
3. Le annualita' provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili nello Stato dal quale esse provengono, ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo del pagamento.
(Pensioni e annualita')
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le annualita' provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, le pensioni provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili nello Stato dal quale esse provengono, ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma nel caso di pagamenti periodici di pensioni, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo del pagamento.
3. Le annualita' provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili nello Stato dal quale esse provengono, ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo del pagamento.
Art. 19
Articolo 19.
(Funzioni pubbliche)
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di detto altro Stato contraente che:
i) abbia la nazionalita' di detto Stato, o
ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
(Funzioni pubbliche)
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di detto altro Stato contraente che:
i) abbia la nazionalita' di detto Stato, o
ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Art. 20
Articolo 20.
(Studenti)
1. Le somme che uno studente, un apprendista o un tirocinante commerciale il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto primo Stato contraente, a condizione che tali somme provengono da fonti situate fuori di detto Stato.
2. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono concesse soltanto per il periodo di tempo ragionevolmente o normalmente richiesto per il completamento dell'istruzione o della formazione professionale, ma in nessun caso una persona fisica puo' usufruire delle agevolazioni previste dal presente articolo per piu' di tre anni consecutivi.
(Studenti)
1. Le somme che uno studente, un apprendista o un tirocinante commerciale il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto primo Stato contraente, a condizione che tali somme provengono da fonti situate fuori di detto Stato.
2. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono concesse soltanto per il periodo di tempo ragionevolmente o normalmente richiesto per il completamento dell'istruzione o della formazione professionale, ma in nessun caso una persona fisica puo' usufruire delle agevolazioni previste dal presente articolo per piu' di tre anni consecutivi.
Art. 21
Articolo 21.
(Insegnanti)
1. Un professore o un insegnante che soggiorna, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente al fine di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola o altro istituto di istruzione di detto Stato contraente e che e', o era immediatamente prima del soggiorno, residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attivita' di insegnamento o di ricerca e per le quali e' soggetto ad imposizione nell'altro Stato contraente.
2. Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti da attivita' di ricerca qualora tali ricerche siano svolte principalmente nell'interesse privato di una determinata persona o di piu' persone.
(Insegnanti)
1. Un professore o un insegnante che soggiorna, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente al fine di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola o altro istituto di istruzione di detto Stato contraente e che e', o era immediatamente prima del soggiorno, residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attivita' di insegnamento o di ricerca e per le quali e' soggetto ad imposizione nell'altro Stato contraente.
2. Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti da attivita' di ricerca qualora tali ricerche siano svolte principalmente nell'interesse privato di una determinata persona o di piu' persone.
Art. 22
Articolo 22.
(Altri redditi)
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono stati espressamente menzionati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
2. Tuttavia, se i predetti redditi provengono ad un residente di uno Stato contraente da fonti situate nell'altro Stato contraente, essi possono essere tassati anche nello Stato dal quale provengono in conformita' alla legislazione di detto Stato.
(Altri redditi)
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono stati espressamente menzionati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
2. Tuttavia, se i predetti redditi provengono ad un residente di uno Stato contraente da fonti situate nell'altro Stato contraente, essi possono essere tassati anche nello Stato dal quale provengono in conformita' alla legislazione di detto Stato.
Art. 23
Articolo 23.
(Disposizioni per evitare le doppie imposizioni)
1. Per quanto concerne il Kenya, la doppia imposizione sara' eliminata nel modo seguente:
fatte salve le disposizioni della legislazione kenyana concernenti la concessione ad un residente del Kenya del credito dell'imposta dovuta in un territorio diverso dal Kenya nei confronti dell'imposta kenyana, l'imposta dovuta ai sensi della legislazione italiana conformemente alla presente Convenzione, sia direttamente che per detrazione, su redditi provenienti dall'Italia, e' ammessa in deduzione dalle imposte kenyane dovute per gli stessi redditi; la somma dedotta non puo' tuttavia eccedere l'imposta kenyana, calcolata prima della deduzione, che e' attribuibile ai redditi provenienti dall'Italia.
2. Per quanto concerne l'Italia, la doppia imposizione sara' eliminata nel modo seguente:
se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nella Repubblica del Kenya, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta kenyana sui redditi pagata in Kenya, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili delle imprese provenienti da uno Stato contraente non e' prelevata o e' ridotta per un periodo limitato di tempo in virtu' della legislazione di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare che non eccede il 25 per cento degli utili delle imprese di cui all'articolo 7.
(Disposizioni per evitare le doppie imposizioni)
1. Per quanto concerne il Kenya, la doppia imposizione sara' eliminata nel modo seguente:
fatte salve le disposizioni della legislazione kenyana concernenti la concessione ad un residente del Kenya del credito dell'imposta dovuta in un territorio diverso dal Kenya nei confronti dell'imposta kenyana, l'imposta dovuta ai sensi della legislazione italiana conformemente alla presente Convenzione, sia direttamente che per detrazione, su redditi provenienti dall'Italia, e' ammessa in deduzione dalle imposte kenyane dovute per gli stessi redditi; la somma dedotta non puo' tuttavia eccedere l'imposta kenyana, calcolata prima della deduzione, che e' attribuibile ai redditi provenienti dall'Italia.
2. Per quanto concerne l'Italia, la doppia imposizione sara' eliminata nel modo seguente:
se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nella Repubblica del Kenya, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta kenyana sui redditi pagata in Kenya, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili delle imprese provenienti da uno Stato contraente non e' prelevata o e' ridotta per un periodo limitato di tempo in virtu' della legislazione di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare che non eccede il 25 per cento degli utili delle imprese di cui all'articolo 7.
Art. 24
Articolo 24.
(Non-discriminazione)
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono imponibili nell'altro Stato contraente fruiscono, qualora siano residenti di quest'ultimo Stato contraente, delle deduzioni personali, degli abbattimenti alla base e delle riduzioni di imposta che detto altro Stato contraente accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione e non per altri motivi.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'.
Tale disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e', in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel detto primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.
4. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte che formano oggetto della presente Convenzione.
(Non-discriminazione)
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
In particolare, i nazionali di uno Stato contraente che sono imponibili nell'altro Stato contraente fruiscono, qualora siano residenti di quest'ultimo Stato contraente, delle deduzioni personali, degli abbattimenti alla base e delle riduzioni di imposta che detto altro Stato contraente accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione e non per altri motivi.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'.
Tale disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti alla base e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e', in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel detto primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.
4. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte che formano oggetto della presente Convenzione.
Art. 25
Articolo 25.
(Procedura amichevole)
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente. Il reclamo deve essere presentato entro due anni dalla data dell'accertamento o della ritenuta alla fonte dell'imposta, che decorrono da quello dei due atti che risulta posteriore.
2. L'autorita' competente, se il ricorso appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con la autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, questi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati contraenti.
(Procedura amichevole)
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente. Il reclamo deve essere presentato entro due anni dalla data dell'accertamento o della ritenuta alla fonte dell'imposta, che decorrono da quello dei due atti che risulta posteriore.
2. L'autorita' competente, se il ricorso appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con la autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, questi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati contraenti.
Art. 26
Articolo 26.
(Scambio di informazioni)
1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti nonche' per prevenire le frodi e le evasioni fiscali relativamente alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono e' conforme alla presente Convenzione. Le informazioni cosi' scambiate saranno tenute segrete e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione.
2) Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
(Scambio di informazioni)
1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti nonche' per prevenire le frodi e le evasioni fiscali relativamente alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono e' conforme alla presente Convenzione. Le informazioni cosi' scambiate saranno tenute segrete e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita' incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione.
2) Le disposizioni del paragrafo 1 non potranno in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
Art. 27
Articolo 27.
(Funzionari diplomatici e consolari)
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici e consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
(Funzionari diplomatici e consolari)
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici e consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Art. 28
Articolo 28.
(Rimborsi)
1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto alla applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente articolo.
(Rimborsi)
1. Le imposte riscosse in uno dei due Stati contraenti mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso e' residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto alla applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalita' di applicazione del presente articolo.
Art. 29
Articolo 29.
(Entrata in vigore)
1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Nairobi non appena possibile.
2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:
(a) per quanto concerne il Kenya:
i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte su importi pagati o accreditati a non residenti il, o successivamente al, 1 gennaio 1979;
ii) con riferimento alle imposte relative agli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1979;
(b) per quanto concerne l'Italia:
con riferimento ai redditi per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1979.
(Entrata in vigore)
1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Nairobi non appena possibile.
2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:
(a) per quanto concerne il Kenya:
i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte su importi pagati o accreditati a non residenti il, o successivamente al, 1 gennaio 1979;
ii) con riferimento alle imposte relative agli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1979;
(b) per quanto concerne l'Italia:
con riferimento ai redditi per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1979.
Art. 30
Articolo 30.
(Denuncia)
La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cessera' di avere effetto:
(a) per quanto concerne il Kenya:
i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte su importi pagati o accreditati a non residenti il, o successivamente al, 1
gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia;
ii) con riferimento alle altre imposte relative ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno
solare successivo a quello della denuncia;
(b) per quanto concerne l'Italia:
con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare
successivo a quello della denuncia.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo,
hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Nairobi il 15 ottobre 1979 in duplice esemplare in lingua
italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo dell'Italia Per il Governo del Kenya
FRANK MACCAFERRI MWAI KIBAKI
(Denuncia)
La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cessera' di avere effetto:
(a) per quanto concerne il Kenya:
i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte su importi pagati o accreditati a non residenti il, o successivamente al, 1
gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia;
ii) con riferimento alle altre imposte relative ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno
solare successivo a quello della denuncia;
(b) per quanto concerne l'Italia:
con riferimento ai redditi imponibili per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare
successivo a quello della denuncia.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo,
hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Nairobi il 15 ottobre 1979 in duplice esemplare in lingua
italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo dell'Italia Per il Governo del Kenya
FRANK MACCAFERRI MWAI KIBAKI
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 ottobre 1981
PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - FORMICA - BALZAMO - MANNINO Visto il Guardasigilli: DARIDA
Convenzione-Protocollo Agg.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
alla Convenzione tra la Repubblica del Kenya e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.
All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica del Kenya e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione.
Resta inteso che:
a) con riferimento all'articolo 7, paragrafo 2, l'espressione "venga provato" significa che le competenti autorita' di entrambi gli Stati contraenti, a seguito dello scambio di informazioni, concordano che gli utili sono attribuibili ala stabile organizzazione;
b) con riferimento all'articolo 7, paragrafo 4, l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione;
c) con riferimento all'articolo 8, paragrafo 2, allorche' uno Stato contraente procede a determinare gli utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi in base ad una percentuale dell'entrata lorda conseguita da un'impresa in dipendenza dell'attivita' di trasporto di passeggeri o merci imbarcati in detto Stato, tale percentuale non puo' eccedere il 5 per cento della detta entrata lorda;
d) con riferimento all'articolo 22, l'imposta applicata in uno Stato contraente sui "compensi manageriali o professionali" (management of professional fees) corrisposti ad un residente dell'altro Stato contraente non puo' eccedere il 20 per cento dell'ammontare lordo di detti "compensi manageriali o professionali";
e) con riferimento all'articolo 25, paragrafo 1, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione;
f) la disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 28 non impedisce alle autorita' competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni di imposta previste dalla presente Convenzione;
g) nonostante le disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 2, le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 8 saranno applicabili ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1970.
Fatto a Nairobi il 15 ottobre 1979 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo dell'Italia Per il Governo del Kenya
FRANK MACCAFERRI MWAI KIBAKI
Visto, il Ministro degli affari esteri
COLOMBO
alla Convenzione tra la Repubblica del Kenya e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.
All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica del Kenya e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione.
Resta inteso che:
a) con riferimento all'articolo 7, paragrafo 2, l'espressione "venga provato" significa che le competenti autorita' di entrambi gli Stati contraenti, a seguito dello scambio di informazioni, concordano che gli utili sono attribuibili ala stabile organizzazione;
b) con riferimento all'articolo 7, paragrafo 4, l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione;
c) con riferimento all'articolo 8, paragrafo 2, allorche' uno Stato contraente procede a determinare gli utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi in base ad una percentuale dell'entrata lorda conseguita da un'impresa in dipendenza dell'attivita' di trasporto di passeggeri o merci imbarcati in detto Stato, tale percentuale non puo' eccedere il 5 per cento della detta entrata lorda;
d) con riferimento all'articolo 22, l'imposta applicata in uno Stato contraente sui "compensi manageriali o professionali" (management of professional fees) corrisposti ad un residente dell'altro Stato contraente non puo' eccedere il 20 per cento dell'ammontare lordo di detti "compensi manageriali o professionali";
e) con riferimento all'articolo 25, paragrafo 1, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione;
f) la disposizione del paragrafo 3 dell'articolo 28 non impedisce alle autorita' competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni di imposta previste dalla presente Convenzione;
g) nonostante le disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 2, le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 8 saranno applicabili ai redditi realizzati nei periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1970.
Fatto a Nairobi il 15 ottobre 1979 in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo dell'Italia Per il Governo del Kenya
FRANK MACCAFERRI MWAI KIBAKI
Visto, il Ministro degli affari esteri
COLOMBO