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Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, entrambi firmati a Nairobi il 15 ottobre 1979.

Art. 22

Articolo 22.
(Altri redditi)

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono stati espressamente menzionati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
2. Tuttavia, se i predetti redditi provengono ad un residente di uno Stato contraente da fonti situate nell'altro Stato contraente, essi possono essere tassati anche nello Stato dal quale provengono in conformita' alla legislazione di detto Stato.