Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo aggiuntivo, entrambi firmati a Nairobi il 15 ottobre 1979.
Art. 13
Articolo 13.
(Utili derivanti dall'alienazione di beni)
1. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni immobili, secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte delle proprieta' aziendali di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio della sua attivita' professionale, compresi gli utili derivanti dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa), o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia gli utili provenienti dall'alienazione di navi e di aeromobili impiegati in traffico internazionale nonche' dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi ed aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di:
a) azioni di una societa', il cui patrimonio consiste
principalmente di beni immobili situati in uno Stato contraente, e
b) quote di partecipazione in una societa' di persone o in un'associazione commerciale (trust), il cui patrimonio consiste principalmente di beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in detto Stato.
4. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni diversi da quelli indicati nei paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non pregiudicano il diritto di ciascuno Stato contraente di prelevare, in conformita' alla propria legislazione, un'imposta sugli utili realizzati in dipendenza dell'alienazione di beni da una persona fisica residente dell'altro Stato contraente che sia stata residente del citato primo Stato durante qualsiasi periodo di tempo nel corso dei sette anni immediatamente precedenti l'alienazione del bene.
(Utili derivanti dall'alienazione di beni)
1. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni immobili, secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte delle proprieta' aziendali di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio della sua attivita' professionale, compresi gli utili derivanti dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa), o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. Tuttavia gli utili provenienti dall'alienazione di navi e di aeromobili impiegati in traffico internazionale nonche' dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi ed aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di:
a) azioni di una societa', il cui patrimonio consiste
principalmente di beni immobili situati in uno Stato contraente, e
b) quote di partecipazione in una societa' di persone o in un'associazione commerciale (trust), il cui patrimonio consiste principalmente di beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in detto Stato.
4. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni diversi da quelli indicati nei paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non pregiudicano il diritto di ciascuno Stato contraente di prelevare, in conformita' alla propria legislazione, un'imposta sugli utili realizzati in dipendenza dell'alienazione di beni da una persona fisica residente dell'altro Stato contraente che sia stata residente del citato primo Stato durante qualsiasi periodo di tempo nel corso dei sette anni immediatamente precedenti l'alienazione del bene.