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Ratifica ed esecuzione della convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Bogota' il 21 dicembre 1979 con scambio di note.

Convenzione-art. 4

Articolo 4.

La presente Convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato ma potra' essere denunciata da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di 6 mesi;
in tal caso cessera' di avere effetto dal 1 gennaio successivo a quello di scadenza del preavviso.

FATTO a Bogota' in duplice esemplare il 21 dicembre 1979 nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.



Per il Governo
della Repubblica di Colombia
Diego URIBE VARGAS
Per il Governo
della Repubblica italiana

Renzo FALASCHI