Ratifica ed esecuzione della convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Bogota' il 21 dicembre 1979 con scambio di note.
Convenzione-art. 3
Articolo 3.
La presente Convenzione e' soggetta a ratifica ed entrera' in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica; essa avra' effetto per i redditi della navigazione marittima ed aerea realizzati a partire dal 1 gennaio 1979.
La presente Convenzione e' soggetta a ratifica ed entrera' in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica; essa avra' effetto per i redditi della navigazione marittima ed aerea realizzati a partire dal 1 gennaio 1979.