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Ratifica ed esecuzione della convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Bogota' il 21 dicembre 1979 con scambio di note.

Convenzione-art. 2

Articolo 2.

1. Il Governo della Repubblica italiana esenta i redditi, gli utili, il capitale o il patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese colombiane esercenti tale attivita', dalle imposte sui redditi e sul patrimonio e da ogni altra imposizione avente per base i redditi, gli utili, il capitale o il patrimonio imponibili in Italia.
2. Il Governo della Repubblica di Colombia esenta i redditi, gli utili, il capitale o il patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attivita', dalle imposte sui redditi e sul patrimonio e da ogni altra imposizione avente per base i redditi, gli utili, il capitale o il patrimonio imponibile in Colombia.
3. L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche in favore delle imprese colombiane e delle imprese italiane di navigazione marittima ed aerea, che partecipano ad un fondo comune, "pool", a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.