Ratifica ed esecuzione della convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Bogota' il 21 dicembre 1979 con scambio di note.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Bogota' il 21 dicembre 1979 con scambio di note.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 maggio 1981
PERTINI FORLANI - COLOMBO - REVIGLIO - FORMICA - MANCA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Convenzione-art. 1
CONVENZIONE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI E SUL PATRIMONIO AFFERENTI ALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA
Animati dal desiderio di concludere una Convenzione fra i due Paesi per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
Ai fini della presente Convenzione:
1. Per "esercizio della navigazione marittima ed aerea" s'intende l'attivita' professionale di trasporto per mare e per via aerea di persone, animali, merci e posta, svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori e armatori o esercenti di navi o aeromobili, ivi compresa la vendita di biglietti di passaggio e analoghi documenti per tale trasporto, nonche' ogni altra attivita' ad esso direttamente connessa.
2. Per "traffico internazionale" s'intende ogni attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da un'impresa colombiana o italiana ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente fra localita' situato nel territorio della Repubblica italiana o della Repubblica di Colombia.
3. Per "imprese italiane" s'intendono le imprese di Stato italiane e gli Enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti agli effetti fiscali in Italia e non residenti in Colombia, nonche' le societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nei territori della Repubblica italiana.
4. Per "imprese colombiane" s'intendono le imprese di Stato colombiane o gli Enti pubblici colombiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti agli effetti fiscali in Colombia e non residenti in Italia, nonche' le societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi colombiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica di Colombia.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA
Animati dal desiderio di concludere una Convenzione fra i due Paesi per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
Ai fini della presente Convenzione:
1. Per "esercizio della navigazione marittima ed aerea" s'intende l'attivita' professionale di trasporto per mare e per via aerea di persone, animali, merci e posta, svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori e armatori o esercenti di navi o aeromobili, ivi compresa la vendita di biglietti di passaggio e analoghi documenti per tale trasporto, nonche' ogni altra attivita' ad esso direttamente connessa.
2. Per "traffico internazionale" s'intende ogni attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da un'impresa colombiana o italiana ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente fra localita' situato nel territorio della Repubblica italiana o della Repubblica di Colombia.
3. Per "imprese italiane" s'intendono le imprese di Stato italiane e gli Enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti agli effetti fiscali in Italia e non residenti in Colombia, nonche' le societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nei territori della Repubblica italiana.
4. Per "imprese colombiane" s'intendono le imprese di Stato colombiane o gli Enti pubblici colombiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti agli effetti fiscali in Colombia e non residenti in Italia, nonche' le societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi colombiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica di Colombia.
Convenzione-art. 2
Articolo 2.
1. Il Governo della Repubblica italiana esenta i redditi, gli utili, il capitale o il patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese colombiane esercenti tale attivita', dalle imposte sui redditi e sul patrimonio e da ogni altra imposizione avente per base i redditi, gli utili, il capitale o il patrimonio imponibili in Italia.
2. Il Governo della Repubblica di Colombia esenta i redditi, gli utili, il capitale o il patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attivita', dalle imposte sui redditi e sul patrimonio e da ogni altra imposizione avente per base i redditi, gli utili, il capitale o il patrimonio imponibile in Colombia.
3. L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche in favore delle imprese colombiane e delle imprese italiane di navigazione marittima ed aerea, che partecipano ad un fondo comune, "pool", a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.
1. Il Governo della Repubblica italiana esenta i redditi, gli utili, il capitale o il patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese colombiane esercenti tale attivita', dalle imposte sui redditi e sul patrimonio e da ogni altra imposizione avente per base i redditi, gli utili, il capitale o il patrimonio imponibili in Italia.
2. Il Governo della Repubblica di Colombia esenta i redditi, gli utili, il capitale o il patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attivita', dalle imposte sui redditi e sul patrimonio e da ogni altra imposizione avente per base i redditi, gli utili, il capitale o il patrimonio imponibile in Colombia.
3. L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche in favore delle imprese colombiane e delle imprese italiane di navigazione marittima ed aerea, che partecipano ad un fondo comune, "pool", a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.
Convenzione-art. 3
Articolo 3.
La presente Convenzione e' soggetta a ratifica ed entrera' in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica; essa avra' effetto per i redditi della navigazione marittima ed aerea realizzati a partire dal 1 gennaio 1979.
La presente Convenzione e' soggetta a ratifica ed entrera' in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica; essa avra' effetto per i redditi della navigazione marittima ed aerea realizzati a partire dal 1 gennaio 1979.
Convenzione-art. 4
Articolo 4.
La presente Convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato ma potra' essere denunciata da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di 6 mesi;
in tal caso cessera' di avere effetto dal 1 gennaio successivo a quello di scadenza del preavviso.
FATTO a Bogota' in duplice esemplare il 21 dicembre 1979 nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo
della Repubblica di Colombia
Diego URIBE VARGAS
Per il Governo
della Repubblica italiana
Renzo FALASCHI
La presente Convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato ma potra' essere denunciata da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di 6 mesi;
in tal caso cessera' di avere effetto dal 1 gennaio successivo a quello di scadenza del preavviso.
FATTO a Bogota' in duplice esemplare il 21 dicembre 1979 nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo
della Repubblica di Colombia
Diego URIBE VARGAS
Per il Governo
della Repubblica italiana
Renzo FALASCHI
Convenzione-Scambio di Lettere
Ambasciata d'Italia
Parte di provvedimento in formato grafico
Visto, il Ministro degli affari esteri
COLOMBO