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Ratifica ed esecuzione della convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Bogota' il 21 dicembre 1979 con scambio di note.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Bogota' il 21 dicembre 1979 con scambio di note.

Art. 2.


Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 maggio 1981
PERTINI FORLANI - COLOMBO - REVIGLIO - FORMICA - MANCA Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI E SUL PATRIMONIO AFFERENTI ALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA

Animati dal desiderio di concludere una Convenzione fra i due Paesi per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Ai fini della presente Convenzione:
1. Per "esercizio della navigazione marittima ed aerea" s'intende l'attivita' professionale di trasporto per mare e per via aerea di persone, animali, merci e posta, svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori e armatori o esercenti di navi o aeromobili, ivi compresa la vendita di biglietti di passaggio e analoghi documenti per tale trasporto, nonche' ogni altra attivita' ad esso direttamente connessa.
2. Per "traffico internazionale" s'intende ogni attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da un'impresa colombiana o italiana ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente fra localita' situato nel territorio della Repubblica italiana o della Repubblica di Colombia.
3. Per "imprese italiane" s'intendono le imprese di Stato italiane e gli Enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti agli effetti fiscali in Italia e non residenti in Colombia, nonche' le societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nei territori della Repubblica italiana.
4. Per "imprese colombiane" s'intendono le imprese di Stato colombiane o gli Enti pubblici colombiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti agli effetti fiscali in Colombia e non residenti in Italia, nonche' le societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi colombiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica di Colombia.

Convenzione-art. 2

Articolo 2.

1. Il Governo della Repubblica italiana esenta i redditi, gli utili, il capitale o il patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese colombiane esercenti tale attivita', dalle imposte sui redditi e sul patrimonio e da ogni altra imposizione avente per base i redditi, gli utili, il capitale o il patrimonio imponibili in Italia.
2. Il Governo della Repubblica di Colombia esenta i redditi, gli utili, il capitale o il patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attivita', dalle imposte sui redditi e sul patrimonio e da ogni altra imposizione avente per base i redditi, gli utili, il capitale o il patrimonio imponibile in Colombia.
3. L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche in favore delle imprese colombiane e delle imprese italiane di navigazione marittima ed aerea, che partecipano ad un fondo comune, "pool", a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

Convenzione-art. 3

Articolo 3.

La presente Convenzione e' soggetta a ratifica ed entrera' in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica; essa avra' effetto per i redditi della navigazione marittima ed aerea realizzati a partire dal 1 gennaio 1979.

Convenzione-art. 4

Articolo 4.

La presente Convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato ma potra' essere denunciata da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di 6 mesi;
in tal caso cessera' di avere effetto dal 1 gennaio successivo a quello di scadenza del preavviso.

FATTO a Bogota' in duplice esemplare il 21 dicembre 1979 nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.



Per il Governo
della Repubblica di Colombia
Diego URIBE VARGAS
Per il Governo
della Repubblica italiana

Renzo FALASCHI



Convenzione-Scambio di Lettere



Ambasciata d'Italia



Parte di provvedimento in formato grafico

Visto, il Ministro degli affari esteri
COLOMBO