N NORME. red.it

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
PARTE I
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 MARZO 1981, N. 75

Art. 1.

(Dispositivo di conversione).


Il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 1 sono aggiunti i seguenti:
ART. 1-bis. - L'importo dovuto per il consumo di energia elettrica da parte di cittadini residenti nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e alloggiati, a seguito degli eventi sismici, in prefabbricati leggeri o containers, e' ridotto del 50 per cento fino alla data di permanenza nelle predette strutture.
Una ulteriore riduzione del 25 per cento si applica a favore di coloro i quali si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente e siano residenti nei comuni montani o parzialmente montani fra quelli colpiti dagli eventi sismici";
"ART. 1-ter. - Le spese di manutenzione degli alloggi costruiti per la sistemazione provvisoria dei senza tetto gravano sul fondo di cui all'articolo 3 della legge di conversione del presente decreto-legge";
"ART. 1-quater. - Ai proprietari, ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano le indennita' previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385.
Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima, nel caso in cui i soggetti suindicati accettino una maggiorazione del settanta per cento dell'indennita'";
l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"ART. 2. - La Cassa depositi e prestiti, anche a mezzo della speciale delegazione di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, provvede altresi' al finanziamento degli enti locali colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 ed alla relativa assistenza tecnica:
a) per l'acquisto, nei comuni nei quali maggiore e' il numero degli abitanti rimasti privi di alloggio - per effetto del terremoto, di unita' immobiliari da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ad abitanti senza tetto, per la perdita della abitazione condotta in locazione o di proprieta' degli stessi, nonche' per le relative eventuali opere di completamento e riattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25.
Sugli incrementi di valore di tali immobili, l'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, e' ridotta al 50 per cento;
b) Per l'urgente realizzazione, anche con l'adozione di procedimenti di prefabbricazione, di alloggi da locare ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, agli abitanti rimasti privi di abitazione per effetto del sisma, comprese le occorrenti aree e opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
c) per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree destinate ad insediamenti abitativi e produttivi dai piani di ricostruzione dei comuni indicati nel decreto del Presidente del consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128.
L'assegnatario di uno degli immobili di cui alle lettere a) e b) del precedente comma puo' chiedere al comune il riscatto, in permuta dell'unita' immobiliare distrutta o gravemente danneggiata dal terremoto, con divieto di alienazione o di locazione per un decennio.
Per il finanziamento dei programmi di cui al primo comma, la Cassa
depositi e prestiti si avvale della somma di lire 1.000 miliardi, di cui al primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153";
dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:
"ART. 2-bis. - I comuni, all'atto della richiesta del mutuo, dovranno indicare, con delibera consiliare immediatamente esecutiva, le aree da destinare alla localizzazione delle abitazioni da costruirsi ai sensi del precedente articolo 2, lettera b), scegliendole nell'ambito delle aree per le quali e' prevista, nello strumento urbanistico vigente o adottato, la destinazione ad edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.
Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o nel caso in cui le aree individuate dai piani predetti risultino insufficienti o inidonee, il comune indica le aree necessarie all'intervento edilizio nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.
Nel caso in cui non sia possibile la localizzazione delle aree a norma dei precedenti commi, il comune adotta un piano di individuazione delle aree necessarie all'intervento anche in deroga allo strumento urbanistico vigente. La deliberazione del consiglio comunale e' immediatamente depositata nella segreteria comunale e l'eseguito deposito e' reso noto al pubblico mediante avviso da affiggere nell'albo del comune. Entro dieci giorni dall'affissione all'albo dell'avviso di deposito gli interessati possono presentare al comune le proprie opposizioni. Trascorso il termine predetto la delibera viene trasmessa alla regione unitamente alle opposizioni presentate. La regione adotta le proprie definitive determinazioni sul piano di individuazione delle aree nel termine di dieci giorni dalla ricezione della delibera comunale. Trascorso tale termine il piano si intende approvato e le opposizioni respinte.
Con le deliberazioni adottate a norma dei precedenti commi sono precisati, ove necessario anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti o adottati, i limiti di densita', di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonche' i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico ed a parcheggio";
all'articolo 6, nel primo comma, dopo le parole: "riduzione dello", e' aggiunta la seguente: "specifico";
agli articoli 9 e 10 le parole: "indicati negli allegati A e B del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19", sono sostituite dalle seguenti: "colpiti dal sisma";
dopo l'articolo 10 e' aggiunto il seguente:
"ART. 10-bis. - Nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta aventi domicilio fiscale nei comuni disastrati, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dei certificati di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scaduti o aventi scadenza tra il 23 novembre 1980 e il 29 novembre 1981, sono fissati al 30 novembre 1981".
PARTE II
PROVVEDIMENTI ORGANICI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI COLPITI
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 2.

(Dichiarazione di preminente interesse nazionale).


Sono dichiarati di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione e sviluppo delle zone delle regioni Basilicata e Campania disastrate per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonche' ogni ulteriore intervento diretto alla ricostruzione ed alla rinascita delle altre aree delle stesse regioni e di quella della regione Puglia colpite dall'evento sismico.
Al perseguimento delle predette finalita' concorrono, ciascuno nell'ambito delle competenze definite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in conformita' alle disposizioni della presente legge, lo Stato, le Regioni, le province, i comuni e le comunita' montane.

Art. 3.

(Fondo per il risanamento e la ricostruzione).


Al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e' destinata, nel triennio 1981-1983, la complessiva somma di lire 8.000 miliardi, costituita da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonche' da fondi e finanziamenti comunitari.
Il predetto complessivo importo di lire 8.000 miliardi e' destinato, fino ad un massimo di lire 700 miliardi, agli interventi di cui al titolo II, capo II; fino ad un massimo di lire 900 miliardi, agli interventi di cui agli articoli 21, 23, 24, 26 e 32; per lire 700 miliardi, alle Regioni Basilicata, Campania e Puglia per gli interventi di cui al titolo III; e per lire 5.700 miliardi, per gli interventi di cui al titolo II, capo I ed ai titoli IV e VII della presente legge.
Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e' istituito un apposito capitolo denominato "Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981", al quale confluiscono le risorse di cui al precedente primo comma ad eccezione dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono concessi in applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.
Con decreti del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono stornate dal predetto fondo le somme destinate, secondo le procedure di cui al successivo articolo 4, alle amministrazioni statali ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata. Con analoghi decreti sono versate, in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale a favore delle Regioni Campania e Basilicata o in apposite contabilita' speciali aperte presso le Sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza. Gli enti interessati effettueranno prelevamenti in relazione ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi stessi.
Presso la Tesoreria centrale e altresi' aperto un conto corrente infruttifero intestato alla Regione Puglia per gli interventi concernenti i comuni della predetta regione indicati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128.
Nei confronti delle amministrazioni statali, regionali, comunali e degli altri enti locali si applica l'articolo 18, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ai fini degli impegni da assumere a fronte della autorizzazione di spesa di cui al precedente primo comma.(8) (11) (14)((17))
AGGIORNAMENTO (8)


La L. 22 dicembre 1984, n. 887 ha disposto (con l'art. 11) che "per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo di cui all'articolo 3 della stessa legge e' incrementato della somma di lire 534 miliardi per l'anno 1985, di lire 1.800 miliardi per l'anno 1986 e di lire 1.700 miliardi per l'anno 1987".

AGGIORNAMENTO (11)


La L.28 febbraio 1986, n.41 ha disposto (con l'art. 16 comma 1) che "Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo di cui all'articolo 3 della stessa legge e' incrementato della somma di lire 450 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.050 miliardi per l'anno 1987 e di lire 2.500 miliardi per l'anno 1988. Il fondo e' ripartito dal CIPE entro il 31 marzo 1986, con riferimento al triennio 1986-1988, salvo revisioni annuali da parte dello stesso CIPE in relazione all'effettivo andamento degli interventi e nei limiti delle dotazioni di competenza e cassa iscritte in bilancio".

AGGIORNAMENTO (14)


La L. 22 dicembre 1986, n. 910 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo di cui all'articolo 3 della stessa legge e' incrementato dalla somma di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 3.000 miliardi per l'anno 1989".

AGGIORNAMENTO (17)


La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 17 comma 1) che per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, il fondo previsto dall'articolo 3 della stessa legge e' incrementato della somma di lire 300 miliardi per l'anno 1988, di lire 2.000 miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.700 miliardi per l'anno 1990. Il fondo e' ripartito dal CIPE entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della L. 67/1988. Si applica l'articolo 6, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910".

Art. 4.

(Ripartizione del fondo).


Il Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 4, 11 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, indirizza e coordina l'attuazione di tutti gli interventi di cui alla presente legge.
Il CIPE provvede a ripartire fra le Regioni di cui all'articolo precedente le somme alle stesse spettanti nel triennio tenendo conto delle risultanze dell'accertamento dei, danni causati dagli eventi sismici, disposto dall'articolo 4-quater del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e comunque entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.
Il CIPE, con riferimento ad un triennio ed in coerenza con gli indirizzi, le scelte ed i programmi del piano triennale, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'ambito delle complessive valutazioni di spesa di cui al precedente articolo 3 e tenendo conto delle predeterminate condizioni di utilizzo dei finanziamenti comunitari richiamati al medesimo articolo 3, indica la ripartizione della spesa tra le amministrazioni statali e locali competenti, con specificazione di quanto e' riservato alle zone disastrate, nonche' le occorrenti risorse finanziarie per i singoli interventi, sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni ed in relazione alle priorita' e alla esecutivita' dei medesimi interventi.
Alla riserva per le zone disastrate di cui al comma precedente per gli interventi di cui al titolo II, capo I, nonche' per gli interventi di cui ai titoli IV e VII della presente legge, e' attribuita una somma non inferiore al 30 per cento di quanto destinato per i medesimi interventi dal secondo comma dell'articolo 3.
Alle riunioni del CIPE per gli adempimenti di cui alla presente legge partecipano i presidenti delle giunte regionali della Basilicata e della Campania.
Per gli interventi urgenti da avviare con assoluta priorita' e da realizzare nell'anno 1981, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, le amministrazioni interessate indicano al CIPE i primi programmi che potranno essere integrati nel corso dell'anno.
Entro il 15 settembre di ciascun anno le amministrazioni comunicano il programma complessivo degli interventi indicando la parte da realizzare nel corso del successivo anno. I programmi regionali sono formulati secondo il disposto del successivo articolo 6.
Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, coordina l'utilizzo integrato da parte dei soggetti interessati dei fondi e dei finanziamenti comunitari nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.
TITOLO II
RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE E DELLE OPERE PUBBLICHE
CAPO I
INTERVENTI REGIONALI.

Art. 5.

(Definizione degli interventi).


Gli interventi per la ricostruzione delle zone disastrate e delle altre aree colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche, compresi il consolidamento ed il trasferimento di abitati interessati da dissesti geologici, sono definiti dalla Regione in conformita' ai principi stabiliti dal presente capo e dal successivo titolo IV.
La Regione, in particolare, definisce le modalita' e le procedure per il controllo della conformita' ai progetti delle opere di interesse privato realizzate con i benefici di cui alla presente legge, nonche' per i casi di eventuale revoca dei benefici medesimi in presenza di gravi difformita'.

Art. 6.

(Attuazione degli interventi).


I comuni, le comunita' montane, le province e gli altri enti pubblici, nel termine del 30 giugno di ciascun anno, definiscono e trasmettono alla Regione i propri programmi di intervento per la ricostruzione e la riparazione delle opere.
La Regione, nel termine del 15 settembre di ciascun anno, approva e trasmette al CIPE un programma di interventi che comprende i programmi di cui al primo comma e quelli di propria competenza.
In caso di inosservanza del termine stabilito al primo comma la Regione si sostituisce ad ogni effetto.
In caso di inosservanza del termine di cui al secondo comma, il Governo, entro il 30 settembre di ciascun anno, si sostituisce alla Regione ai fini dell'approvazione dei programmi di intervento di cui ai precedenti commi.

Art. 7.

(Compiti regionali).


Le Regioni Basilicata e Campania svolgono in particolare i seguenti compiti:
a) coordinamento dei piani di assetto territoriale ed emanazione degli indirizzi per i piani comunali;
b) assistenza tecnica ai comuni, alle comunita' montane ed agli altri enti pubblici nell'attuazione dell'opera di ricostruzione;
c) coordinamento dei programmi costruttivi di cui al successivo articolo 16, e, in tale ambito, eventuale realizzazione di opere che i comuni, le comunita' montane o altri enti pubblici sovracomunali decidano di affidare alla Regione;
d) promozione di appositi accordi fra gli enti locali, nonche' di associazioni anche obbligatorie di comuni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
e) formazione dei programmi annuali per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera g) del successivo articolo 8;
f) coordinamento dei piani e dei programmi di propria competenza con quelli dei comuni, delle comunita' montane o da altri enti pubblici sovracomunali e di questi con quelli di competenza statale in coerenza con i piani e gli indirizzi di cui alla precedente lettera a).

Art. 8.

(Articolazione degli interventi).


L'opera di ricostruzione e riparazione nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche si articola attraverso:
a) l'assegnazione, con le modalita' di cui ai successivi articoli 9 e 10, di contributi per la riparazione o la ricostruzione di unita' immobiliari alle persone fisiche o giuridiche che, alla data del sisma, risultavano titolari di un diritto di proprieta' o di un diritto reale di godimento relativo a fabbricati urbani e rurali destinati ad abitazione;
b) l'assegnazione di contributi in conto interessi per la costruzione di abitazioni di tipo economico e popolare ai soggetti non proprietari di immobili, sia singoli che associati in cooperativa, con priorita' ai soggetti rimasti senza tetto in conseguenza del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981;
c) l'acquisto da parte dei comuni di abitazioni ed edifici destinati ad abitazione;
d) la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili distrutti o danneggiati per effetto del sisma, nel caso di rinuncia ai contributi di cui alla precedente lettera a) da parte degli aventi diritto o di delega, ai comuni o ad altri enti pubblici, della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori;
e) l'esecuzione, ai fini della cessione in locazione, di interventi straordinari di edilizia sovvenzionata ed agevolata nonche' di interventi per il recupero di abitazioni malsane e degradate;
f) il ripristino, la ricostruzione e la costruzione di opere ed impianti di interesse degli enti locali, quali edifici demaniali e patrimoniali, strutture sanitarie e cimiteriali, nonche' opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, piu' in generale, infrastrutturali;
g) interventi di consolidamento e difesa di abitati ed opere pubbliche da frane, smottamenti e bradisismi;
h) la predisposizione da parte dei comuni, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, di piani di ricostruzione e riparazione degli edifici scolastici distrutti o danneggiati, tenuto conto delle esigenze di riequilibrio delle strutture scolastiche nelle zone terremotate.
((Per gli interventi di cui alle lettere c) ed e) del comma precedente i comuni possono utilizzare anche le risorse loro assegnate, anche se non impegnate nei termini prescritti, ai sensi del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 )).

Art. 9.

(Contributi e finanziamenti per la ricostruzione).


Per la ricostruzione di unita' immobiliari, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprieta' alla data del sisma e' assegnato:
a) limitatamente ad una sola unita' immobiliare, un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo;
b) per le unita' immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera a), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione delle stesse unita' immobiliari da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sul 45 per cento della residua spesa, cosi' determinata, un contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto fino ad un massimo di venti anni. Il contributo in conto capitale e' elevato al 50 per cento qualora la unita' immobiliare sia compresa in edifici vincolati al rispetto della tipologia ed alla ripetizione dei caratteri ambientali. Il contributo di cui alla presente lettera puo' essere utilizzato anche dai proprietari di unita' immobiliari distrutte o da demolire per effetto del terremoto del novembre 1980 che intendano ricostruire l'unita' immobiliare nel comune di residenza, ove questo sia diverso da quello in cui era situato l'immobile, purche' nella stessa regione.
La spesa ammissibile a contributo e' determinata in base ai limiti massimi di costo vigenti alla data del provvedimento di assegnazione per l'edilizia agevolata ai sensi dell'articolo 3, lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e con riferimento ad un alloggio di dimensione pari:
a) per il caso di cui al precedente comma, lettera a), alla superficie utile abitabile dell'unita' immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare - che occupava stabilmente o abitualmente l'unita' immobiliare alla data del sisma - alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative;
b) per il caso di cui al precedente comma, lettera b), alla superficie utile abitabile dell'unita' immobiliare distrutta o da demolire fino ad un massimo di 95 metri quadrati utili abitabili.
La superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare e' stabilita in 18 metri quadrati utili abitabili per ogni componente del medesimo nucleo, con un minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio.
Sono altresi' ammesse a contributo, fino al 25 per cento del costo dell'alloggio determinato ai sensi del secondo e del terzo comma le spese per la ricostruzione delle superfici utili per lo svolgimento delle attivita' di liberi professionisti e lavoratori autonomi, distrutte o demolite per effetto del sisma. Sono ammesse a contributo in conto capitale, fino all'intero ammontare, le opere di ricostruzione delle pertinenze agricole adibite a ricovero del bestiame, degli attrezzi e a fienile. Ai coltivatori diretti e' assegnato un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria da determinarsi sulla base di quanto previsto nei commi precedenti sia per l'abitazione rurale sia per una sola unita' immobiliare sita nel centro abitato, non occupata da persona diversa dal proprietario alla data del 23 novembre 1980.
Ove l'immobile distrutto abbia avuto una superficie superiore a quella di cui alla lettera a) del precedente secondo comma, al proprietario e' assegnato per la ricostruzione di tutta o di parte della primitiva superficie, nel limite massimo di 200 metri quadrati, un ulteriore contributo pluriennale costante dell'8 per cento annuo per la durata del mutuo a tal fine contratto, per un massimo di 20 anni, nel rispetto di guanto stabilito dal precedente secondo comma e nel limite massimo del 50 percento della spesa necessaria.
Nessun ulteriore contributo e' dovuto per costruzioni di superficie superiore a quella determinata ai sensi del precedente comma.
Gli aventi diritto ai contributi di cui alla lettera a) del precedente primo comma possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori. In tal caso il comune subentra nei relativi diritti del rinunciante.
Gli aventi diritto ai contributi previsti dal presente articolo, limitatamente alla prima unita' immobiliare utilizzata ad uso di abitazione per la propria famiglia, possono, entro il 31 dicembre 1982, rinunciare al diritto al contributo per la ricostruzione dell'alloggio distrutto o da demolire, utilizzando una somma di pari importo per l'acquisto di un alloggio nell'ambito della stessa provincia. Il relativo importo sara' depositato presso un istituto bancario indicato dal rinunciante e sara' vincolato a favore del venditore dell'alloggio. Gli interessi bancari sono disciplinati sulla base di quanto previsto dal terzo e quarto comma del successivo articolo 15. Le aree di sedime degli edifici di proprieta' del rinunciante sono acquisite al patrimonio del comune.
Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire, che non possono ricostruire in sito, il comune assegna in proprieta' l'area occorrente, nell'ambito dei piani di cui al precedente articolo 7. In tal caso, il contributo di cui al presente articolo e' aumentato della somma corrispondente al prezzo di cessione dell'area da parte del comune e le aree di sedime degli edifici non ricostruibili sono acquisite al patrimonio del comune stesso.
Nei casi di cui ai precedenti commi le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire sono trasferite di diritto sugli immobili costruiti o acquistati in altro sito. (2) (6) ((16))

AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1982, n. 187, ha disposto (con l'art. 6-bis) che "i limiti di spesa massima ammissibile previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aumentati del 15 per cento per gli interventi edilizi inclusi in piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni".

AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 28 febbraio 1984, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 19 aprile 1984, n. 80, ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "il contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e' pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie complessiva dell'unita' immobiliare nei limiti previsti dallo stesso articolo 9. Il costo di intervento per la determinazione del contributo e' fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici che si applica a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento".

AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 20 novembre 1987, n. 474, convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1988, n. 12 ha disposto (con l'art. 23) che "il termine per la presentazione delle domande relative all'assegnazione del contributo ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, in favore degli abitanti del comune di Teana, riconosciuto gravemente danneggiato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 1987, e' fissato al 31 dicembre 1988".

Art. 10.

(Contributi e finanziamenti per la riparazione).

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 FEBBRAIO 1984, N. 19, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 APRILE 1984, N. 80)).
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 FEBBRAIO 1984, N. 19, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 APRILE 1984, N. 80)).
Dall'importo del contributo, determinato ai sensi del comma precedente, va detratto l'importo del contributo gia' disposto ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera d) ed e), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, con esclusione delle aliquote di importo relative ad opere provvisionali.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 FEBBRAIO 1984, N. 19, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 APRILE 1984, N. 80)).
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 FEBBRAIO 1984, N. 19, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 APRILE 1984, N. 80)).
Il Ministro dei lavori pubblici definisce con proprio decreto la normativa tecnica per le riparazioni e il rafforzamento degli edifici danneggiati dal sisma. Sulla base della stessa normativa il Ministro dei lavori pubblici definira' il limite di convenienza per gli interventi di riparazione e conseguentemente potranno essere riconosciute agli aventi diritto anche le spese necessarie alla demolizione del vecchio edificio.
Gli aventi diritto al contributo di cui al precedente primo comma, lettera a), possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori.

Art. 11.

(Assegnazione dei contributi a soggetti diversi dal proprietario).


I contributi per la ricostruzione e la riparazione, previsti a favore del proprietario, possono essere assegnati all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono ovvero al conduttore, ((...)), qualora il fabbricato oggetto del contratto o in esso compreso sia stato distrutto o danneggiato dal sisma, a condizione che sia decorso il termine di 90 giorni dalla comunicazione, mediante lettera raccomandata, che i predetti soggetti sono tenuti a inviare al proprietario, di voler eseguire direttamente le opere necessarie, senza che il proprietario abbia presentato al sindaco la domanda corredata da perizia giurata e, ove occorra, da progetto esecutivo, ovvero, nel caso in cui la domanda sia stata presentata, senza che il proprietario abbia dato inizio ai lavori previsti nel termine di 90 giorni dall'autorizzazione o dalla concessione del sindaco.
((L'assegnazione dei contributi ha luogo prescindendo dalla decorrenza del termine di novanta giorni qualora alla domanda sia allegata una dichiarazione del proprietario da cui risulti esplicita rinuncia)).

Art. 12.

(Comproprieta' degli immobili).


Qualora l'immobile appartenga in comproprieta' a piu' titolari, i contributi di cui ai precedenti articolo 9 e 10 vengono assegnati al titolare il cui nucleo familiare, alla data del sisma, occupava l'abitazione, salvo il diritto degli altri proprietari sul bene.
I titolari di diritti reali di godimento che occupavano l'immobile alla data anzidetta e tutti coloro che dimostrino con atto notorio il possesso non violento ne' clandestino alla data del 23 novembre 1980 possono richiedere l'assegnazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 e procedere alla ricostruzione o ripristino del medesimo immobile, fatto comunque salvo il diritto di proprieta', ove il proprietario non vi abbia, per qualsiasi motivo, provveduto nel termine stabilito dal successivo articolo 14. I titolari dei predetti diritti reali di godimento possono presentare le domande entro i successivi 90 giorni.
Le deliberazioni condominiali relative all'opera di ricostruzione o riparazione sono valide se approvate con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del codice civile. Nell'ipotesi in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista dal precedente comma, ovvero nell'ipotesi in cui non esistano le tabelle millesimali, le deliberazioni condominiali relative agli edifici da ricostruire o da riparare sono assunte in conformita' dell'articolo 30, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. E' a tal fine sufficiente la maggioranza semplice calcolata in base all'imponibile catastale.
Ove gli immobili non risultino interamente accatastati, le delibere condominiali sono valide se approvate da proprietari che rappresentino la maggioranza semplice delle superfici nette complessive.
La disposizione del comma precedente si applica anche nelle ipotesi di unita' minime di intervento che, secondo i piani di recupero, siano costituite da piu' immobili.
Per gli immobili distrutti o da demolire o da riparare in conseguenza degli eventi sismici i proprietari delle unita' immobiliari procedono alla costituzione convenzionale del condominio al fine di adottare le delibere necessarie per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione. Si applicano per la determinazione della maggioranza le disposizioni del presente articolo.((16))
AGGIORNAMENTO (16)

Il D.L. 20 novembre 1987, n. 474, convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1988, n. 12 ha disposto (con l'art. 19) che "la disposizione contenuta nell'articolo 12, ultimo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 10 della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, deve intendersi applicabile anche agli atti di costituzione dei condomini o dei consorzi di proprietari di unita' minime di intervento, previste nei piani indicati nell'articolo 28, secondo comma, della predetta legge n. 219 del 1981

Art. 13.

(Alienazione degli immobili).

((In caso di alienazione di unita' immobiliari aventi titolo ai benefici disposti dalla presente legge e ricadenti nei comuni disastrati il diritto ai contributi spettante al dante causa si trasferisce all'acquirente)).
Il conduttore dell'alloggio ceduto in locazione prima del terremoto ha diritto alla prelazione nel caso di vendita delle unita' immobiliari ricostruite o riparate e puo' esercitare tale diritto entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori.
Gli aumenti dei canoni di affitto in atto alla data del sisma e derivanti dall'applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, saranno corrisposti dai locatari in misura costante annua del 50 per cento, a partire dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 14.

(Concessione dei contributi di ricostruzione e di riparazione).


I contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono concessi, unitamente all'autorizzazione o alla concessione ad edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere delle commissioni di cui al successivo terzo comma. Le predette commissioni, elette entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto dal consiglio comunale con voto limitato, sono composte da quattro membri, di cui almeno due tecnici, e sono presiedute dal sindaco o suo delegato. Per ogni parere definitivamente reso dalle commissioni, a ciascun componente che vi abbia partecipato, e' attribuito un compenso, a carico del fondo di cui al precedente art. 3, nella misura di L. 5.000 (cinquemila). In deroga all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per gli interventi di cui al presente articolo, non e' richiesta l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori; per l'osservanza delle norme per le costruzioni in zone sismiche resta ferma la responsabilita' del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori.
La domanda di contributo, da prodursi a pena di decadenza entro il 31 marzo 1984, e' corredata da perizia giurata redatta dal tecnico incaricato, contenente:
a) la dichiarazione di causalita' del danno dal terremoto del novembre 1980 o del febbraio 1981, ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma;
b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto;
c) la valutazione provvisoria del contributo relativo con allegato atto notorio, o dichiarazione sostitutiva dello stesso, o titolo di proprieta' o preliminare di divisione e, nel caso di adeguamento abitativo, di stato di famiglia aggiornato. ((12))
La domanda di cui al precedente comma e' integrata, entro il termine del 31 dicembre 1984, da:
elaborati grafici rappresentativi dello stato di fatto; progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione o di riparazione o di costruzione;
computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle tariffe ufficiali aggiornate al 1 gennaio di ogni anno riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche;
calcolo relativo al limite di convenienza economica a riparare; eventuale rideterminazione del relativo contributo;
relazione sulla stabilita' delle aree anche ai fini del rischio sismico e dei calcoli statici, per gli interventi di ricostruzione; per gli interventi di riparazione, i predetti elaborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui sopra, ma comunque prima dell'inizio dei lavori.
I lavori, in ogni caso, non potranno avere inizio se non previo deposito presso l'ufficio tecnico comunale, che ne rilascia ricevuta, delle autorizzazioni, nulla osta, visti ed ogni altro atto indicato nell'articolo 8, terzo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ovvero della documentazione dell'avvenuto decorso del termine stabilito dallo stesso articolo 8, terzo comma, al fine di farne constatare l'assenso implicito.
Gli atti indicati ai commi precedenti sono redatti da tecnici professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze, e dagli stessi giurati in ordine alla dipendenza degli interventi dal terremoto e alla indispensabilita' degli interventi proposti, ai fini della totale e definitiva refusione dei danni subiti, nonche' in ordine alla congruita' dei prezzi di perizia.
I comuni terremotati, ai fini dell'espressione del parere di cui al primo comma, possono costituire piu' commissioni, in relazione al numero delle domande che saranno presentate per i contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10.
Le predette commissioni sostituiscono a tutti gli effetti di cui alla presente legge la commissione edilizia. Esse esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia, ed entro il 30 settembre 1981 per le perizie presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
La domanda di autorizzazione ad edificare, di cui al secondo comma, si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci nel termine di quindici giorni dal parere della commissione. In tal caso il richiedente puo' dar corso ai lavori dandone comunicazione al sindaco. Il sindaco deve pronunciarsi sull'accoglimento della domanda di concessione ad edificare, di cui al secondo comma, entro quindici giorni dal parere della commissione.
L'erogazione delle provvidenze ha luogo in conformita' alle disposizioni dei successivi articoli.
I provvedimenti concessivi di cui al primo e al precedente comma sono formati in duplice esemplare di cui uno viene conservato dal segretario comunale, rubricato in ordine alfabetico dopo l'affissione al pubblico per dieci giorni.
Controlli periodici, in particolare per quanto concerne l'osservanza delle norme di edilizia in zona sismica, vengono effettuati per sorteggio dagli uffici tecnici della regione. Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche di cui all'articolo 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Gli interventi urgenti per la riparazione degli immobili da rendere agibili ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettere d) ed e), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, saranno effettuati secondo la apposita procedura commissariale, con priorita' per le abitazioni per le quali sia stata emessa ordinanza di sgombero, purche' le relative procedure siano state avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per le procedure indicate al comma precedente, il comune, salvo espressa rinunzia dell'interessato, provvede a disporre la trasmissione, alle competenti commissioni di cui al presente articolo, delle domande corredate da perizie dalle quali risultino anche danni, cagionati dal terremoto, diversi da quelli indicati dall'articolo 3, primo comma, lettere d) ed e), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, ovvero danni stimati di valore superiore a lire 10 milioni, dandone immediata comunicazione all'interessato.
Nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i richiedenti possono ritirare la domanda presentata al commissario riservandosi la presentazione di nuova domanda ai sensi della presente legge.
Le commissioni di cui al presente articolo esaminano con priorita': le perizie relative alla ricostruzione e riparazione di edifici ubicati all'esterno del centro abitato ed utilizzati per attivita' agricole per le quali il CIPE, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed a valere sui fondi a cio' destinati, provvede ad una prima ripartizione tra i comuni di fondi destinati a tali interventi;
le perizie relative alla ricostruzione e riparazione di edifici riguardanti gli aventi diritto costretti in alloggi provvisori;
le perizie relative alle domande trasmesse dal commissario ai sensi del precedente decimo comma.
Il commissario indichera' analiticamente al CIPE l'eventuale fabbisogno di fondi, eccedente le dotazioni a lui attribuite, cui si fara' fronte sulle disponibilita' della presente legge. (2)
Le commissioni comunali, nel caso di edifici costituiti da unita' immobiliari fruenti di contributo sia ai sensi degli articoli 9 e 10 (uso abitativo) sia ai sensi dell'articolo 22 (uso produttivo), possono autorizzare la spesa necessaria alla riparazione o ricostruzione delle parti condominiali riguardanti la stabilita' complessiva dell'edificio.
AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1982, n. 187, ha disposto (con l'art. 16) che "l'espressione "voto limitato" contenuta nell'art. 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, va intesa nel senso che deve essere comunque garantita la presenza di una rappresentanza della minoranza consiliare".

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 28 febbraio 1986, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1986, n. 119, ha disposto (con l'art. 1 comma 1 numero 4) che e' prorogato al 31 dicembre 1986 il termine in materia di presentazione degli elaborati e della documentazione prevista nell'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80.

Art. 15.

(Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione).


L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unita' immobiliari di cui al presente titolo ha luogo:
a) in ragione del 25 per cento dell'importo concesso, all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;
b) in ragione dell'ulteriore 60 per cento dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilita' solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi all'azienda di credito;
c) in ragione del residuo 15 per cento dell'importo concesso, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune.
((Con il provvedimento di assegnazione viene disposta una apertura di credito presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto, il quale effettua i prelevamenti in conformita' a quanto disposto dal comma precedente. I rapporti con le aziende di credito sono disciplinati con convenzione approvata dal Ministro del tesoro))
I mutui per la realizzazione di interventi di ricostruzione e di riparazione sono concessi, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, dalle aziende e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, con assoluta priorita' rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da emanarsi, in sede di prima applicazione della presente legge, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Ogni tre mesi le aziende e le sezioni di credito fondiario sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro l'entita' dei mutui deliberati e di quelli in corso di istruttoria.
I contributi pluriennali costanti di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono erogati direttamente ai beneficiari sulla base dei contratti di mutuo.

Art. 16.

(Esecuzione degli interventi).


Gli interventi di cui al precedente articolo 8, lettere d), e), f) e g), possono essere realizzati in modo unitario, con programmi costruttivi organici, a carattere settoriale od intersettoriale, ed essere dimensionati anche su base sovracomunale.
L'esecuzione degli interventi, comprese la progettazione e l'esecuzione di complessi organici di opere e di lavori, nonche' l'acquisizione dei suoli necessari per l'esecuzione, anche mediante esproprio per pubblica utilita', puo' essere affidata in concessione a societa', imprese di costruzione anche cooperative, o loro consorzi, anche di altri Paesi della Comunita' economica europea od in compartecipazione con essi, idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale, secondo le modalita' di cui ai commi seguenti, con preferenza, a parita' di condizioni, per i consorzi e le associazioni, anche temporanee, costituiti, con una partecipazione non inferiore al 40 per cento, da imprese ubicate nel Mezzogiorno.
Il soggetto concessionario e' scelto sulla base di gare esplorative volte ad individuare l'offerta economicamente e tecnicamente piu' vantaggiosa determinata in base ad una pluralita' di elementi prefissati dall'amministrazione concedente, secondo schemi tipo approvati dal CIPE, su proposta dei Ministri competenti.
L'esecuzione delle opere affidate in concessione e' disciplinata da apposite convenzioni, che prevedono tra l'altro:
a) le modalita' ed i tempi per l'esecuzione dei lavori, per le verificazioni e per la collaudazione definitiva;
b) i criteri per la definizione del compenso;
c) la concessione di anticipazioni, pari al 50 per cento del compenso, all'atto dell'approvazione della convenzione e di una ulteriore anticipazione, pari al 25 per cento del compenso, al momento in cui i lavori eseguiti abbiano raggiunto il 50 per cento dell'importo convenzionale. Non si applica la revisione dei prezzi ad importi corrispondenti alle somme anticipate;
d) le modalita' e i tempi per i pagamenti residuali del compenso;
e) le penalita' per i ritardi e le incentivazioni per
l'anticipata esecuzione;
f) l'eventuale estensione dell'affidamento alla gestione ed all'esercizio delle opere da realizzare;
g) le ipotesi di risoluzione della convenzione;
h) i casi in cui, su intesa delle parti, possono essere apportate variazioni ai progetti ed alla convenzione;
i) l'inserimento di una clausola compromissoria;
l) le condizioni di affidamento e di commesse per imprese che realizzino nuovi impianti per la produzione di componenti prefabbricati nelle regioni Basilicata e Campania.
((Per gli interventi di nuova costruzione derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 si applicano le norme fissate dal CIPE con delibera 11 giugno 1981 per l'edilizia abitativa dell'area metropolitana di Napoli di cui al primo comma dell'articolo 81)).
CAPO II
INTERVENTI STATALI.

Art. 17.

(Ricostruzione e riparazione di opere pubbliche e di proprieta' di enti pubblici).


Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle opere di competenza dei Ministeri per i beni culturali e ambientali, di grazia e giustizia, dei trasporti, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, delle poste e delle telecomunicazioni, delle finanze, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste, realizzati sulla base di programmi annuali predisposti da ciascuna amministrazione, finalizzati all'equilibrato sviluppo delle regioni Basilicata e Campania, sono approvati e finanziati ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 e sono eseguiti in conformita' a quanto previsto dal precedente articolo 16.
Gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle sedi delle camere di commercio sono approvati e finanziati dal CIPE a valere sulle risorse finanziarie ripartite fra le regioni ai sensi del titolo III della presente legge.
Per l'esecuzione dei lavori di competenza dell'ANAS, relativi al ripristino e allo sviluppo della rete delle strade statali nelle zone terremotate, i capi compartimento della viabilita' sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 1 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.
Agli interventi di competenza di amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo che si eseguono ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo III, e titolo III della legge 2 febbraio 1974, n. 64. (2)
Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo', con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, affidare, per le opere di sua competenza, incarichi a singoli studiosi, istituti universitari o di alta cultura, mediante apposite convenzioni.
Il Ministro della pubblica istruzione, nel formulare i programmi di sua competenza, tiene conto anche della esigenza di ricostruzione degli istituti universitari nonche' delle esigenze connesse alla istituzione ed al completamento delle Universita' della Basilicata e di Salerno, ivi comprese le residenze per gli studenti universitari, con priorita' per quelle delle facolta' scientifiche.(2)
Per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione della presente legge, i provveditorati alle opere pubbliche e le soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali delle regioni Basilicata e Campania possono avvalersi, per un periodo non superiore a tre anni, dell'opera di liberi professionisti, stipulando apposite convenzioni .((7))
AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 27 febbraio 1982, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1982, n. 187, ha disposto (con l'art. 6) che la disposizione del comma 4 del presente articolo, e' estesa alla esecuzione dei lavori relativi a tutte le opere pubbliche, comunque finanziate, da eseguirsi dalle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, salvo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741. Ha inoltre disposto (con l'art. 21) che la disposizione del comma 6 e' estesa alle opere di completamento delle strutture edilizie dell'Universita' statale di Napoli.

AGGIORNAMENTO (7)

La L. 19 aprile 1984, n. 80 ha disposto (con l'art. 2) che "le facolta' di cui agli articoli 17 e 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, possono essere esercitate fino al 31 dicembre 1984".
TITOLO III
ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO I
AGRICOLTURA.

Art. 18.

(Interventi nel settore agricolo).


Le Regioni provvedono, a mezzo di delega agli enti locali ed alle comunita' montane, con procedure semplificate da definire con propria legge, agli interventi nel settore agricolo di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, ivi comprese le opere di irrigazione, nonche' agli interventi per lo sviluppo del settore, avvalendosi delle risorse finanziarie assegnate dal CIPE ai sensi del precedente articolo 4.
Nell'ambito degli interventi di cui al precedente comma le Regioni possono prevedere, per il ripristino delle strutture aziendali e degli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, la concessione di contributi nella misura massima pari all'intera spesa riconosciuta.

Art. 19.

(Piccola proprieta' contadina).


A favore di titolari di aziende agricole, costituite con finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina, anche per il tramite degli enti regionali di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti possono essere sospese sino a 5 anni e la relativa scadenza potra' essere differita per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, senza maggiorazione del tasso di interesse.
La Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina e' autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, con tasso di interesse ridotto al 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli od associati in cooperative agricole regolarmente costituite, che risultavano residenti nelle zone terremotate ed ivi esercitavano la loro attivita' lavorativa al momento del sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese coltivatrici nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.
Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.
Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa e' autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali.

Art. 20.

(Garanzia per le operazioni di credito agrario).


Tutte le operazioni di credito agrario previste dalle leggi nazionali e regionali sulla ricostruzione, effettuate a favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, coloni o compartecipanti, lavoratori della terra, singoli o associati, cooperative agricole, enti cooperativi e loro consorzi, associazioni dei produttori, sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni.
CAPO II
INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, SPETTACOLO E COOPERAZIONE.

Art. 21.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134))
((19))
AGGIORNAMENTO (19)


Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."

Art. 22.

Ricostruzione e riparazione di immobili e attrezzature del commercio, artigianato, turismo e spettacolo).


A favore delle imprese dei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle attivita' ausiliarie del commercio e delle forme associate tra operatori commerciali e turistici, nonche' dell'esercizio cinematografico e teatrale ubicate nelle regioni Basilicata e Campania e nei comuni della regione Puglia indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, e' concesso un contributo pari al 75 per cento delle spese per la ricostruzione e la riparazione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi e di ristorazione danneggiati dal terremoto.
Il contributo di cui al comma precedente e' esteso alle spese necessarie per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale delle opere, nonche' a quelle relative all'acquisto del terreno qualora, per ragioni sismiche, di vincoli urbanistico-ambientali e di convenienza economica, si renda necessario il trasferimento dell'impresa.
Le domande per fruire del contributo previsto dal presente articolo devono essere presentate alle aziende o agli istituti di credito entro il 31 dicembre 1982, corredate dall'autorizzazione o concessione ad edificare rilasciata dal sindaco, dall'autorizzazione dei competenti uffici tecnici regionali, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e da una specifica perizia giurata approvata dalla commissione di cui al successivo comma.(4)
Il contributo di cui al primo comma e' concesso dalla regione. Fino all'entrata in vigore della legge regionale che disciplinera' le modalita' di erogazione del contributo, il contributo stesso viene erogato dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, previo parere di una commissione, istituita presso ogni provincia e composta da un delegato del presidente della giunta regionale, che la presiede, da tre membri designati dal consiglio regionale con voto limitato, da due membri designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nonche' dall'intendente di finanza.
Ai fini della concessione dell'erogazione agli aventi diritto del contributo previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 21.
Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilita' da destinare agli interventi di cui al presente articolo. (6) ((12))
AGGIORNAMENTO (4)

La L. 4 maggio 1983, n. 164 ha disposto (con l'art. 1) che "i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 14, dal secondo comma dell'articolo 22 e dal terzo comma dell'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificati dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, sono ulteriormente al 31 dicembre 1983".

AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 28 febbraio 1984, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 19 aprile 1984, n. 850, ha disposto (con l'art. 1 comma 4) che il termine di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e' prorogato al 31 dicembre 1984.

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 28 febbraio 1986, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1986, n. 119, ha disposto (con l'art. 1 comma 6) che "le domande corredate della relativa documentazione per accedere ai benefici di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, possono essere presentate entro il 31 dicembre 1986".

Art. 23.

(Contributi per l'ammortamento dei mutui - Altre provvidenze).


Alle imprese beneficiarie della agevolazione di cui ai precedenti articoli 21 e 22 e' concesso alle relative scadenze un contributo, limitatamente alla parte concernente le opere distrutte o danneggiate, pari al 50 per cento delle rate di mutui contratti fino alla data del 18 febbraio 1981 con istituti di credito a medio e lungo termine scadenti tra il 22 novembre 1980 e la data della erogazione della prima quota di contributo di cui al primo comma degli articoli 21 e 22.
Il contributo di cui al precedente comma e' versato direttamente all'istituto di credito presso il quale sono in corso di ammortamento i mutui indicati nello stesso comma.
La domanda per l'ammissione al contributo di cui al presente articolo deve essere presentata contestualmente alla domanda per accedere all'agevolazione di cui ai precedenti articoli 21 e 22.
Le aziende e gli istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge e di statuto, a concedere finanziamenti per la durata massima di 15 anni alle imprese indicate nel primo comma del presente articolo per le finalita' di cui al primo comma degli articoli 21 e 22, compreso il finanziamento delle scorte per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa relativa ad investimenti per impianti ed attrezzature.
Il Mediocredito centrale, a fronte dei finanziamenti di cui al comma precedente, e' autorizzato a destinare anche le disponibilita' riservate ad incentivi industriali ai sensi dell'articolo 28, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.
Il CIPE assegna, ai sensi del precedente articolo 4, le disponibilita' da destinare a tali interventi.

Art. 24.

(Provvidenze per la cooperazione).


Presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro e' istituito uno speciale fondo per la concessione di agevolazioni di rette alla promozione ed allo sviluppo di societa' cooperative e loro consorzi aventi sede nelle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 o del febbraio 1981. Le agevolazioni, che possono essere costituite da contributi in conto interessi o in conto capitale ovvero da mutui o prestiti agevolati, sono dirette all'attuazione ed al completamento di programmi di attivita' specie nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi.
Per l'attuazione degli interventi previsti nel presente articolo il fondo e' dotato di lire 100 miliardi a carico dello stanziamento di cui all'articolo 3.
Sono destinatari delle agevolazioni previste nel presente articolo le cooperative e loro consorzi legalmente costituiti con esclusione delle cooperative che esercitano il credito o l'assicurazione e di quelle che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi ai propri soci.
Le cooperative e i consorzi di cui al comma precedente devono essere retti dai principi generali della mutualita' secondo le disposizioni contenute nelle leggi dello Stato, devono avere titolo alla concessione delle specifiche agevolazioni tributarie previste in favore della cooperazione ed essere, altresi', iscritti nei registri delle competenti prefetture, nonche' nello schedario generale della cooperazione in apposita sezione.
La determinazione dell'entita' dei contributi e del tasso di interesse, nonche' le modalita' di gestione del fondo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza, sociale, sentita la commissione centrale per le cooperative prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.((12))
AGGIORNAMENTO (12)


Il D.L. 28 febbraio 1986, n.48 convertito con modificazione dalla L. 18 aprile 1986, n. 119 ha disposto (con l'art. 1-bis) che "il fondo di cui all'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 12 della legge 18 aprile 1984, n. 80, e' trasferito entro il 30 giugno 1986 alle regioni Campania e Basilicata, le quali sono tenute a ripartirlo secondo criteri definiti dai rispettivi consigli regionali entro e non oltre il 31 dicembre 1986".

Art. 25.

(Impiego di lavoratori in cassa integrazione).


I lavoratori qualificati o specializzati, originari delle aree terremotate, che godono del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria presso imprese del centro-nord, possono essere avviati a posti di lavoro in relazione a richieste di manodopera presentate alle sezioni circoscrizionali della Campania e della Basilicata che non sia possibile soddisfare per carenza di manodopera locale.
I lavoratori di cui al primo comma debbono manifestare la propria disponibilita' alle sezioni circoscrizionali, nel cui ambito territoriale intendono essere collocati.
Nei confronti dei lavoratori occupati, ai sensi dei commi precedenti, presso datori di lavoro che operano nelle regioni suindicate, e' sospeso il trattamento di cassa-integrazione guadagni straordinaria permanendo la continuita' del rapporto di lavoro con l'impresa industriale di provenienza. Ai suddetti lavoratori saranno corrisposti il trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, da parte dei datori di lavoro che li impiegano, il rimborso delle spese di trasferimento, da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale una maggiorazione del salario pari al venti per cento.
Il rimborso e la maggiorazione sono a carico del fondo per la mobilita', di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.
I lavoratori, di cui al presente articolo, al termine del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, possono rientrare nell'impresa industriale d'origine o in quella alla stessa subentrata.

Art. 26.

(Prestazione di garanzie).

((Il Ministro del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a concedere contributi, a valere sui fondi di cui all'articolo 3 della presente legge, entro il limite complessivo di lire 20 miliardi, alle cooperative ed ai consorzi promossi da enti pubblici, Istituti di credito e dalla FIME, aventi come scopo la prestazione di garanzie ai fini di facilitare l'ottenimento del credito bancario e di ridurre gli oneri finanziari a carico delle imprese danneggiate dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981)).
TITOLO IV
NORME PARTICOLARI PER LE ZONE DISASTRATE

Art. 27.

(Direttive generali).


La ricostruzione avviene, di massima, nell'ambito degli insediamenti esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico e sociale, nel territorio comunale, e puo' essere realizzata anche con ampliamenti, completamenti ed adattamenti, tecnici e funzionali, ovvero con le nuove opere ritenute necessarie per il riassetto del territorio e per il suo sviluppo economico e sociale.
La ricostruzione salvaguarda le preesistenti caratteristiche etnico-sociali e culturali.
Nel definire le modalita' di ricostruzione potranno essere previste misure destinate a ridurre i consumi energetici, in particolare favorendo l'utilizzazione della energia solare.

Art. 28.

(Ricostruzione dei comuni disastrati).


Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni disastrati adottano o modificano il piano regolatore generale o aggiornano il piano di ricostruzione previsto dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, nel rispetto degli indirizzi di assetto territoriale fissati dalla Regione.
Per sopperire alle immediate esigenze di ricostruzione i comuni stessi adottano o confermano tra i seguenti piani esecutivi necessari:
a) il piano di zona redatto ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, dimensionato sulla base del fabbisogno di aree urbanizzate per la realizzazione di edifici residenziali distrutti e non ricostruibili in sito;
b) il piano degli insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ove risultino necessarie aree urbanizzate per la realizzazione di edifici destinati ad attivita' produttive, compresi quelli commerciali e turistici;
c) i piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, che disciplinano la ricostruzione in sito degli edifici demoliti e da demolire, la ristrutturazione di quelli gravemente danneggiati e la sistemazione delle aree di sedime di edifici demoliti o da demolire che non possono essere ricostruiti in sito. ((12))
I piani esecutivi di cui al comma precedente sono inquadrati in una relazione generale che illustra i riferimenti allo strumento urbanistico vigente o adottato e che contiene: lo studio geognostico delle aree destinate all'edificazione, nonche' i dati necessari per il dimensionamento delle aree suddette, con particolare riferimento al numero ed alla consistenza delle famiglie da alloggiare, alla dimensione degli impianti produttivi da ricostruire, al numero degli alloggi demoliti o da demolire, riparabili, integri.
Nel caso in cui il comune sia sprovvisto di strumento urbanistico generale, la relazione di cui al comma precedente contiene anche i criteri generali di impostazione del piano regolatore generale, che sara' adottato entro i termini di cui al primo comma del presente articolo.
I piani esecutivi di cui al presente articolo sono adottati dal comune, anche in variante degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione che diviene esecutiva, ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.(1)
I piani sono pubblicati mediante deposito presso gli uffici comunali per 10 giorni, entro i quali possono essere presentate opposizioni. Dell'eseguito deposito e' data notizia al pubblico ed agli interessati mediante affissione di manifesti in luogo pubblico e di avviso all'albo comunale.
Ove il piano di recupero ricomprenda edifici di interesse storico, artistico, monumentale, vincolati a norma di legge, nelle more fra l'adozione e l'esame delle opposizioni devono essere sentite le competenti soprintendenze, le quali provvedono a dare il proprio parere limitatamente agli edifici sottoposti a vincolo entro e non oltre venti giorni dal ricevimento degli atti. Decorso tale termine il parere si intende acquisito.
Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al sesto comma, i consigli comunali decidono sulle osservazioni. I piani esecutivi, coerenti con lo strumento urbanistico vigente o che disciplinano interventi di ristrutturazione senza alcuna maggiorazione della volumetria preesistente, diventano efficaci con l'approvazione della deliberazione ai sensi dell'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
In caso di variante allo strumento urbanistico vigente o adottato o, in mancanza di esso, nelle ipotesi di ristrutturazione che comportino maggiorazione della volumetria preesistente, i piani, con le deduzioni del comune sulle osservazioni, sono trasmessi per l'approvazione alla regione che, nel termine perentorio di trenta giorni, delibera ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni. Trascorso detto termine i piani si intendono approvati.
Dell'approvazione ai sensi di uno dei due commi precedenti e' dato attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale.
L'approvazione dei piani equivale a dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' e di urgenza di tutte le opere, edifici ed impianti in essi previsti.
Qualora i piani esecutivi di cui al precedente comma non pervengano alla Regione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione medesima provvede in via sostitutiva.(1)
COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 27 FEBBRAIO 1982, N. 57 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.29 APRILE 1982, N. 187.
Ai soggetti che, non potendo ricostruire in sito gli immobili distrutti o da demolire, provvedono, direttamente ovvero con delega di cui al precedente articolo 8, lettera d), alla costituzione di alloggi e di impianti produttivi sulle aree complete di attrezzature primarie di cui alle lettere a) e b) del precedente secondo comma, le aree stesse sono cedute in proprieta' anche oltre la riserva di proprieta' comunale ed indipendentemente dal possesso dei requisiti soggettivi.
Nelle more della adesione o della conferma dei piani esecutivi di cui al secondo comma del presente articolo, il comune puo' autorizzare la riparazione o la ricostruzione di edifici rurali o isolati o di case sparse che risultino danneggiati e che non siano da trasferire.
In tali casi le aree di sedime degli edifici demoliti o da demolire sono acquisite al patrimonio comunale.
I piani di ricostruzione di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto di criteri di sicurezza geologica e sismica.
Le spese per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3.
I piani non ancora approvati dalla regione o quelli respinti per decorrenza dei termini alla data di entrata in vigore della presente legge seguono la procedura di cui al presente articolo e senza bisogno di altro provvedimento formale sono sottoposti, a richiesta del sindaco, o all'esame del CORECO o all'approvazione della regione, secondo le competenze fissate nel presente articolo. I termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza.
AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 26 giugno 1981, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 1981, n. 456, ha disposto (con l'art. 2-quater) che "i termini di cui al quinto e dodicesimo comma dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono prorogati di sessanta giorni per i comuni che hanno rinnovato il consiglio comunale nella tornata elettorale del 21 e 22 giugno 1981 e di trenta giorni per gli altri comuni".

AGGIORNAMENTO (12)

Il D.L. 28 febbraio 1986, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1986, n. 119, ha disposto (con l'art. 2 comma 3) che i "comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati sprovvisti anche di uno solo dei piani esecutivi di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, lo adottano entro il 30 settembre 1986".

Art. 29.

(Attivazione dei piani di recupero).


Il comune puo' individuare, per l'attuazione dei piani di recupero, ambiti entro i quali l'opera di ricostruzione e' realizzata mediante interventi unitari.
In sede di attuazione dei piani di recupero il comune, in caso di inerzia dei proprietari, puo' sostituirsi agli stessi mediante occupazione temporanea degli immobili ovvero per ricorso alla espropriazione.
Le prescrizioni grafiche e normative dei piani di recupero regolano le procedure per gli interventi sostitutivi, nel caso di mancato accordo o di inerzia dei proprietari, nonche' le modalita' di utilizzazione e di assegnazione delle unita' riparate o ricostruite.
Con riferimento ai casi in cui, in coerenza con quanto prescritto dal precedente articolo 27, risulti opportuno mantenere e ricostituire il tessuto edilizio preesistente al sisma, le prescrizioni grafiche e normative dei piani di recupero e, piu' in generale, dei piani esecutivi di cui al precedente articolo 28, regolano, inoltre, anche nei comuni dichiarati sismici, i rapporti di altezza e di distanza fra gli edifici.

Art. 30.

(Acquisizione di aree).


Per l'acquisizione di aree ((di cui alle lettere a) e b))) del secondo comma dell'articolo 28 e dell'articolo 55 valgono le disposizioni previste dall'articolo 1-quater del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge con la presente legge.

Art. 31.

(Sistemazione idrogeologica).


Ai fini della sistemazione idrogeologica, le Regioni, avvalendosi delle risorse finanziarie all'uopo assegnate dal CIPE, realizzano nelle zone disastrate, con delega ai comuni ed alle comunita' montane ed in riferimento all'intero territorio disastrato, laghetti collinari, impianti per l'irrigazione di soccorso ed interventi di forestazione.

Art. 32.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134))
((19))
AGGIORNAMENTO (19)


Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."

Art. 33.

(Aree da destinare all'esercizio del commercio e dell'artigianato).


I comuni individuano nei piani di cui al precedente articolo 28 le aree ed i volumi edificabili suscettibili di destinazione all'esercizio dell'attivita' del commercio all'ingrosso e dell'attivita' artigianale, del commercio al minuto e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonche' delle attivita' ausiliarie al commercio.
La determinazione del numero e dell'ampiezza di tali aree va fatta tenendo presente che nell'apprestamento dei nuovi locali dovra' essere seguito il criterio di concentrare piu' attivita' nello stesso spazio, in particolare quelle complementari per gamma merceologica o per tipo di funzioni svolte.
Ai titolari di aziende di commercio al minuto e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che hanno subito la distruzione o il danneggiamento dell'esercizio o che, comunque, siano stati gravemente danneggiati nella loro attivita' lavorativa per effetto degli eventi sismici, l'autorizzazione al trasferimento dei propri esercizi nelle suddette aree si intende rilasciata dietro comunicazione all'autorita' comunale competente.

Art. 34.

Immobili ed attrezzature per l'esercizio del commercio e dell'artigianato).


Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 32 e 33 il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base dei piani o degli indirizzi di assetto territoriale adottati dalla Regione, sottopone al CIPE entro il 31 dicembre 1981 un programma della Societa' finanziaria meridionale (FIME) per la progettazione e la realizzazione degli immobili e delle attrezzature necessarie nelle aree di cui al precedente articolo 32. Il CIPE, sulla base di tale programma, assegna alla FIME le risorse finanziarie a valere sul fondo di cui all'articolo 3 della presente legge.
I locali e le attrezzature possono essere forniti agli operatori con il sistema della locazione finanziaria agevolata o essere acquistati da questi mediante le agevolazioni di cui al precedente articolo 23.
I canoni a carico del conduttore sono ridotti in misura equivalente all'importo di un contributo in conto capitale pari al 60 per cento della spesa sostenuta.
Il canone di locazione agevolato sara' ridotto del 20 per cento a favore delle forme associative costituite da almeno tre operatori per l'apertura di un nuovo esercizio commerciale, a condizione che restituiscano le autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi.
Alla scadenza del contratto di locazione finanziaria i beni oggetto della locazione possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari al 5 per cento del valore di acquisto o del costo di costruzione dei beni immobili e all'1 per cento del valore di acquisto dei beni mobili.
TITOLO V
PROGETTI REGIONALI DI SVILUPPO

Art. 35.

(Definizione dei progetti).


Le Regioni Basilicata e Campania provvedono alla predisposizione di piani di assetto del territorio e di progetti di sviluppo con priorita' per le aree disastrate, per l'area napoletana, per le aree piu' densamente popolate dell'area salernitana e per le aree interne.
I piani ed i programmi di cui al presente articolo sono approvati con deliberazione del consiglio regionale ed inviati al CIPE che, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, assegna le relative risorse finanziarie in accordo con il programma triennale e tenendo conto dei programmi pluriennali di cui al successivo articolo 36.

Art. 36.

Programma di attuazione dei piani e dei progetti regionali di sviluppo).


Per l'attuazione dei piani e dei progetti di cui al precedente articolo 35 le Regioni predispongono programmi pluriennali di intervento con l'individuazione delle opere da realizzare e dei soggetti pubblici e privati responsabili.
I programmi indicano altresi' le priorita' di intervento, le relative modalita' di realizzazione e di gestione nonche' i tempi di attuazione e di finanziamento, stabilendo inoltre i termini sostitutivi nei confronti di eventuali inadempimenti dei soggetti responsabili.
I programmi pluriennali di attuazione sono approvati dal CIPE con riferimento ai piani ed ai progetti di sviluppo di cui al precedente articolo 35.
Anche prima dell'approvazione del programma di sviluppo regionale di cui al precedente articolo 35, su richiesta delle amministrazioni locali interessate, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sottopone all'approvazione del CIPE un piano sia per l'avvio immediato del risanamento urbano del comune di Napoli e di altri comuni con elevata densita' abitativa colpiti dal sisma, sia per la realizzazione di opere urgenti riguardanti le altre aree previste al primo comma del medesimo articolo 35, da realizzare con le disponibilita' di cui al successivo articolo 38.

Art. 37.

(Programmi speciali di metanizzazione).


Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le Regioni Basilicata e Campania, l'ANCI e la CISPEL, il CIPE approva un programma integrativo speciale di metanizzazione nelle regioni Campania e Basilicata con le indicazioni dei comuni interessati all'attuazione del programma stesso, delle previste aree industriali, degli adduttori secondari che si rendono necessari.
Per l'attuazione del programma di cui al comma precedente e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi utilizzando i contributi del fondo di sviluppo regionale.
Contestualmente all'approvazione del programma, il CIPE stabilisce altresi' la ripartizione delle somme da destinare alle agevolazioni a favore delle reti urbane, delle aree industriali e degli adduttori.
Per quanto altro non previsto si applica l'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784.

Art. 38.

(Finanziamento dei progetti regionali di sviluppo).


Al finanziamento dei piani e dei progetti regionali di sviluppo di cui al presente titolo, si provvede con le disponibilita' attribuite dalle leggi per la realizzazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il 1981 con lo stanziamento di 2.000 miliardi, di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 119, nonche' con i fondi e i finanziamenti comunitari e con il ricavato di prestiti esteri.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA ISTRUZIONE E DI BENI CULTURALI
CAPO I
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Art. 39.

(Istituzione).


Con effetto dall'anno accademico 1982-1983 e' istituita l'Universita' statale degli studi della Basilicata con sede in Potenza.
L'Universita' suindicata e' compresa tra quelle previste dall'articolo 1, numero 1), del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
Per le spese di funzionamento e per l'istituzione dei nuovi posti di personale non docente necessari nella Universita' della Basilicata, e' previsto uno stanziamento di lire 15 mila milioni per gli anni finanziari 1982 e 1983, dei quali 13 mila milioni a valere sui fondi stanziati con la presente legge.

Art. 40.

(Facolta' e corsi di laurea).


L'Universita' statale degli studi della Basilicata comprende le seguenti facolta' e, nella prima applicazione, i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:
a) scienze matematiche, fisiche e naturali, con i corsi di laurea in matematica e in chimica;
b) ingegneria, con i corsi di laurea in ingegneria civile, sezione edile, in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale e in ingegneria idraulica;
c) lettere e filosofia, con il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne;
d) agraria, con i corsi di laurea in scienze delle preparazioni alimentari, in scienze forestali e in scienze agrarie.

Art. 41.

(Organici del personale docente e non docente).


Nella prima applicazione della presente legge all'Universita' degli studi della Basilicata sono assegnati i professori ordinari e straordinari, i professori associati e i ricercatori di ruolo ripartiti per facolta', e il personale non insegnante di ruolo di cui alle tabelle A e B allegate al presente articolo.
I posti relativi ai professori ordinari, straordinari, associati e ai ricercatori sono prelevati dalle dotazioni organiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
I ruoli organici nazionali del personale non docente sono aumentati delle unita' previste dall'allegata tabella B.



TABELLA A
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
POSTI DI PROFESSORI E DEI RICERCATORI DI RUOLO.

Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
POSTI Professori ordinari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Professori associati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ricercatori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Facolta' di ingegneria
Professori ordinari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Professori associati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ricercatori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Facolta' di lettere e filosofia
Professori ordinari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Professori associati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Ricercatori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Facolta' di agraria
Professori ordinari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Professori associati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ricercatori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
TABELLA B POSTI DEL PERSONALE NON DOCENTE DI RUOLO.

POSTI Carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie:
primo dirigente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 direttivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
POSTI
Carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie . 2 Carriera di concetto di ragioneria delle segreterie
universitarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Carriera di concetto amministrativa delle segreterie
universitarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Carriera esecutiva amministrativa delle segreterie
universitarie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Carriera direttiva del personale delle biblioteche universitarie. 1 Carriera di concetto del personale delle biblioteche
universitarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Carriera direttiva dei tecnici laureati . . . . . . . . . . . . . 5 Carriera di concetto dei tecnici coadiutori. . . . . . . . . . . 16 Carriera esecutiva dei tecnici . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Carriera direttiva degli ingegneri degli uffici tecnici . . . . . 1 Carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici . . . . . . 1 Carriera ausiliaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Operai di prima categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Operai di seconda categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Operai di terza categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6



In applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, determinera' la corrispondenza delle qualifiche sopra indicate con i livelli di cui alla stessa legge n. 312.
Il 20 per cento dei posti previsti per ciascuna carriera dalla presente tabella sara' assegnato per trasferimento; i rimanenti posti per pubblico concorso.

Art. 42.

(Comitato tecnico-amministrativo).


Nella Universita' degli studi della Basilicata, fino all'insediamento del relativo consiglio di amministrazione le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio medesimo sono esercitate da un comitato tecnico-amministrativo nominato dal Ministro della pubblica istruzione, composto dai seguenti membri:
a) tre professori ordinari, di cui due designati dal Consiglio universitario nazionale e uno designato dal Ministro della pubblica istruzione;
b) due rappresentanti della Regione;
c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.
Del comitato fa anche parte con funzioni di presidente il rettore dell'Universita'. Fino all'elezione del rettore la presidenza del comitato spetta al professore ordinario designato dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 43.

(Comitati ordinatori).


Nell'Universita' degli studi della Basilicata, le attribuzioni demandate ai consigli di facolta' dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facolta', vengono esercitate da un comitato ordinatore composto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.

Art. 44.

(Rettore).


Nella prima applicazione della presente legge il rettore dell'Universita' degli studi della Basilicata sara' eletto dai membri del comitato ordinatore nel proprio seno.

Art. 45.

(Inizio dei corsi di laurea).


In relazione alle disponibilita' edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche dell'Universita' degli studi della Basilicata, assicurate anche da parte di enti locali e di privati riuniti eventualmente in consorzio mediante convenzioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione, e, in sua mancanza, del comitato tecnico-amministrativo, sentiti i consigli di facolta', o, in loro mancanza, i comitati ordinatori, sara' stabilito l'inizio dei corsi di laurea di cui ai precedenti articoli.

Art. 46.

(Statuto).


Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori sara' emanato, nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, lo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata.
Lo statuto andra' in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 47.

(Norme di rinvio e finali).


Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.
CAPO II
FACOLTA' DI INGEGNERIA NELL'UNIVERSITA' DI SALERNO

Art. 48.

(Istituzione).


A decorrere dall'anno accademico 1981-1982 e' istituita presso l'Universita' degli studi di Salerno la facolta' di ingegneria comprendente, in prima applicazione, i corsi di laurea in ingegneria e tecnologia industriale e in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale.
I corsi del biennio propedeutico di ingegneria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1971, n. 1379, attualmente funzionanti presso la facolta' di scienza matematiche, fisiche e naturali, dell'Universita' di Salerno, cessano di funzionare come corsi della predetta facolta' e costituiscono corsi normali della facolta' di ingegneria.
Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sara' stabilita, nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, l'ordinamento della facolta' e dei relativi corsi di laurea, di cui alla tabella XXIX dell'ordinamento didattico universitario.
I corsi del triennio saranno attivati gradualmente a decorrere dall'anno accademico 1981-1982.
I posti di ruolo del personale docente ricercatore e non docente attualmente assegnati al biennio propedeutico di ingegneria sono trasferiti alla facolta' di ingegneria. Alle ulteriori esigenze di personale docente e non docente si provvedera' con decreto del Ministro della pubblica istruzione utilizzando rispettivamente le dotazioni organiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e alla legge 11 luglio 1980, n. 312. Con l'attivazione del triennio viene costituito un comitato ordinatore, con le attribuzioni del consiglio di facolta', composto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102. Fanno parte altresi' del comitato i professori di ruolo trasferiti ai sensi del presente comma.
Alle spese di funzionamento della facolta' di ingegneria si fara' fronte con i normali stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
CAPO III
DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 49.

(Tirocinio degli insegnanti della scuola materna statale).


Per i candidati al concorso ordinario per esami e titoli a posti di insegnante di ruolo di scuola materna statale bandito ai sensi dell'ordinanza ministeriale 10 novembre 1979, n. 272, il tirocinio svolto in scuole aventi sede nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e' valido purche' la durata del servizio prestato ed il numero di ore svolte per le attivita' teoriche non siano inferiori ad un quarto di quelli prescritti.

Art. 50.

(Disposizioni per gli alunni).


Per l'anno scolastico 1980-1981, i consigli di classe o di interclasse delle scuole ed istituti aventi sede nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, qualora non dispongano di alcun elemento che consenta la valutazione periodica degli alunni, possono stabilire, con deliberazione motivata, di procedere, anche nei confronti di singoli alunni, ad un'unica valutazione, in sede di giudizio finale.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti degli alunni gia' frequentanti scuole od istituti aventi sede nei comuni di cui al primo comma e che abbiano ottenuto la iscrizione in scuole od istituti di altro comune.
Per le scuole ed istituti aventi sede nei comuni di cui al primo comma, non si applica, per l'anno scolastico 1980-1981, il disposto del secondo comma dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517.
Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517, presso le scuole ed istituti di cui al precedente comma, nei quali ne sia ravvisata la necessita' in relazione allo svolgimento dell'anno scolastico, dovranno essere svolti, dai docenti delle medesime scuole ed istituti, nell'ambito del normale orario di servizio, appositi corsi di integrazione per gli alunni delle prime classi e di recupero per gli alunni delle classi successive. Tali corsi saranno effettuati dal 1 settembre al 30 settembre 1981 per le scuole dell'obbligo, per gli alunni delle scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, dal 10 al 30 settembre.

Art. 51.

(Abrogazione ed integrazione di norme).


Il secondo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, e' abrogato.
Restano salve le domande di partecipazione ai giudizi per l'inquadramento nel ruolo o dei ricercatori, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito in legge con la presente legge, presentato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 52.

(Assegnazioni provvisorie di sede).


Limitatamente all'anno scolastico 1981-1982 l'assegnazione provvisoria di sede puo' essere concessa, oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 59 della legge 11 luglio 1980, n. 312, anche nel caso di distruzione o comunque di dichiarazione di inabitabilita' dell'alloggio del richiedente verificatasi a seguito del sisma del novembre 1980 e febbraio 1981.
Il personale che versi nelle condizioni di cui sopra ha diritto alla precedenza assoluta rispetto ad altri eventuali aspiranti ad assegnazione provvisoria alla medesima sede in possesso dei titoli indicati dalle apposite ordinanze ministeriali relative all'anno scolastico 1981-1982. Nel caso di piu' aspiranti alla medesima sede che versino nelle condizioni di cui al primo comma si tiene conto delle ulteriori precedenze e del punteggio spettante ai singoli interessati in base alle tabelle di valutazione allegate alle menzionate ordinanze ministeriali.
CAPO IV
BENI CULTURALI

Art. 53.

(Programmi del Ministero per i beni culturali e ambientali).


Il Ministero per i beni culturali e ambientali, nel quadro dei programmi di cui all'articolo 17, definisce un piano straordinario nel quale sono individuati gli interventi da attuare prioritariamente per assicurare la riapertura e il funzionamento dei fondamentali istituti bibliotecari, museali, archivistici, monumentali, archeologici delle due regioni. Tale piano potra' prevedere anche forme di riattivazione parziale e dovra' individuare adeguate strutture di ricovero dei beni mobili salvati dalla distruzione dei centri colpiti dal terremoto, garantendo l'idoneita' dal punto di vista della sicurezza e dei requisiti ambientali, nonche', possibilmente l'accesso da parte del pubblico o, comunque, degli studiosi.
Il Ministero per i beni culturali e ambientali organizza altresi', sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e con l'assistenza degli istituti centrali, corsi di qualificazione e di aggiornamento sui problemi della salvezza, del recupero e del restauro del patrimonio culturale danneggiato dal terremoto.
Comuni singoli o comuni associati, nonche' le comunita' montane, possono proporre, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, un programma per la riattivazione o per la costruzione di strutture destinate ad attivita' bibliotecarie, di pubblica lettura e per lo svolgimento di iniziative culturali di base. Le richieste sono trasmesse alla Regione che predispone entro 60 giorni, d'intesa con gli enti locali interessati, il piano degli interventi.
TITOLO VII
NORME FINALI
CAPO I
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

Art. 54.

(Controlli).


Per tutti gli atti e provvedimenti inerenti alla realizzazione di opere o di interventi ed alla concessione di contributi, da parte dello Stato, previsti dalla presente legge, i relativi controlli sono esercitati in via successiva.
Per la somministrazione di fondi ai funzionari delegati si fa deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
Nelle regioni Basilicata e Campania, le deliberazioni degli organi regionali sono soggette soltanto al controllo di legittimita' disciplinato dall'articolo 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, e' ridotto alla meta'.
Nei comuni e nelle province soggetti alle disposizioni della presente legge, le deliberazioni dei relativi organi sono sottoposte soltanto al controllo di legittimita' disciplinato dall'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, e' ridotto alla meta'.

Art. 55.

(Piani urbanistici dei comuni danneggiati dal terremoto).

((Per sopperire alle esigenze di ricostruzione, i comuni gravemente danneggiati e, tra i danneggiati, quelli dichiarati sismici con decreto del 7 marzo 1981 emesso dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 14-undecies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, possono adottare o confermare i piani esecutivi di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma del precedente articolo 28. Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli immobili, quand'anche inclusi nei piani di recupero, la cui ristrutturazione o ricostruzione, in tutto o in parte, non sia ricollegabile con l'evento sismico. Ai piani di cui al primo comma si applicano le norme del precedente articolo 28, ma i termini di approvazione della regione sono fissati in tre mesi. Nei comuni che non si avvalgono della facolta' di adozione dei piani di recupero, la ricostruzione o la riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto resta disciplinata dalle norme vigenti: Le spese per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3))

Art. 56.

(Autorizzazione ai lavori).


Per tutti gli interventi di riparazione e di ristrutturazione edilizia degli edifici e delle abitazioni comunque colpiti dall'evento sismico, la concessione prevista dall'articolo 9, lettere a) e b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' sostituita da una autorizzazione del sindaco ad eseguire i relativi lavori.
La norma di cui al precedente comma trova applicazione per quelle ristrutturazioni urbanistiche che siano conformi agli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.
Non sono soggette ne' a concessione ne' ad autorizzazione del sindaco le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.
L'autorizzazione, comunque posta in essere, non pregiudica i diritti del conduttore.
Per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, resta fermo l'obbligo delle autorizzazioni previste dalle leggi medesime.
Per tutte le opere che verranno eseguite in dipendenza del sisma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Per gli edifici situati in zone agricole la riparazione e la ricostruzione puo' essere effettuata in deroga agli indici di fabbricabilita' prescritti dalle norme vigenti purche' la differenza tra il volume ricostruito e quello preesistente non superi il 30 per cento.
Qualora gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio della concessione alla formazione del piano particolareggiato, in assenza di questo, la ristrutturazione edilizia degli edifici danneggiati e' consentita previa formazione di piani di recupero redatti secondo il titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Alla presentazione di proposta di piano di recupero possono provvedere oltre ai soggetti di cui all'articolo 30 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457, gli enti delegati di cui alla lettera d) del precedente articolo 8.
Le procedure di approvazione dei piani di recupero seguono quelle stabilite dal precedente articolo 28.

Art. 57.

(Intese Stato-Regioni).

Ai fini dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora la Regione non proponga osservazioni nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del progetto di massima od esecutivo, l'intesa si intende raggiunta, fermo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 36.

Art. 58.

Lavori di ripristino e restauro del patrimonio d'interesse culturale).


I lavori per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario, archivistico, danneggiato dal terremoto, indicati nei programmi approvati dal CIPE, sono considerati urgenti. Per i suddetti lavori non sono richiesti i pareri ed i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti in materia di contabilita' di Stato e sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti con le leggi 1 marzo 1975, n. 44, e 28 dicembre 1977, n. 970, e con il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509.

Art. 59.

(Procedure di aggiudicazione dei lavori).


Per l'aggiudicazione dei lavori sino all'importo previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, in appalto con il sistema della licitazione privata o dell'appalto concorso le forme di pubblicita' prescritte dall'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono sostituite, fino al 31 dicembre 1983, dall'affissione all'albo dell'amministrazione appaltante per almeno dieci giorni nonche' dalla pubblicazione su un quotidiano diffuso nella Regione.
Nel caso di lavori di importo fino a 500 milioni di lire, il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione, da emettere non oltre tre mesi dalla data di ultimazione.
CAPO II
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 60.

(Comuni e comunita' montane).


Per l'espletamento dei compiti tecnici, attinenti la ricostruzione, i comuni, ad integrazione dei piani di riorganizzazione, sono autorizzati ad avvalersi di personale qualificato, mediante convenzione da stipularsi per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
Le maggiori spese derivanti, ai comuni disastrati o gravemente danneggiati, dalla utilizzazione del personale di cui al primo comma sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3.
Le Regioni Basilicata e Campania possono istituire appositi uffici geologici regionali, con il compito di svolgere analisi sistematiche finalizzate alla individuazione di norme e di indirizzi per la salvaguardia e la disciplina d'uso del territorio regionale, nonche' di coordinare l'attivita' svolta dagli enti locali subregionali in materia.
Per l'espletamento dei compiti tecnici di cui alla presente legge e per il coordinamento dell'assistenza tecnica ai comuni, ricadenti nell'ambito dei rispettivi territori, le comunita' montane Alta Irpinia, Alto e Medio Sele, Irno, Marmo, Melandro, Tanagro, Terninio-Cervialto e Vulture possono avvalersi, a carico del fondo di cui al precedente articolo 3, di personale incaricato con apposita convenzione per un periodo non superiore a tre anni. Analoga convenzione possono stipulare i comuni disastrati.
Per l'assistenza tecnica ai comuni e alle comunita' montane e per garantire un'efficace ed unitaria gestione dei servizi sociali, le Regioni Basilicata e Campania possono istituire appositi uffici tecnici locali, con riferimento alle unita' sanitarie locali o ad aggregazioni sovracomunali all'interno di esse.
I comuni possono avvalersi per la redazione degli strumenti urbanistici della opera di liberi professionisti singoli od associati.
Per le finalita' di cui alla lettera b) del precedente articolo 7 ed alla lettera 4) del precedente articolo 8 potra' essere previsto l'apporto di personale e di mezzi di comuni, province e Regioni sulla base di apposite convenzioni e delle direttive generali emanate dalle Regioni Basilicata e Campania. ((7))
AGGIORNAMENTO (7)

La L. 19 aprile 1984, n. 80 ha disposto (con l'art. 2) che "le facolta' di cui agli articoli 17 e 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, possono essere esercitate fino al 31 dicembre 1984. Alla data del 30 settembre 1984 cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dai comuni ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Le convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dai comuni danneggiati, cessano di avere efficacia il 30 settembre 1984 e non sono prorogabili. Gli oneri maturati sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge stessa".

Art. 61.

(Riammissione in servizio di ufficiali delle Forze armate).


Sono convalidate le riammissioni in servizio degli ufficiali in ausiliaria delle Forze armate in aspettativa per riduzione di quadri, effettuate dal Ministro della difesa su richiesta del Ministro del bilancio e della programmazione economica nel periodo dal 23 novembre 1980 fino al trentunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per le esigenze di programmazione, di verifica e di elaborazione dati, connesse con l'opera di ricostruzione delle zone terremotate.
Per i medesimi fini il Ministro della difesa, su richiesta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato a riammettere in servizio ufficiali in ausiliaria delle Forze armate in aspettativa per riduzione dei quadri, ponendoli a disposizione del Ministro del bilancio e della programmazione economica.
Per gli ufficiali riammessi ai sensi dei precedenti commi, non opera il disposto dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Art. 62.

(Personale dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici).


Tutte le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici provvedono all'immediata copertura delle vacanze esistenti nei rispettivi uffici della Basilicata e Campania, fatte salve le strette esigenze funzionali degli uffici dai quali il personale stesso dovra' essere tratto.
Alle suddette coperture di vacanze si provvede - indipendentemente dalla pubblicazione delle stesse, ove prescritta - a domanda dei dipendenti in servizio in altre regioni, qualunque sia il tempo trascorso dal trasferimento o dall'assunzione in servizio nella sede dalla quale sono tratti.
Per le vacanze non coperte a domanda, si provvede con trasferimenti d'ufficio; in tale ultimo caso il servizio prestato nelle zone terremotate - per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a cinque - sara' valutato al massimo ai fini del punteggio da attribuire in occasione della partecipazione a concorsi.

Art. 63.

(Segreteria del CIPE).


Per le esigenze derivanti dai servizi di segreteria del CIPE connessi con l'attuazione della presente legge, il Ministro del bilancio e della programmazione economica puo' assumere personale nel limite di tre unita', avvalendosi dei contratti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, omesso il parere del Comitato tecnico scientifico.
Per le medesime esigenze il limite di cui all'articolo 5, ultimo comma, del decreto-legge di cui al primo comma e' elevato di 10 unita'.

CAPO III.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 64.

(Utilizzo di fondi disponibili dell'INAIL).


Il 50 per cento dei fondi disponibili dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 1981-1983 derivanti dagli aumenti delle riserve tecniche e destinati agli investimenti immobiliari ai sensi dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 - modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25 - e dell'articolo 2, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sara' utilizzato dal predetto Istituto, d'intesa con le amministrazioni competenti, per la costruzione di edifici relativi alle strutture sanitarie di base, agli uffici pubblici e socio-sanitari nonche' per il finanziamento della costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare da parte di cooperative nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128.

Art. 65.

(Riparazione degli immobili di interesse storico-artistico).


Il contributo per la riparazione di immobili destinati ad uso pubblico, ((o comunque di rilevante interesse pubblico,)) riconosciuti, alla data del 23 novembre 1980, di interesse storico, artistico e monumentale, ai sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1089, nonche' degli immobili adibiti a fini di culto o appartenenti a comunita' religiose, e' pari alla intera spesa occorrente, ferma rimanendo la destinazione dei predetti immobili per la durata di 29 anni. Il mutamento di destinazione prima del detto termine comporta restituzione del contributo.
Per gli edifici pubblici, di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, il relativo progetto e l'importo del contributo devono essere approvati con provvedimento del Ministro per i beni culturali ed ambientali; quando si tratti di interventi per la ristrutturazione e stabilita' delle strutture degli edifici e' previsto il concerto del Ministro dei lavori pubblici.
Per gli altri immobili di cui al primo comma, il relativo progetto e l'importo del contributo devono essere approvati ai sensi dell'articolo 14 della presente legge.

Art. 66.

(Pubblicita' turistica all'estero).


I Ministri del turismo e dello spettacolo, e per i beni culturali e ambientali, e le Regioni Basilicata e Campania provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, con l'ausilio tecnico dell'ENIT, ad un programma straordinario di promozione e di pubblicita' turistica all'estero, anche mediante interventi e sostegni a manifestazioni culturali, artistiche, sportive e di spettacolo, con una spesa massima di 6 miliardi di lire.

Art. 67.

(Potenziamento dell'Istituto geografico militare).


Per le esigenze dell'Istituto geografico militare, connesse con gli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, il Ministro della difesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e' autorizzato ad assumere, a parziale copertura delle vacanze di organico, i candidati risultati idonei nei concorsi, espletati nell'ultimo triennio, per l'accesso alle carriere dell'Istituto stesso.
Qualora con le assunzioni di cui al comma che precede non sia raggiunto il limite di 60 unita', il Ministro della difesa e' autorizzato a portare i residui posti sino a 60, in aumento al numero di quelli eventualmente da coprire con concorsi gia' banditi ovvero indicendo apposito concorso.
Al fine della piu' sollecita acquisizione del personale occorrente, il concorso di cui al comma che precede sara' espletato mediante unica prova d'esame consistente nel colloquio previsto dal bando di concorso, nel corso del quale sara' accertata anche la predisposizione al disegno ed alla visione stereoscopica.

Art. 68.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Art. 69.

(Relazione al Parlamento).


Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno invia semestralmente ai Presidenti delle Camere una relazione scritta sull'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. A tale fine, le Regioni trasmettono ogni sei mesi una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di loro competenza.
Il Governo riferisce contestualmente sul rispetto, per le regioni colpite dal terremoto, della riserva di cui all'articolo 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
Il mancato rispetto di tale riserva, a partire dal 10 gennaio 1982, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici a carattere nazionale, preclude la possibilita' di attingere al fondo di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 70.

(Proroga delle aspettative).


Le aspettative a favore degli amministratori comunali, gia' autorizzate dal Commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, sono prorogate al 31 dicembre 1981.

Art. 71.

(Costruzioni nelle zone sismiche).


Per le costruzioni in corso nelle zone sismiche di nuova classificazione la denuncia di cui al quinto comma dell'articolo 30 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, puo' essere presentata entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 26 giugno 1981, n. 333, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 1981, n. 456, ha disposto (con l'art. 3) che "il termine previsto dall'art. 71 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' elevato a sessanta giorni".
CAPO IV
AGEVOLAZIONI FISCALI.

Art. 72.

(Acquisto di immobili).


Gli atti di primo acquisto, stipulati fino al 31 dicembre 1984, di aree da destinare alla costruzione di edifici, anche se distrutti o danneggiati, destinati ad essere ricostruiti o riparati, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'acquirente risulti danneggiato, abbia la propria residenza nei comuni colpiti dal terremoto da data anteriore al 24 novembre 1980 e la conservi alla data dell'acquisto.((16))
Salvo il caso di forza maggiore, l'acquirente decade dai benefici previsti dal comma precedente qualora gli edifici distrutti o danneggiati non vengano ricostruiti o riparati entro tre anni dall'acquisto e, nel caso di acquisto di terreni, ove entro lo stesso termine non venga ultimata la costruzione.
Nel caso di acquisto dei terreni di cui al primo comma, i benefici ivi previsti sono estesi al suolo attiguo all'edificio limitatamente al doppio dell'area coperta dalla costruzione. Sulla parte di suolo eccedente sono dovute, a costruzione ultimata, le imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria.
Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, il beneficio si applica all'intera area necessaria per realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni urbanistiche per le zone residenziali.
Per conseguire le agevolazioni tributarie previste dal presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali, attestante il possesso da parte dell'acquirente dei requisiti di cui al precedente primo comma.
Per la conferma delle agevolazioni stesse, l'interessato dovra' produrre, entro tre anni dalla data di registrazione dell'atto di primo acquisto, attestazione del comune da cui risulti che ha soddisfatto le condizioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto.
AGGIORNAMENTO (16)

Il D.L. 20 novembre 1987, n. 474, convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1988, n. 12 ha disposto (con l'art. 8 comma 3) che "e' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine previsto nell'articolo 72, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ai fini delle particolari agevolazioni fiscali relative agli atti di primo acquisto di aree o di edifici da costruire, ricostruire o riparare".

Art. 73.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123))

Art. 74.

(Agevolazioni in materia di indennizzi).


Gli indennizzi corrisposti da societa' di assicurazione per danni subiti in conseguenza del terremoto non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese beneficiarie limitatamente alla differenza tra l'ammontare dell'indennizzo e l'ultimo valore dei beni al netto degli ammortamenti effettuati, riconosciuto ai fini delle imposte sul reddito.

Art. 75.


(Limiti alla cumulabilita').

Le provvidenze disposte con la presente legge non sono cumulabili con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali. ((Dalle provvidenze di cui alla presente legge si detraggono le somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma)).
L'assegnazione in proprieta' di un alloggio sostituisce il diritto ai contributi di cui alla lettera a) del precedente articolo 8.
Per i contributi di cui agli articoli 21 e 22 la detrazione di cui al precedente secondo comma e' limitata al 25 per cento delle somme percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dal sisma a condizione che siano mantenuti i livelli occupazionali esistenti alla data del terremoto del novembre 1980.

Art. 76.

(Imposta locale sui redditi).


I soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, aventi domicilio fiscale nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, possono dedurre dal reddito complessivo dell'anno 1980 l'imposta locale sui redditi che, ai sensi dei decreti-legge 26 novembre 1980, n. 776, e 31 gennaio 1981, n. 11, convertiti, con modificazioni, rispettivamente, nelle leggi 22 dicembre 1980, n. 874, e 30 marzo 1981, n. 104, e' stata versata nel 1981 a titolo di acconto di quella dovuta per l'anno 1980.

Art. 77.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 7 NOVEMBRE 1983, N. 623, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1983, N. 748)).
CAPO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 78.

(Prestiti esteri).


Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad assumere prestiti all'estero ed a stipulare i relativi atti.
Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a definire, con propri decreti, i rapporti tra il Tesoro e la Cassa per il Mezzogiorno per il servizio dei prestiti esteri da questa contratti ed il cui ricavato affluisce al fondo di cui al precedente articolo 3.
Il servizio dei suddetti prestiti esteri e' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale e interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. La direzione generale del tesoro, alla scadenza delle rispettive rate di ammortamento, provvedera' sia al pagamento delle rate a favore degli istituti mutuanti che al rimborso a favore della Cassa per il Mezzogiorno delle rate da questa dovute.
All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno finanziario 1981 in lire 350 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 79.

(Copertura finanziaria).


Per l'anno 1981, la somma da destinare al fondo di cui al precedente articolo 3 resta determinata in lire 2.000 miliardi.
Al relativo onere si provvede, quanto a lire 1.900 miliardi e quanto a lire 100 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, rispettivamente, ai capitoli n. 9001 e n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Per gli anni successivi le relative quote saranno determinate in sede di legge finanziaria.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
TITOLO VIII
INTERVENTO STATALE PER L'EDILIZIA A NAPOLI

Art. 80.

(Procedure).


E' dichiarata di preminente interesse nazionale la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale per la costruzione nell'area metropolitana di Napoli di ventimila alloggi e delle relative opere di urbanizzazione.
Entro il 28 maggio 1981, il sindaco di Napoli, per gli adempimenti di cui al presente titolo, nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, commissario straordinario del Governo, individua, nell'ambito del territorio comunale, le aree disponibili ed immediatamente utilizzabili, anche se comprendenti edifici da demolire, nonche' le zone di recupero del patrimonio edilizio, dandone comunicazione al CIPE con l'indicazione del numero degli alloggi da realizzare e da recuperare sulle aree stesse.((13))
Scaduto inutilmente tale termine, nei 10 giorni successivi provvede il CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici.
L'individuazione delle aree comporta la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere da realizzare, nonche' la revoca delle concessioni di aree ove l'assegnatario non abbia, alla data di entrata in vigore della presente legge, dato formale e sostanziale inizio ai lavori. I commissari straordinari del Governo sono competenti per tutti gli atti relativi alle procedure di occupazione ed espropriazione.
Tale individuazione e' effettuata, in deroga alla vigente normativa urbanistica edilizia, anche per quanto riguarda la destinazione d'uso e gli indici di edificabilita'. Nel caso in cui le aree individuate non siano comprese in strumenti urbanistici, ovvero questi ultimi non prescrivano indici di fabbricabilita', alle aree stesse viene attribuito l'indice di edificabilita' di 200 abitanti per ettaro.
Tale ultimo indice, come quello previsto dagli strumenti urbanistici, puo' essere modificato dal CIPE su motivata richiesta del sindaco.
Ai proprietari, ai proprietari coltivatori diretti, ai fittavoli, ai mezzadri, ai coloni o compartecipanti spettano tutte le indennita' previste dalla legge 29 luglio 1980, n. 385, maggiorate dal 70 per cento.
La maggiorazione del 70 per cento di cui al comma precedente non si applica nel caso di esproprio di edifici o parti di edifici.
Non si fa luogo ai conguagli di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima.
L'espropriato puo' proporre opposizione alla stima che sara' rinnovata in sede giudiziaria ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
Entro 15 giorni dalla individuazione delle aree il sindaco procede, direttamente o a mezzo di un suo delegato, all'occupazione delle aree con contestuale redazione dello stato di consistenza delle stesse.
I proprietari e tutti coloro che vantano diritti sui beni da occupare sono resi edotti del giorno e dell'ora iniziali delle operazioni suindicate esclusivamente a mezzo di avvisi da affiggersi all'albo del comune e da pubblicarsi sui quotidiani a maggiore diffusione nell'area napoletana.
Ai fini dell'occupazione delle aree il prefetto di Napoli, su semplice richiesta del sindaco o suo delegato, deve assicurare tutta l'assistenza necessaria.

AGGIORNAMENTO (13)
La L. 28 ottobre 1986, n. 730 ha disposto (con l'art. 6 comma 7) che "le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle di cui al terzo comma dell'articolo 84-ter della medesima legge devono essere intese nel senso che gli edifici individuati possono essere comunque demoliti per ragioni urbanistiche inerenti alla realizzazione del programma".

Art. 81.

(Modalita' dell'intervento).


Gli interventi di cui all'articolo precedente sono realizzati in modo unitario, sulla base di programmi costruttivi, comprensivi della urbanizzazione primaria e secondaria ((anche relative al recupero di fabbisogni arretrati)) , e con riferimento ai costi di costruzione stabiliti dal CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici.
Le opere sono affidate in concessione, entro 15 giorni dall'occupazione delle aree, a mezzo di apposite convenzioni in deroga alle norme vigenti, a societa', imprese di costruzione, anche cooperative o loro consorzi, idonee sotto il profilo tecnico e imprenditoriale.
Formano oggetto della concessione tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione delle aree occupate, ivi comprese le procedure di espropriazione ed il pagamento delle indennita' ai sensi della presente legge, la formulazione del programma costruttivo sulla base delle indicazioni del sindaco di Napoli per quanto concerne il numero degli alloggi da realizzare, le tipologie degli stessi, le prescrizioni urbanistico-edilizie da osservare e i termini per la realizzazione dell'intervento, la progettazione esecutiva delle opere, la realizzazione delle stesse e quant'altro necessario per rendere le opere compiute, la consegna degli alloggi agli assegnatari.
Scaduto inutilmente il termine di cui al secondo comma, all'affidamento della concessione provvede, nei successivi 15 giorni, il CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 82.

(Edilizia in aree esterne al territorio comunale).


Per la costruzione degli alloggi non realizzabili sulle aree individuate nel territorio del comune di Napoli a norma del precedente articolo 80 e sino alla concorrenza di 20.000 unita' abitative, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina Commissario straordinario il presidente della giunta regionale - che ha per vice il presidente dell'amministrazione provinciale - il quale provvede, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e con le procedure da tale articolo previste, alla individuazione nel territorio di altri comuni dell'area napoletana delle aree occorrenti, nonche' a tutti gli altri adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi, con le medesime funzioni attribuite dagli articoli 80 e 81 della presente legge al sindaco di Napoli e con le stesse procedure, modalita' e termini stabiliti nei precedenti articoli, ivi compresi i poteri sostitutivi del CIPE.
Il numero delle unita' abitative da realizzare al di fuori del territorio del comune di Napoli puo' essere incrementato fino a un quinto, su deliberazione del CIPE, e tenuto conto delle esigenze abitative dei comuni nei quali sono realizzati gli insediamenti. Tale numero aggiuntivo di alloggi e' riservato per l'assegnazione ai residenti in ciascuno di detti comuni.

Art. 83.

(Compiti del CIPE).


Il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa, anche in deroga alla normativa vigente, i criteri, le modalita' ed i requisiti soggettivi e oggettivi per l'assegnazione degli alloggi in locazione semplice od a riscatto, per la determinazione dei canoni di locazione e dei prezzi di riscatto nonche' le procedure ed i termini perentori per la formazione dei bandi, la loro pubblicazione, la presentazione di domande ed opposizioni e per la stipula dei contratti da realizzare prima dell'ultimazione degli alloggi posti a concorso.
I bandi di concorso sono pubblicati, per ciascun intervento, entro 30 giorni dall'affidamento della relativa concessione.
Ai proprietari di una sola unita' abitativa danneggiata o distrutta dal sisma, la assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge viene effettuata gratuitamente in proprieta' - con divieto di alienazione o locazione per un decennio - ed i diritti sull'immobile danneggiato o distrutto sono trasferiti al comune. Qualora la superficie dell'unita' immobiliare assegnata superi di oltre il 20 per cento la superficie utile dell'immobile danneggiato o distrutto, l'assegnatario, e' tenuto al pagamento del valore della parte eccedente.

Art. 83-bis.

(((Alloggi disponibili) Le unita' immobiliari che si rendono inoccupate per effetto dell'assegnazione degli alloggi di cui al presente titolo, ubicate nel centro storico di Napoli come delimitato dagli strumenti urbanistici ovvero in aree soggette a piano di recupero ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere dichiarate dal comune di rilevante e preminente interesse pubblico ai sensi del quinto comma, lettera a), dell'articolo 28 della legge medesima. Il sindaco di Napoli dispone l'immediata occupazione d'urgenza delle unita' immobiliari di cui al precedente comma ed e' tenuto, entro sei mesi dalla data della pronuncia della occupazione di urgenza medesima, ad iniziare la procedura di esproprio, ovvero a restituire le unita' immobiliari interessate alla libera disponibilita' dei proprietari. Il comune di Napoli ha il diritto di esercitare prelazione nell'acquisto o nella locazione delle unita' immobiliari inoccupate destinate a residenza che siano state riattate o comunque risanate o ristrutturate con l'utilizzo di agevolazioni e contributi pubblici. La prelazione deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla comunicazione del proprietario dell'unita' immobiliare e non puo' essere esercitata nei soli casi relativi a donazione, vendita, locazione nei confronti di parenti non oltre il secondo grado di linea retta. Gli alloggi acquistati o locati ai sensi del presente articolo sono dati in locazione dal comune a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o per finalita' connesse con la realizzazione del programma straordinario di cui al titolo VIII della presente legge. Qualora la prelazione sia esercitata nel caso di offerta in locazione, il contratto stipulato tra il comune e il proprietario e' interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392))

Art. 84.

(Attribuzioni degli organi straordinari).


Per tutti i compiti derivanti dal presente titolo, il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale sono coadiuvati da un comitato tecnico amministrativo costituito da un avvocato dello Stato, da un funzionario dell'ufficio tecnico erariale di Napoli, da un funzionario dell'amministrazione dei lavori pubblici, da un funzionario della direzione provinciale del tesoro di Napoli, da un ufficiale superiore del genio militare. Detti funzionari sono designati dai rispettivi capi degli uffici entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono dispensati per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, e comunque per non oltre 18 mesi, da ogni attivita' del proprio ufficio.
Agli indicati funzionari, per il periodo di espletamento dell'incarico, e' attribuita, a carico del comune di Napoli, una indennita' pari al 40 per cento dello stipendio lordo in godimento.
Nell'espletamento delle funzioni attribuite con le disposizioni del presente titolo, il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale agiscono nella qualita' di commissari straordinari di Governo nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri e sono soggetti soltanto alle norme di cui al presente titolo, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento.
Il sindaco di Napoli e il presidente della giunta regionale della Campania, commissari straordinari di Governo, si avvalgono inoltre di personale statale anche per incarichi di dirigenza dei propri uffici.
Detti funzionari sono dispensati, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni attivita' dell'ufficio di provenienza, e agli stessi e' attribuita l'indennita' di cui al secondo comma.
Il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale presentano al CIPE, semestralmente, e fino alla realizzazione dell'intero programma, una relazione sull'attivita' svolta.
Alla data del 31 dicembre 1982 cessano tutti i compiti ed i poteri conferiti con le disposizioni del presente titolo. Le eventuali operazioni in corso sono ultimate da un funzionario nominato dal CIPE. (3) (6) (10) ((18))
AGGIORNAMENTO (3)

La L. 23 dicembre 1982, n. 940 ha disposto (con l'art. 1) che "il termine del 31 dicembre 1982, indicato nel quinto comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' prorogato al 31 dicembre 1983".

AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 28 febbraio 1984, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 19 aprile 1984, n. 80, ha disposto (con l'art. 1 comma 4) che il termine stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' prorogato al 30 giugno 1985.

AGGIORNAMENTO (10)

Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, relativo ai compiti ed ai poteri del sindaco di Napoli e del presidente della giunta regionale della Campania, da ultimo prorogato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, e' ulteriormente prorogato al 30 aprile 1986.

AGGIORNAMENTO (18)

La L. 23 dicembre 1993, n. 559 ha disposto (con l'art. 2 comma 3) che alla data del 31 dicembre 1993 cessano gli incarichi speciali e professionali comunque denominati e viene soppressa l'indennita' di cui all'articolo 84 della citata legge n. 219 del 1981.

Art. 84-bis.

(((Programma degli interventi) Entro il 30 ottobre 1984 i commissari straordinari del Governo, nella relazione da presentare ai sensi dell'articolo 84, indicano al CIPE il quadro completo degli obiettivi del programma e la definitiva previsione di spesa. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, le parole: "1.720 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "2.220 miliardi"; corrispondentemente, al secondo comma, lettera c), del medesimo articolo, le parole: "200 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "700 miliardi". Ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente per il pagamento delle rate di ammortamento del prestito estero autorizzato dall'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 3 della presente legge per l'anno finanziario 1984, e per gli anni 1985 e 1986 con riduzione delle quote predisposte ai fini del bilancio triennale 1984-1986, per la voce "difesa del suolo"))

Art. 84-ter.

(Insediamenti abitativi, commerciali e industriali)


Nelle aree acquisite al programma, i commissari straordinari del Governo possono realizzare costruzioni provvisorie in misura non superiore a 900 unita' abitative o commerciali al fine di consentire la sistemazione di famiglie e di piccoli esercizi di commercio e di artigianato che occupano immobili da recuperare.
Ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456, nelle zone appositamente individuate possono assegnarsi aree con diritto di superficie per consentire il trasferimento delle attivita' industriali ed artigianali la cui attuale ubicazione contrasta con norme di sicurezza e di igiene pubblica, nonche' con gli strumenti urbanistici come modificati dagli interventi del programma straordinario.
Gli edifici compresi nelle aree acquisite ai sensi dell'articolo 80 possono essere demoliti, anche per motivate ragioni urbanistiche inerenti alla realizzazione del programma stesso.((13))
Costituisce oggetto della concessione di cui all'articolo 81 anche l'affidamento di sola progettazione nell'ambito di recupero nel comprensorio di competenza di ciascun concessionario, al fine di conseguire l'inquadramento urbanistico delle opere da realizzare. Il costo di detta progettazione e' convenzionalmente stabilito dal commissario straordinario.
I commissari straordinari possono convenire corrispettivi forfettari per le opere del recupero edilizio e per quelle relative alle urbanizzazioni, purche' siano approvati dal CIPE, previo parere del Ministro dei lavori pubblici.
Fino a quando non siano determinati per legge gli enti destinatari delle opere edilizie, di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi comprese le attrezzature pubbliche, i commissari straordinari consegnano le opere stesse ai rispettivi comuni territorialmente competenti per la normale gestione o per l'affidamento della gestione agli enti interessati.
I poteri per l'occupazione temporanea e per l'espropriazione per pubblica utilita' conferiti ai commissari straordinari hanno decorrenza dal 18 maggio 1981.
I componenti dei comitati tecnico-amministrativi continuano ad essere in posizione di comando per l'intero periodo di svolgimento dell'incarico e sono dispensati da ogni attivita' del proprio ufficio fino alla cessazione dell'attivita' del commissario straordinario. Il trattamento economico corrisposto dal comune di Napoli, dalla regione Campania e da altri enti locali territoriali a favore del personale che, comunque, presti la propria opera presso i commissariati straordinari resta a carico degli enti stessi.
Fino alla completa realizzazione del programma straordinario, il magistrato della Corte dei conti attualmente incaricato del controllo, cui e' riconosciuta l'indennita' di cui al secondo comma dell'articolo 84, viene inviato in missione, a carico dei fondi stanziati per il programma stesso, presso gli organi gestori con il trattamento di cui all'articolo 5-septies del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 18982 n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.
i commissari straordinari, nei limiti delle spese di organizzazione fissate nella misura massima del cinque per cento degli stanziamenti per il programma, continuano ad avvalersi di personale dipendente da pubbliche amministrazioni, anche senza comando. Al predetto personale, senza comando o distacco, e al personale estraneo temporaneamente assunto si conferiscono trattamenti economici analoghi a quelli adottati per il personale statale comandato.

AGGIORNAMENTO (13)
La L. 28 ottobre 1986, n. 730 ha disposto (con l'art. 6 comma 7) che "le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle di cui al terzo comma dell'articolo 84-ter della medesima legge devono essere intese nel senso che gli edifici individuati possono essere comunque demoliti per ragioni urbanistiche inerenti alla realizzazione del programma".

Art. 85.

(Norma finanziaria).

((Per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo, sono costituiti, per il biennio 1981-82, due fondi, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, amministrati, rispettivamente, dal sindaco di Napoli e dal presidente della giunta regionale della Campania, quali commissari straordinari di Governo ai sensi dei precedenti articoli 80 e 82. I fondi, le cui disponibilita' affluiscono ad apposite contabilita' speciali istituite presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sono alimentati dalla complessiva somma di lire 1.500 miliardi. Per l'anno 1981, le quote da assegnare ai predetti fondi restano determinate, rispettivamente, in lire 300 miliardi e in lire 150 miliardi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i commissari straordinari di cui al precedente primo comma, sono determinate le somme da destinare, a valere sulla complessiva somma di lire 1.500 miliardi di cui al presente articolo, alle spese di organizzazione finalizzate agli interventi edilizi di cui al presente titolo. Alla complessiva quota di lire 450 miliardi relativa all'anno 1981, si provvede mediante corrispondente utilizzo della somma di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, come modificato dalla presente legge di conversione, ferma restando la destinazione della rimanente somma di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto esclusivamente agli interventi negli altri comuni. Tale quota costituisce anticipazione della Cassa depositi e prestiti al Ministero del tesoro, concessa, al tasso vigente per i mutui, con determinazione del direttore generale della Cassa medesima e rimborsabile in venti annualita', con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui ha luogo la somministrazione della somma anticipata. Per il finanziamento della residua quota di lire 1.050 miliardi, relativa all'anno 1982, il Ministro del tesoro e' autorizzato, nel quadro della manovra complessiva di bilancio che sara' determinata in sede di legge finanziaria per l'anno medesimo, a stipulare convenzioni per la contrazione di prestiti esteri, nonche' per il ricorso al Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa))

Data a Roma, addi' 14 maggio 1981

PERTINI

FORLANI - ANDREATTA LA MALFA
Visto, il guardasigilli: SARTI