Adeguamento dei limiti di somma previsti in materia di tutela di cose d'interesse artistico e storico dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552.
Articolo unico
I limiti di somma previsti dall'articolo 1 e dall'articolo 3, comma secondo, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, oltre i quali il Ministro per i beni culturali e ambientali e' tenuto a sentire il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono elevati di quattro volte.