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Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981.

Art. 1.


Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1981 deve essere deliberato in pareggio entro il ((31 maggio 1981)).
La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo art. 24, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione.
Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.