Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981 e bilancio pluriennale per il triennio 1981-1983.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
(Stato di previsione dell'entrata)
Art. 1.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1981, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).
E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.
(Totale generale della spesa)
Art. 2.
E approvato in lire 189.606.528.577.000 in termini di competenza ed in lire 175.669.042.993.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1981.
(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni
relative)
Art. 3.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1981, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
Art. 4.
Ai sensi dell'articolo 20, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle attribuzioni demandategli per legge, impegna ed ordina le spese iscritte nelle rubriche dal n. 2 al n. 24 e nn. 37 e 38 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Art. 5.
L'assegnazione di lire 455 miliardi, autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per l'anno finanziario 1981, e' comprensiva della somma di lire 105 miliardi da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei "programmi finalizzati", approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
Il Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo ogni semestre allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su sua proposta, sentite le Amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.
Art. 6.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo di lire 1.760.777.837.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1981.
Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1 gennaio 1981-31 agosto 1981, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al primo comma, anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente.
Art. 7.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo complessivo di lire 1.442.809.233.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1981.
Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello dei trasporti.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1 gennaio 1981-31 agosto 1981, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al primo comma anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente.
Art. 8.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche e amministrative e per l'attuazione dei referendum dai fondi iscritti, rispettivamente per competenza e cassa, al capitolo n. 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennita' e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico.
Art. 9.
Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:
a) alla ripartizione del fondo di lire 15.811.386.000 iscritto al capitolo n. 6445 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;
b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.
In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente e' data facolta' al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati.
Art. 10.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 2531, 6682, 6683, 6741, 6771, 6772, 6857, 6858 e 9004 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.
Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.
Art. 11.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.
Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo n. 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse semestrale, rispetto a quello minimo stabilito in sede di emissione dei predetti certificati speciali di credito del tesoro.
Art. 12.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione alla definizione dei rispettivi fabbisogni, a variazioni compensative, per competenza e cassa, tra il capitolo n. 4516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e i capitoli nn. 1901 e 1979 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.
Art. 13.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a prelevare con propri decreti dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 386, le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 dello stesso decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72, per farle affluire alle entrate del bilancio statale con imputazione al capitolo n. 3342 "Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria".
Art. 14.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1981, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 8905 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per la attuazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, concernente disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 15.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 8906 del medesimo stato di previsione per l'attuazione dell'articolo 29 della legge 24 aprile 1980, n. 146.
In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, al bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa.
Art. 16.
Per l'anno finanziario 1981, e' stabilito in lire 25.000 miliardi l'importo massimo di emissione dei buoni ordinari del tesoro, al netto di quelli da rimborsare, ed in lire 105.000 miliardi il limite massimo di circolazione dei buoni medesimi.
Art. 17.
Ai sensi dell'articolo 117, lettera b), della legge 24 maggio 1977, n. 227, modificata dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale, il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa resta fissato, per l'anno finanziario 1981, in lire 5.500 miliardi per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
Art. 18.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi sui capitoli nn. 5926 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Art. 19.
Ai fini della determinazione del fondo da iscrivere al capitolo n. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, il complesso delle entrate erariali indicato nel primo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e' depurato dei rimborsi e delle restituzioni di imposta, ivi compresi gli aggi e le commissioni bancarie, quali risultano dagli appositi capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze.
Art. 20.
Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' stabilita in lire 400 miliardi la dotazione, per l'anno finanziario 1981, del capitolo n. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Sono considerate spese obbligatorie d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero medesimo.
Art. 21.
I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
Art. 22.
I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
Art. 23.
Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 5 annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
Art. 24.
Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata n. 1472 sono correlativamente versati, in applicazione del regolamento CEE n. 1823/73 della Commissione, al conto di tesoreria denominato "Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia". La spesa relativa trova imputazione a carico del capitolo n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.
Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1980 sono riferiti alla competenza dell'anno 1981 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo n. 5924.
Per le operazioni di spesa di cui al presente articolo, si applicano le procedure previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532.
(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni
relative)
Art. 25.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1981, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
Art. 26.
Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1981, e' stabilito in 100.
Art. 27.
Le somme iscritte ai capitoli nn. 1107, 1108, 1110 e 6047 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1981 in relazione alle spese autorizzate dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogata dalla legge 4 agosto 1975, n. 397, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, dalla legge 13 aprile 1977, n. 114, e dalla legge 24 aprile 1980, n. 146, possono essere trasferite, con decreti del Ministro del tesoro, a capitoli di spesa del predetto stato di previsione concernenti altri servizi del Ministero stesso.
Art. 28.
Le spese di cui al capitolo n. 3105 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Al predetto capitolo si applicano, per Fanno finanziario 1981, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 29.
Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4797 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1981, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.
Art. 30.
Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attivita' istituite o da istituire nell'ambito della Guardia di finanza e sprovviste di personalita' giuridica, relativamente ai circoli, alle sale convegno, alle mense non obbligatorie di servizio, nonche' agli stabilimenti balneari e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468 ancorche' le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.
Art. 31.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a impegnare e pagare le spese per l'anno finanziario 1981 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).
Art. 32.
Alle spese di cui al capitolo n. 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si applicano, per l'anno finanziario 1981, le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 4 aprile 1912, n. 268.
(Stato di previsione del Ministero del bilancio
e della programmazione economica e disposizioni relative)
Art. 33.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1981, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
Art. 34.
Le quote variabili del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite, per l'anno finanziario 1981, in lire 262 miliardi 313.804.000 ed in lire 390.001.299.000, rispettivamente, ai sensi della lettera b) e della lettera c) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356.
La quota di cui al predetto articolo 2, lettera b), ha natura di acconto: al relativo conguaglio si provvede dopo l'acquisizione dei dati contenuti nella relazione generale sulla situazione economica del paese per l'anno 1980.
La quota di cui al predetto articolo 2, lettera c), corrisponde agli stanziamenti previsti, per l'anno finanziario 1981, dalle leggi 9 maggio 1975, n. 153, 5 agosto 1975, n. 412, 10 maggio 1976, n. 261, 10 maggio 1976, n. 352, 1 luglio 1977, n. 403, articolo 2.
Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione ai capitoli nn. 3345, 3346, 3347 e 4561 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al predetto capitolo n. 7081 del menzionato stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.
(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia
e disposizioni relative)
Art. 35.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1981, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 1292 e 7031 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1981, per l'attuazione delle disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione giudiziaria e penitenziaria, di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge finanziaria 1981.
Art. 36.
Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1981, sono stabilite in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e disposizioni relative)
Art. 37.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1981, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
Ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 7, concernente stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, le occorrenze finanziarie per i fini di cui all'articolo 1 della stessa legge sono stabilite, per l'anno 1981, in lire 693.568.000.000, di cui lire 345.164.000.000 da iscrivere agli appositi capitoli, anche di nuova istituzione, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Art. 38.
E' approvato, in termini di competenza e cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1981, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
e disposizioni relative)
Art. 39.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1981, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
Art. 40.
Il pagamento delle spese per retribuzioni al personale supplente docente e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative, degli istituti e scuole speciali statali puo' essere autorizzato esclusivamente nei limiti delle assegnazioni disposte sui fondi stanziati sull'apposito capitolo n. 1032 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1981.
E' fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.
Art. 41.
In relazione alla istituzione del ruolo dei ricercatori universitari di cui all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, ai trasferimenti di fondi, in termini di competenza e di cassa, dai capitoli nn. 4115, 4117 e 4118 al capitolo 4010 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in relazione agli inquadramenti dei borsisti, assegnisti e contrattisti, da effettuare in detto ruolo in applicazione del suddetto articolo.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno
e disposizioni relative)
Art. 42.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1981, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
Art. 43.
I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1981, quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.
Art. 44.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1981, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1981, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 2).
Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonche' l'impegno e il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1981, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 3).
Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate "spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali e' data facolta' di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.
(Stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici e disposizioni relative).
Art. 45.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1981, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Art. 46.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la spesa di lire 3.500.000.000, per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonche', in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543, integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736; nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240; nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, ratificato dalla legge 28 luglio 1950, n. 834, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificato, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217; nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607:
a) alla ricostruzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprieta' delle scuole stesse, nonche' dei beni delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria;
b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;
c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;
d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.
Art. 47.
Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per le opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa di cui al precedente articolo 46 ed alla allegata tabella B.
Art. 48.
Le erogazioni di cui all'articolo 6, quinto comma, della legge 5 agosto 1975, n. 412, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati.
Art. 49.
E' approvato, in termini di competenza e cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1981, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (Appendice n. 1).
Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale e' iscritto, al capitolo n. 242 del bilancio dell'Azienda di cui sopra, un apposito fondo di riserva.
I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonche' le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.
Art. 50.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1981, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.
Art. 51.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1981 le somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1981 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale.
Art. 52.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1981 le somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e versate allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1981.
Art. 53.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 224 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1981, delle somme versate sul capitolo n. 153 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilita' speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106.
(Stato di previsione del Ministero dei trasporti
e disposizioni relative)
Art. 54.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1981, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
Art. 55.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298:
Art. 56.
Alle spese di cui ai capitoli n. 7202, n. 7203 e n. 7206 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti si applicano, per l'anno finanziario 1981, le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Art. 57.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a impegnare e pagare le spese, relative all'anno finanziario 1981, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dei trasporti (Appendice n. 1).
Art. 58.
L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1981, in lire 35 miliardi 500.000.000.
Art. 59.
I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1981, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.
(Stato di previsione del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)
Art. 60.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1981, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
Art. 61.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1981, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).
Art. 62.
I capitoli dello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1981, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.
Art. 63.
Alle spese di cui ai capitoli n. 501 e n. 502 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si applicano, per l'anno finanziario 1981, le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Art. 64.
I capitoli dello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1981, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, sono i seguenti: n. 101, n. 102, n. 103, n. 108, n. 109, n. 110, n. 111, n. 112, n. 113, n. 117, n. 118, n. 119, n. 121, n. 123, n. 124, n. 129, n. 132, n. 133, n. 134, n. 136, n. 138, n. 147, n. 148, n. 149 e n. 255.
Art. 65.
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1981, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2).
Art. 66.
I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1981, a favore dei quali e' data facolta' al Ministro del tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.
Art. 67.
Alle spese di cui ai capitoli n. 531, n. 532, n. 539 e n. 542 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano, per l'anno finanziario 1981, le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Art. 68.
I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 1981, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo' autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, sono i seguenti: n. 101, n. 103, n. 104, n. 106, n. 107, n. 108, n. 109, n. 113, n. 114, n. 115, n. 117, n. 120, n. 121, n. 124, n. 125, n. 126, n. 129, n. 130, n. 131, n. 171 e n. 258.
(Stato di previsione del Ministero della difesa
e disposizioni relative)
Art. 69.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1981, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
Art. 70.
Alle spese di cui ai capitoli nn. 4001, 4005, 4011, 4031, 4.051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'esercizio finanziario 1981, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Alle spese di cui ai capitoli nn. 4011 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.
Alle spese di cui al capitolo n. 4031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, integrate da quella dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.
Alle spese di cui al capitolo n. 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.
Alle spese di cui al capitolo n. 4005 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.
I comitati di cui all'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372, all'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, all'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, e all'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, esercitano i loro poteri anche sulle revisioni dei contratti gia' autorizzati.
I comitati di cui al comma precedente sono integrati con l'intervento dei direttori generali di volta in volta interessati per materia.
Quando gli atti investono la competenza di piu' capitoli e' sufficiente il parere del comitato competente per il capitolo che su tali atti ha maggiore influenza finanziaria.
Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa e del capitolo n. 6741 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico.
Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attivita' relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonche' alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unita' militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare e sprovviste di personalita' giuridica, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorche' le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.
Art. 71.
I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1981, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.
Art. 72.
Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' fissato, per l'anno finanziario 1981, come appresso:
a) militari specializzati:
Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 21.000 Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 14.000 Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 34.450 b) militari aiuto-specialisti:
Esercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 40.000 Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 16.000 Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 19.800
Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, e' stabilito, per l'anno finanziario 1981, in 50 unita'.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento della marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, e' stabilito, per l'anno finanziario 1981, come appresso:
sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti . . . . . . . . n. 30 guardiamarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 60
Il numero massimo degli ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, e' stabilito, per l'anno finanziario 1981, in 90 unita'.
Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e' stabilito, per l'anno finanziario 1981, come appresso:
Esercito (compresi i carabinieri). . . . . . . . . . . . . . . n. 100 Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 4 Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 90
Art. 73.
La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1981, e' fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:
sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.000 graduati e militari di truppa . . . . . . . . . . . . . . . n. 21.000
Art. 74.
Il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi della Marina militare e' stabilito, per l'anno finanziario 1981, a norma dell'articolo 18, secondo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 9.465 unita'.
Art. 75.
La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, e' determinata, per l'anno finanziario 1981, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:
sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.000 sergenti raffermati di leva. . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 600 sottocapi e comuni volontari . . . . . . . . . . . . . . . . n. 4.000 sottocapi raffermati di leva . . . . . . . . . . . . . . . . n. 1.200
Art. 76.
A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma e' fissata, per l'anno finanziario 1981, come appresso:
sergenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 6.900 graduati e militari di truppa. . . . . . . . . . . . . . . . n. 1.774
Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi e' stabilito, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 10.108 unita'.
Art. 77.
Il numero massimo degli ufficiali e dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio a norma del primo comma dell'articolo 2 e del secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e' fissato, per l'anno finanziario 1981, come appresso:
Ufficiali:
Esercito (compresi i carabinieri) . . . . . . . . . . . . . . . n. 22 Marina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 12 Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 70 Sottufficiali:
Esercito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 9 Aeronautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 10
Art. 78.
La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1981 (Elenco n. 3). Il Ministro della difesa e' autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso comandi, enti o reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego ed ambientali.
(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste e disposizioni relative)
Art. 79.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1981, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
Art. 80.
E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1981, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, nell'anno finanziario 1981, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche' con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e disposizioni relative)
Art. 81.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1981, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e disposizioni relative)
Art. 82.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1981, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
Art. 83.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato, per l'anno finanziario 1981, su proposta dei Ministri interessati, a trasferire, dagli stanziamenti di competenza e cassa iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - rubrica Ispettorato del lavoro - allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.
Art. 84.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1981, delle somme versate sul capitolo n. 2376 dello stato di previsione dell'entrata dai contravventori alle disposizioni regolanti il collocamento dei lavoratori in agricoltura, ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 459.
(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero
e disposizioni relative)
Art. 85.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1981, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile
e disposizioni relative)
Art. 86.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1981, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).
(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali
e disposizioni relative)
Art. 87.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1981, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).
(Stato di previsione del Ministero della sanita'
e disposizioni relative)
Art. 88.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanita', per l'anno finanziario 1981, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).
Art. 89.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, al capitolo n. 2535 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1981, in termini di competenza e di cassa, le somme, corrispondenti ai versamenti che affluiranno al capitolo n. 3612 dello stato di previsione dell'entrata per il medesimo anno finanziario, occorrenti per la organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi, ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Art. 90.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento dei fondi iscritti al capitolo n. 6000 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1981, a capitoli anche di nuova istituzione del medesimo stato di previsione, per l'attuazione della delega di cui all'articolo 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
(Stato di previsione del Ministero del turismo
e dello spettacolo e disposizioni relative)
Art. 91.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1981, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).
(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali
e ambientali e disposizioni relative)
Art. 92.
Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1981, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 21).
(Quadro generale riassuntivo)
Art. 93.
E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1981, con le tabelle allegate.
(Disposizioni diverse)
Art. 94.
A valere sui fondi stanziati per l'anno finanziario 1981, rispettivamente per competenza e cassa, sui capitoli di spesa indicati nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
Per l'anno 1981, per l'acquisto di mezzi di trasporto di cui al comma precedente, puo' essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire quattrocento milioni.
Art. 95.
Per l'anno finanziario 1981 gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione dei dicasteri interessati, in relazione a disposizioni di legge che demandano la quantificazione dell'onere annuo alla legge di approvazione del bilancio, sono quelli indicati nella tabella B allegata alla presente legge. Per il medesimo anno finanziario i pagamenti corrispondenti restano considerati nelle autorizzazioni di cassa dei pertinenti capitoli di spesa.
Art. 96.
Per l'anno finanziario 1981 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative rispettivamente per competenza e cassa sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge.
Art. 97.
La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi in speciali condizioni di servizio sono stabilite, per l'anno finanziario 1981, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).
Art. 98.
Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative, ancorche' facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1980-81 e 1981-82, restano stabilite, per l'anno finanziario 1981, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
Art. 99.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte, per competenza e cassa, in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.
Art. 100.
Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, con propri decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento e, per ciascuno di essi, alla indicazione delle somme da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ai sensi dell'articolo 107 del medesimo testo unico.
Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvedera', altresi', anche con variazioni compensative nel conto dei residui, a trasferire dai capitoli individuati con i decreti di cui al comma precedente ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro ed in quelli della spesa delle amministrazioni ed aziende autonome, l'importo differenziale tra le somme indicate per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico di cui al comma precedente, da devolvere per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 47 del medesimo testo unico.
Art. 101.
Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, concernente la costituzione dell'Ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica il limite di somma di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
Art. 102.
Al pagamento delle competenze spettanti al personale civile e militare del Commissariato per l'assistenza al volo civile, inquadrato nei ruoli transitori dei controllori del traffico aereo e degli assistenti del traffico aereo ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1979, n. 635, puo' provvedersi mediante apertura di credito, a favore di un funzionario delegato, d'importo anche eccedente il limite stabilito dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
Art. 103.
Il Commissariato per l'assistenza al volo civile e' autorizzato a costituire, a valere sullo stanziamento iscritto al capitolo n. 3152 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1981, un fondo di lire 200 milioni presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, da utilizzarsi per il pagamento delle spese relative a servizi e forniture prestati dall'Azienda stessa o derivanti da contratti stipulati direttamente dal Commissariato, considerati nella denominazione del citato capitolo n. 3152.
Il predetto fondo e' reintegrabile a seguito della presentazione dei rendiconti, da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, relativi alle spese da essa sostenute con utilizzo del fondo medesimo.
Art. 104.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di somme tra i capitoli concernenti "Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa" iscritti negli stati di previsione della spesa dei singoli dicasteri.
Analogo trasferimento puo' essere effettuato tra i capitoli stessi e quello n. 4351 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, concernente "Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa".
Art. 105.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia.
Art. 106.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo n. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981 e dal capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario, ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle Regioni a statuto speciale dei fondi considerati ai predetti capitoli n. 5926 e n. 7081 ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 107.
Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti nell'anno finanziario 1981, per contributi o apporti dello Stato a favore degli organismi del sistema mutuo-previdenziale, mediante commutazione in quietanza d'entrata, con imputazione al capitolo n. 3342 "Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria" dello stato di previsione dell'entrata per il suddetto anno finanziario.
Art. 108.
Con decreti da emanarsi dal Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri competenti, viene provveduto all'istituzione di appositi capitoli per le entrate e per le spese da effettuare in conto residui e per le quali non esistano in bilancio i capitoli corrispondenti.
Con i medesimi decreti, il Ministro del tesoro determina l'autorizzazione di cassa per i capitoli di cui al precedente comma.
Il Ministro del tesoro ha facolta', altresi', di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli concernenti spese di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, limitatamente ai maggiori residui risultanti a chiusura dell'esercizio 1980 rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1981.
Dei decreti di cui ai precedenti commi sara' dato conto al Parlamento in occasione della presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Art. 109.
In riferimento alle ripartizioni effettuate dal CIPE delle somme recate dalla legge 1 giugno 1977, n. 285, concernente provvidenze per l'occupazione giovanile, dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e dall'articolo 22 della legge 24 aprile 1980, n. 146, il Ministro del tesoro ha facolta' di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione delle suindicate disposizioni legislative limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1980, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1981.
Art. 110.
L'AIMA e' autorizzata a corrispondere agli aventi diritto il premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici previsto dall'articolo 3, punto 2), del regolamento CEE n. 1357/80 del Consiglio del 5 giugno 1980.
Per il pagamento di detto premio si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.
(Bilancio pluriennale)
Art. 111.
Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, il bilancio pluriennale dello Stato e delle Aziende autonome per il triennio 1981-1983, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 aprile 1981
PERTINI FORLANI - ANDREATTA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: SARTI
Tabelle
Tabelle
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico