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Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 92, 133 e 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni internazionali del lavoro:
n. 92, concernente l'alloggio dell'equipaggio a bordo; adottata a Ginevra il 18 giugno 1949;
n. 133, concernente l'alloggio dell'equipaggio a bordo delle navi (disposizioni complementari), adottato a Ginevra il 30 ottobre 1970;
n. 143, concernente le migrazioni in condizioni abusive e la promozione dell'uguaglianza di opportunita' e di trattamento dei lavoratori migranti, adottata a Ginevra il 24 giugno 1975.