Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 92, 133 e 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
Art. 6
ARTICOLO 6.
1. La dislocazione, i mezzi di accesso, la costruzione nonche' la disposizione degli alloggi dell'equipaggio rispetto alle altre parti della nave dovranno essere tali da garantire un'adeguata sicurezza e protezione contro le intemperie ed il mare, ed un adeguato isolamento contro il caldo, il freddo, l'eccessivo rumore, gli odori o le emanazioni provenienti da altre parti della nave stessa.
2. Sara' vietato qualsiasi passaggio diretto che colleghi la zona notte ai compartimenti adibiti al carico, alla sala macchine o ai depositi di coperta e di macchinari ed altri depositi in genere, agli stenditoi, e ai locali adibiti ai servizi igienici comuni. I tramezzi che separano questi locali dai locali adibiti alla zona notte, come pure le paratie esterne della zona notte, dovranno essere opportunamente costruiti in acciaio o altro materiale approvato, ed essere impermeabili all'acqua ed ai gas.
3. Le pareti esterne della zona notte e delle mense dovranno essere opportunamente isolate termicamente. L'incassatura delle macchine come pure le paratie delimitanti le cucine e gli altri locali sprigionanti calore dovranno essere opportunamente isolate nella misura in cui il calore che emanano puo' disturbare i locali e i corridoi adiacenti. Disposizioni dovranno pure essere prese per la realizzazione di un sistema protettivo contro il calore emanato dalle condutture di vapore e di acqua calda.
4. I tramezzi interni dovranno essere costruiti in un materiale approvato, non attaccabile dai parassiti.
5. La zona notte, le mense, i locali di svago ed i corridoi siti all'interno degli alloggi dell'equipaggio dovranno essere opportunamente isolati onde evitare condensazioni o eccessivo calore.
6. Le tubature di vapore e di scarico degli argani e di altri impianti ausiliari analoghi non dovranno passare attraverso gli alloggi dell'equipaggio ne', ove tecnicamente possibile, attraverso i corridoi che ad essi conducono. Qualora cio' non fosse realizzabile, le tubature dovranno essere opportunamente isolate e incassate.
7. I quadrati o il serrettame interno dovranno essere di un materiale la cui superficie consenta una facile pulizia. Sara' vietato l'impiego di tavolato scanalato o altro tavolato suscettibile di accogliere parassiti.
8. La competente autorita' dovra' decidere in che modo dovranno essere adottate disposizioni atte a prevenire gli incendi o a ritardarne la propagazione nella costruzione degli alloggi.
9. Le pareti ed i soffitti delle cabine e delle mense dovranno poter essere mantenuti facilmente puliti e, se verniciati, dovranno essere di colore chiaro; sara' vietato l'impiego di intonaci a calce.
10. La tinteggiatura delle pareti interne dovra' essere rifatta o ripresa ogni qualvolta necessario.
11. I materiali e le tecniche usati per i rivestimenti di coperta dei locali adibiti ad alloggio dell'equipaggio dovranno essere del tipo approvato; tali rivestimenti dovranno essere refrattari all'umidita' e la loro manutenzione dovra' essere facile.
12. Qualora i rivestimenti di coperta siano di materiale composito, le giunture con le pareti dovranno essere arrotondate onde evitare fenditure.
13. Dispositivi adeguati dovranno essere previsti per lo scolo delle acque.
1. La dislocazione, i mezzi di accesso, la costruzione nonche' la disposizione degli alloggi dell'equipaggio rispetto alle altre parti della nave dovranno essere tali da garantire un'adeguata sicurezza e protezione contro le intemperie ed il mare, ed un adeguato isolamento contro il caldo, il freddo, l'eccessivo rumore, gli odori o le emanazioni provenienti da altre parti della nave stessa.
2. Sara' vietato qualsiasi passaggio diretto che colleghi la zona notte ai compartimenti adibiti al carico, alla sala macchine o ai depositi di coperta e di macchinari ed altri depositi in genere, agli stenditoi, e ai locali adibiti ai servizi igienici comuni. I tramezzi che separano questi locali dai locali adibiti alla zona notte, come pure le paratie esterne della zona notte, dovranno essere opportunamente costruiti in acciaio o altro materiale approvato, ed essere impermeabili all'acqua ed ai gas.
3. Le pareti esterne della zona notte e delle mense dovranno essere opportunamente isolate termicamente. L'incassatura delle macchine come pure le paratie delimitanti le cucine e gli altri locali sprigionanti calore dovranno essere opportunamente isolate nella misura in cui il calore che emanano puo' disturbare i locali e i corridoi adiacenti. Disposizioni dovranno pure essere prese per la realizzazione di un sistema protettivo contro il calore emanato dalle condutture di vapore e di acqua calda.
4. I tramezzi interni dovranno essere costruiti in un materiale approvato, non attaccabile dai parassiti.
5. La zona notte, le mense, i locali di svago ed i corridoi siti all'interno degli alloggi dell'equipaggio dovranno essere opportunamente isolati onde evitare condensazioni o eccessivo calore.
6. Le tubature di vapore e di scarico degli argani e di altri impianti ausiliari analoghi non dovranno passare attraverso gli alloggi dell'equipaggio ne', ove tecnicamente possibile, attraverso i corridoi che ad essi conducono. Qualora cio' non fosse realizzabile, le tubature dovranno essere opportunamente isolate e incassate.
7. I quadrati o il serrettame interno dovranno essere di un materiale la cui superficie consenta una facile pulizia. Sara' vietato l'impiego di tavolato scanalato o altro tavolato suscettibile di accogliere parassiti.
8. La competente autorita' dovra' decidere in che modo dovranno essere adottate disposizioni atte a prevenire gli incendi o a ritardarne la propagazione nella costruzione degli alloggi.
9. Le pareti ed i soffitti delle cabine e delle mense dovranno poter essere mantenuti facilmente puliti e, se verniciati, dovranno essere di colore chiaro; sara' vietato l'impiego di intonaci a calce.
10. La tinteggiatura delle pareti interne dovra' essere rifatta o ripresa ogni qualvolta necessario.
11. I materiali e le tecniche usati per i rivestimenti di coperta dei locali adibiti ad alloggio dell'equipaggio dovranno essere del tipo approvato; tali rivestimenti dovranno essere refrattari all'umidita' e la loro manutenzione dovra' essere facile.
12. Qualora i rivestimenti di coperta siano di materiale composito, le giunture con le pareti dovranno essere arrotondate onde evitare fenditure.
13. Dispositivi adeguati dovranno essere previsti per lo scolo delle acque.