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Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 92, 133 e 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Art. 6

ARTICOLO 6.

1. La dislocazione, i mezzi di accesso, la costruzione nonche' la disposizione degli alloggi dell'equipaggio rispetto alle altre parti della nave dovranno essere tali da garantire un'adeguata sicurezza e protezione contro le intemperie ed il mare, ed un adeguato isolamento contro il caldo, il freddo, l'eccessivo rumore, gli odori o le emanazioni provenienti da altre parti della nave stessa.
2. Sara' vietato qualsiasi passaggio diretto che colleghi la zona notte ai compartimenti adibiti al carico, alla sala macchine o ai depositi di coperta e di macchinari ed altri depositi in genere, agli stenditoi, e ai locali adibiti ai servizi igienici comuni. I tramezzi che separano questi locali dai locali adibiti alla zona notte, come pure le paratie esterne della zona notte, dovranno essere opportunamente costruiti in acciaio o altro materiale approvato, ed essere impermeabili all'acqua ed ai gas.
3. Le pareti esterne della zona notte e delle mense dovranno essere opportunamente isolate termicamente. L'incassatura delle macchine come pure le paratie delimitanti le cucine e gli altri locali sprigionanti calore dovranno essere opportunamente isolate nella misura in cui il calore che emanano puo' disturbare i locali e i corridoi adiacenti. Disposizioni dovranno pure essere prese per la realizzazione di un sistema protettivo contro il calore emanato dalle condutture di vapore e di acqua calda.
4. I tramezzi interni dovranno essere costruiti in un materiale approvato, non attaccabile dai parassiti.
5. La zona notte, le mense, i locali di svago ed i corridoi siti all'interno degli alloggi dell'equipaggio dovranno essere opportunamente isolati onde evitare condensazioni o eccessivo calore.
6. Le tubature di vapore e di scarico degli argani e di altri impianti ausiliari analoghi non dovranno passare attraverso gli alloggi dell'equipaggio ne', ove tecnicamente possibile, attraverso i corridoi che ad essi conducono. Qualora cio' non fosse realizzabile, le tubature dovranno essere opportunamente isolate e incassate.
7. I quadrati o il serrettame interno dovranno essere di un materiale la cui superficie consenta una facile pulizia. Sara' vietato l'impiego di tavolato scanalato o altro tavolato suscettibile di accogliere parassiti.
8. La competente autorita' dovra' decidere in che modo dovranno essere adottate disposizioni atte a prevenire gli incendi o a ritardarne la propagazione nella costruzione degli alloggi.
9. Le pareti ed i soffitti delle cabine e delle mense dovranno poter essere mantenuti facilmente puliti e, se verniciati, dovranno essere di colore chiaro; sara' vietato l'impiego di intonaci a calce.
10. La tinteggiatura delle pareti interne dovra' essere rifatta o ripresa ogni qualvolta necessario.
11. I materiali e le tecniche usati per i rivestimenti di coperta dei locali adibiti ad alloggio dell'equipaggio dovranno essere del tipo approvato; tali rivestimenti dovranno essere refrattari all'umidita' e la loro manutenzione dovra' essere facile.
12. Qualora i rivestimenti di coperta siano di materiale composito, le giunture con le pareti dovranno essere arrotondate onde evitare fenditure.
13. Dispositivi adeguati dovranno essere previsti per lo scolo delle acque.