Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 92, 133 e 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.
Art. 20
ARTICOLO 20.
Gli strumenti formali di ratifica della presente convenzione saranno trasmessi al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.
Gli strumenti formali di ratifica della presente convenzione saranno trasmessi al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.