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Adesione all'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati, adottato a Ginevra il 15 novembre 1974, e sua esecuzione.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati, adottato a Ginevra il 15 novembre 1974.