N NORME. red.it

Adesione all'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati, adottato a Ginevra il 15 novembre 1974, e sua esecuzione.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati, adottato a Ginevra il 15 novembre 1974.

Art. 2.


Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 16 dell'accordo stesso.

Art. 3.



La quota annuale relativa alla partecipazione italiana all'accordo di cui all'articolo 1 e' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa in apposito capitolo da classificarsi "Spese obbligatorie".
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, valutato in lire 600 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Accordo

Art. 1

PREMESSA

I governi parti del presente Accordo e denominati in seguito "le Parti Contraenti",
Notando che l'Accordo sulle stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, concluso a Parigi il 25 febbraio 1964, quale e' stato riveduto e prorogato, avra' termine il 30 giugno 1975,
Riconoscendo che oltre all'acquisizione delle informazioni meteorologiche su scale nazionale ed al loro scambio fra paesi, l'acquisizione e lo scambio delle informazioni meteorologiche provenienti da altre zone sono ugualmente indispensabili per permettere ai servizi meteorologici dei diversi paesi del globo di adempiere efficacemente i loro obblighi e che una cooperazione internazionale costituisce il mezzo migliore per ottenere tali informazioni,
Considerando che il sistema di stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord e' indispensabile per fornire un'assistenza meteorologica nell'Atlantico del Nord, in Europa e nel Mediterraneo e che contribuisce in ragguardevole misura alla prestazione di servizi in altre regioni dell'emisfero settentrionale,
Considerando che un gran numero di attivita' umane dipende sempre piu' dalle informazioni meteorologiche,
Convinti, di conseguenza, della necessita' di mantenere in servizio una rete di stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord per soddisfare le esigenze meteorologiche sopra menzionate in generale e per garantire, in particolare, la messa in opera integrale del Programma della Veglia meteorologica mondiale,
Concordano quanto segue:

ARTICOLO 1.
(Definizioni).

Ai fini del presente Accordo, i termini qui appresso elencati sono impiegati nel senso seguente:
1) "Organizzazione": l'Organizzazione meteorologica mondiale;
2) "Segretario Generale": il Segretario generale dell'Organizzazione;
3) "Stazioni": le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord indicate nell'allegato I del presente Accordo;
4) "Navi": le navi in servizio presso tali stazioni;
5) "Parti concessionarie del diritto di esercizio": le parti Contraenti che gestiscono l'esercizio di navi;
6) "Consiglio": il Consiglio stabilito in virtu' del paragrafo 1) dell'articolo 4;
7) "Spese di esercizio": le spese indicate al paragrafo 2, sezione A, dell'allegato III;
8) "Spese di immobilizzo": le spese indicate al paragrafo 2, sezione B, dell'allegato III.

Art. 2

ARTICOLO 2.
(Obblighi delle Parti Contraenti).

Le Parti Contraenti si impegnano sia a finanziare, sia a fornire, mantenente in buono stato, gestire e finanziare le navi destinate a delle stazioni nell'Atlantico del Nord, conformemente alle disposizioni contenute nel presente Accordo e nei suoi allegati I, II e III, che ne sono parte integrante.

Art. 3

ARTICOLO 3.
(Obblighi delle Parti concessionarie del diritto di esercizio).

1) Le Parti concessionarie del diritto di esercizio si impegnano a che le navi che esse gestiscono presso le stazioni assicurino i servizi specificati nell'allegato II del presente Accordo.
2) Una Parte concessionaria del diritto di esercizio puo' accordarsi con un'altra Parte Contraente perche' quest'ultima assicuri temporaneamente i servizi che forniva la prima. Un simile accordo non comportera' alcun aumento degli oneri finanziari delle altre Parti Contraenti. Tale accordo e le ragioni che l'hanno motivato sono notificate al Segretario generale.
Per ogni accordo di questo genere, che non rivesta tuttavia carattere temporaneo, secondo il quale un'altra parte contraente assumerebbe l'incarico dei servizi forniti da una Parte concessionaria del diritto di esercizio, e' necessaria l'autorizzazione del Consiglio.
3) Nel caso in cui una Parte concessionaria del diritto di esercizio non potesse, durante un periodo superiore a quarantacinque giorni, assicurare i servizi che le incombono, ne informa le altre Parti Contraenti per il tramite del Segretario generale indicandone i motivi e la durata probabile di tale situazione.
Se le circostanze cosi' create non incontrano un'accettazione generale, il Segretario generale convoca una sessione del Consiglio.

Art. 4

ARTICOLO 4.
(Il Consiglio).

1) Un Consiglio e' istituito con il presente Atto per amministrare l'Accordo.
2) Il Consiglio e' composto da rappresentanti di ciascuna delle Parti Contraenti. Il Segretario generale o il suo rappresentante hanno il diritto di assistere alle sessioni del Consiglio con funzioni consultive.
3) Ogni Parte Contraente dispone di un solo voto.
4) Il Consiglio assolve, in particolare, le seguenti funzioni:
a) seguire da vicino il funzionamento della rete ed assicurarsi che l'Accordo sia applicato il piu' efficientemente ed economicamente possibile;
b) coordinare il programma generale dei lavori presso le stazioni;
c) approvare le nuove spese di importanti immobilizzi, come quelle relative alla costruzione di nuove navi, alla locazione di navi o alla riparazione di navi esistenti;
d) approvare le altre spese di immobilizzo, comprese le spese di equipaggiamento, fino alla concorrenza di una somma totale di 100.000 lire sterline per nave nel corso di un dato esercizio finanziario;
e) esaminare ed approvare le previsioni di bilancio e gli estratti conto annui.
5) Il Consiglio e' autorizzato a costituire dei comitati e dei gruppi di lavoro composti di persone scelte fra i suoi membri, per assolvere alcuni compiti che saranno a loro affidati.
6) Nel corso della sua prima sessione. Il Consiglio elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente il cui mandato scade alla fine del primo esercizio finanziario. Durante il suddetto esercizio e nel corso di ogni esercizio finanziario successivo, il Consiglio elegge un presidente ed un vice-presidente che esercitano rispettivamente le loro funzioni a partire dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati eletti fino alla fine dell'esercizio finanziario seguente. Il presidente ed il vice-presidente sono rieleggibili.
7) Il Segretariato del Consiglio e' assicurato dall'Organizzazione.
8) Salvo disposizioni contrarie contenute nel presente Accordo, il Segretario generale convoca le sessioni del Consiglio alla data
stabilita dal Consiglio o a richiesta di almeno tre Parti Contraenti.
9) Il Consiglio si riunisce nella sede dell'Organizzazione, a meno che sia stato altrimenti deciso.
10) Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno.
11) Il numero legale e' costituito dalla maggioranza delle Parti Contraenti.
12) Il presidente puo' richiedere al Segretario Generale di invitare degli Stati che non sono parti del presente Accordo e delle organizzazioni internazionali ad inviare degli osservatori durante una parte o durante tutta la durata delle sessioni del Consiglio, senza alcun obbligo finanziario per le Parti Contraenti o l'Organizzazione.

Art. 5

ARTICOLO 5.
(Procedure di voto).

1) Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio prende le proprie risoluzioni a maggioranza semplice delle Parti Contraenti presenti e partecipanti al voto, salvo disposizioni contrarie contenute nel presente Accordo.
2) La risoluzione del Consiglio presa in virtu' del paragrafo 1) dell'articolo 17 e' adottata a maggioranza dei due terzi di tutte le Parti Contraenti, maggioranza che deve comprendere i due terzi dei voti delle Parti concessionarie del diritto di esercizio ed i due terzi dei voti delle altre Parti Contraenti.
3) Le risoluzioni del Consiglio prese in virtu' del paragrafo 4), lettere d) ed e), dell'articolo 4 sono adottate a maggioranza dei due terzi delle Parti Contraenti presenti e prendenti parte al voto, con la riserva che l'insieme dei contributi di tali Parti Contraenti rappresenti almeno i due terzi del totale dei contributi versati da tutte le Parti Contraenti.
4) Le risoluzioni del Consiglio prese in virtu' delle disposizioni del paragrafo 2) dell'articolo 3, del paragrafo 4), lettera c), dell'articolo 4, dell'articolo 13 e del paragrafo 5) dell'articolo 19 sono adottate a maggioranza dei due terzi delle Parti Contraenti presenti e prendenti parte al voto. Le risoluzioni che comportano un aumento degli oneri finanziari delle Parti Contraenti entrano in vigore con approvazione dei due terzi delle Parti Contraenti e, per ogni Parte Contraente restante, con approvazione di quest'ultima.
5) Qualsiasi risoluzione del Consiglio di modificare il limite massimo stabilito al paragrafo 4), lettera d), dell'articolo 4 e' adottata a maggioranza semplice delle Parti Contraenti presenti e partecipanti al voto ed e' immediatamente esecutiva.
6) Salvo disposizioni contrarie contenute nel presente Accordo, le risoluzioni del Consiglio hanno effetto immediatamente oppure a partire da una data ulteriore stabilita dal Consiglio.

Art. 6

ARTICOLO 6.
(Rapporti con l'Organizzazione).

Amministrando il presente Accordo, il Consiglio tiene conto dei programmi e dei principi direttivi dell'Organizzazione.

Art. 7

ARTICOLO 7.
(Principi di finanziamento).

1) Le Parti concessionarie del diritto di esercizio sono rimborsate al 90 per cento delle spese di esercizio sostenute per assicurare i servizi convenuti, conformemente alle disposizioni degli articoli 9 e 12 e dell'allegato III.
2) Le Parti concessionarie del diritto di esercizio ricevono la somma stabilita per i loro immobilizzi conformente alle disposizioni degli articoli 10 e 12 e dell'allegato III.
3) Nonostante le disposizioni contenute nei paragrafi 1) e 2) del presente articolo, alle Parti concessionarie del diritto di esercizio non sono rimborsate ne' pagate somme superiori all'ammontare totale dei contributi effettivamente ricevuti dall'Organizzazione, conformemente all'articolo 12, previa deduzione delle spese che devono essere rimborsate all'Organizzazione in virtu' delle disposizioni del paragrafo 4) del presente articolo.
4) Le spese annue sostenute dall'Organizzazione per l'amministrazione del presente Accordo le sono rimborsate, deduzione fatta degli interessi maturati a titolo di contributi.
5) L'unita' di conto e' la lira sterlina. Tutte le somme pagate all'Organizzazione o da essa sono versate nell'unita' di conto.
6) L'esercizio finanziario comincia il primo gennaio e termina il 31 dicembre. Tuttavia, il primo esercizio finanziario comincia il 1 luglio 1975 e termina il 31 dicembre 1976.

Art. 8

ARTICOLO 8.
(Contributi volontari).

Il Consiglio puo' accettare dei contributi volontari, siano essi in denaro o meno, a condizione che siano offerti per dei fini compatibili con la linea di condotta, gli scopi e l'attivita' del sistema delle stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord.

Art. 9

ARTICOLO 9.
(Spese di esercizio e di amministrazione).

1) Il 1 aprile di ogni anno al piu' tardi, ogni Parte consessionaria del diritto di esercizio sottopone al Segretario generale:
a) per l'esercizio finanziario trascorso:
i) un rapporto sull'esercizio della propria o delle proprie stazioni e sui servizi che vi sono stati assicurati;
ii) il conto finale delle proprie spese di esercizio effettive, secondo il metodo prescritto dal paragrafo 2, sezione A, dell'allegato III;
b) per l'esercizio finanziario successivo, le previsioni di bilancio concernenti le proprie spese di esercizio, secondo il metodo prescritto dal paragrafo 2, sezione A, dell'allegato III.
2) il 1 aprile di ogni anno al piu' tardi, l'Organizzazione prepara delle previsioni di bilancio concernenti le proprie spese per l'esercizio finanziario successivo.
3) Ogni Parte concessionaria del diritto di esercizio esprime tutte le sue spese effettive e previste nella propria moneta. Il Segretario generale converte le cifre indicate nell'unita' di conto specificata all'articolo 7, paragrafo 5), al tasso del cambio ufficiale delle Nazioni Unite in vigore al 1 aprile.
4) Sottoponendo le loro previsioni di bilancio, ogni Parte concessionaria del diritto di esercizio come pure l'Organizzazione forniscono una spiegazione completa delle cause che sono all'origine di eventuali differenze rispetto alle loro previsioni di bilancio per l'esercizio precedente.

Art. 10

ARTICOLO 10.
(Spese di immobilizzo).

Alle Parti concessionarie del diritto di esercizio sono rimborsate dalle Parti Contraenti le loro spese di immobilizzo approvate dal Consiglio; a questo fine e' loro versata una somma, stabilita conformemente a delle tabelle di annualita' ed al tasso di interesse in vigore nei loro paesi, alla data dell'investimento, per il finanziamento di analoghi progetti governativi. Nel sottoporre il conto finale delle loro spese di esercizio effettive e le loro previsioni di bilancio, conformemente ai paragrafi 1) a) ii) e 1) bi dell'articolo 9, le Parti concessionarie del diritto di esercizio dichiarano il loro diritto al ricupero delle spese di immobilizzo, secondo il metodo prescritto dal paragrafo 2, sezione B, dell'allegato III.

Art. 11

ARTICOLO 11.
(Accettazione delle previsioni di bilancio e degli estratti conto annuali).

1) Il Segretario generale invia a tutte le Parti Contraenti, prima del 1 maggio, copie delle previsioni di bilancio e degli estratti conto finali indicati all'articolo 9, accompagnate dalle spiegazioni sottoposte in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 4), e dalla dichiarazione presentata in applicazione dell'articolo 10.
2) Successivamente il Segretario generale convoca una sessione del Consiglio, che deve aver luogo prima del 1 settembre al piu' tardi, in vista di approvare le previsioni di bilancio e gli estratti conto annuali.

Art. 12

ARTICOLO 12.
(Procedura contabile).

1) Il 1 ottobre al piu' tardi, l'Organizzazione presenta alle Parti Contraenti un estratto conto, nell'unita' di conto, indicando i contributi in denaro ed i diritti e compensi in denaro per l'esercizio finanziario successivo, tenendo in debito conto le disposizioni del paragrafo 1) dell'articolo 7. Tale estratto conto:
a) e' stabilito sulla base degli elementi seguenti:
i) le previsioni delle spese di esercizio approvate dal Consiglio ed il ricupero delle spese di immobilizzo approvate dal Consiglio;
ii) le differenze fra le previsioni di spese utilizzate come base di calcolo dei contributi in denaro e dei diritti di compensazione in denaro per l'esercizio finanziario precedente da una parte, e gli estratti conto annuali accettati dal Consiglio, dall'altra parte;
iii) gli adeguamenti ai diritti di compensazione in denaro delle Parti concessionarie del diritto di esercizio, risultanti da modifiche dei tassi di cambio ufficiali delle Nazioni Unite sopravvenute tra la data, due anni prima, alla quale le previsioni di bilancio sono state presentate e le date, un anno prima, alle quali l'Organizzazione doveva ricevere le somme pagate dalle Parti Contraenti;
iv) le spese sostenute dall'Organizzazione per l'amministrazione dell'Accordo, ivi compresa una sessione ordinaria del Consiglio;
v) d'altre spese approvate dal Consiglio, e in particolare le spese riguardanti le sessioni straordinarie di quest'ultimo;
vi) i contributi volontari versati conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 8 e rimessi all'Organizzazione il 1 settembre o prima di questa data;
b) e' calcolato nel modo seguente:
i) l'Organizzazione converte le differenze menzionate al capoverso a) ii) precedente nell'unita' di conto al tasso di cambio ufficiale delle Nazioni Unite in vigore alla data in cui il conto finale deve essere presentato dalle Parti concessionarie del diritto di esercizio;
ii) l'ammontare totale di tutti i contributi volontari indicati al capoverso a) vi) precedente e' dedotto dall'ammontare totale delle diverse somme previste ai capoversi da a) i) fino a a) v) precedenti.
L'ammontare netto delle spese cosi' ottenute e' suddiviso, conformemente all'indice dei contributi di cui al paragrafo 1 dell'allegato III;
c) indica l'ammontare netto delle spese cosi' suddivise.
Nel caso in cui si tratti di una Parte concessionaria del diritto di esercizio, le cifre indicate corrispondono alla differenza fra la somma che le e' dovuta ed il contributo che essa deve pagare.
2) Le Parti Contraenti pagano all'Organizzazione le somme che le devono secondo l'estratto conto presentato. I pagamenti devono essere effettuati nell'unita' di conto specificata ed in due versamenti di pari entita', il 1 aprile ed il 1 ottobre dell'esercizio successivo.
3) Con riserva delle disposizioni contenute nel paragrafo 3) dell'articolo 7, l'Organizzazione paga alle Parti concessionarie del diritto di esercizio, il 1 maggio ed il 1 novembre di ogni esercizio finanziario, le somme che sono loro dovute secondo l'estratto conto.
4) Se una Parte concessionaria del diritto di esercizio constata che le proprie spese di esercizio effettive, nella moneta nazionale, rischiano di superare di oltre l'8 per cento per anno le spese previste, ne avverte immediatamente il Segretario generale. Questi ne informa tutte le Parti Contraenti.
5) Per quanto concerne il primo esercizio finanziario, le previsioni delle spese di ogni Parte concessionaria del diritto di esercizio e dell'Organizzazione sono determinate al paragrafo 5 dell'allegato III. All'occorrenza, tali spese saranno conformi alle procedure indicate nel presente articolo. Tre versamenti per importi di pari entita' saranno effettuati nel corso del primo esercizio.

Art. 13

ARTICOLO 13.
(Inadempimento degli obblighi).

Se una Parte Contraente, senza il consenso delle altre Parti Contraenti, non assolve la totalita' o una parte degli obblighi finanziari, o altri, che le incombono in virtu' del presente Accordo, il Segretario generale consulta le altre Parti Contraenti riguardo alle misure che conviene siano prese e convoca una sessione del Consiglio, se tali consultazioni non consentono di giungere ad un accordo accettabile per tutte le altre Parti Contraenti.

Art. 14

ARTICOLO 14.
(Arbitrato).

1) Ogni controversia fra le Parti Contraenti derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo e/o dei suoi allegati che non sia stata altrimenti composta fra le dette parti e' sottoposta ad arbitrato, a richiesta dell'una o dell'altra delle Parti Contraenti.
2) Ogni Parte Contraente puo' unirsi all'una o all'altra delle parti nella controversia che e' sottoposta all'arbitrato.
3) Il lodo e' emesso da tre arbitri. Ciascuna delle parti in litigio designa un arbitro. Questi due arbitri designano un terzo arbitro, che e' il presidente e che non avra' la nazionalita' ne' dell'una ne' dell'altra parte in litigio.
4) Se, nei tre mesi successivi alla data in cui la controversia e' sottoposta all'arbitrato, l'una o l'altra delle parti non designa un arbitro, il Segretario generale designa tale arbitro a richiesta dell'altra parte. Questa stessa procedura viene applicata se, entro il termine di un mese a partire dalla data di designazione del secondo arbitro, i due primi arbitri non possono trovare un accordo per la designazione del terzo arbitro.
5) Gli arbitri stabiliscono la loro propria procedura di arbitrato.
Prendono le loro decisioni a maggioranza semplice.
6) Il lodo e' definitivo e vincola le parti. Nel caso di una controversia sul senso o la portata del lodo, e' compito degli arbitri interpretarlo a richiesta dell'una o dell'altra parte.
7) Ciascuna parte sosterra' le spese dell'arbitro da essa designato, e le parti sosterranno, in uguale misura, le spese del terzo arbitro, come pure le altre spese attinenti all'arbitrato.

Art. 15

ARTICOLO 15.
(Firma).

1) Il presente Accordo rimane aperto alla firma sino al 31 maggio 1975, presso la Sede dell'Organizzazione, e rimane in seguito aperto all'adesione.
2) I Governi degli Stati Membri dell'Organizzazione divengono parti del presente Accordo:
a) con firma non sottoposta a ratificazione, accettazione o approvazione;
b) con firma con riserva di ratificazione, accettazione o approvazione, seguita da ratificazione, accettazione o approvazione;
c) per mezzo di adesione.
3) Gli strumenti di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Segretario generale.

Art. 16

ARTICOLO 16.
(Entrata in vigore).

1) Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo la data in cui i governi divenuti parti dell'Accordo, conformemente all'articolo 15, ivi compresi i governi che gestiscono le navi conformemente alle indicazioni dell'allegato I sono, secondo l'indice indicato al paragrafo 1, capoverso e), dell'allegato III, sufficientemente numerosi per assicurare un ammontare totale di contributi pari almeno all'80 per cento dell'ammontare delle spese concernenti le stazioni, che sono indicate al paragrafo 5, capoverso b) dell'allegato III. I governi che hanno permesso l'entrata in vigore dell'Accordo conformemente al presente paragrafo sono vincolati dalle disposizioni contenute nell'Accordo e nei suoi allegati a partire dal 1 luglio 1975.
2) Per quanto riguarda i governi che divengono parti del presente Accordo dopo che le condizioni prescritte dal paragrafo 1) del presente articolo sono state soddisfatte, detto Accordo ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo la data del deposito del loro strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione.

Art. 17

ARTICOLO 17.
(Scadenza).

1) Il presente Accordo restera' in vigore fino al 31 dicembre 1981, e sara' in seguito tacitamente prorogato di anno in anno, a meno che il Consiglio non decida di porvi termine.
2) Se il Consiglio decide di porre termine all'Accordo, deve prendere tutte le decisioni necessarie relative alla liquidazione dell'Accordo. Il Consiglio puo' affidare tale liquidazione al Segretario generale.
3) Salvo il caso in cui il Consiglio abbia diversamente deciso, ogni saldo in eccedenza al momento della liquidazione e' suddiviso fra le Parti Contraenti che sono allora parti dell'Accordo, proporzionalmente ai contributi da esse versati a partire dalla data in cui sono divenute parti del presente Accordo. Un eventuale deficit al momento della liquidazione e' coperto dalle Parti Contraenti che sono allora parti dell'Accordo, proporzionalmente all'ammontare dei loro contributi fissato per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 18

ARTICOLO 18.
(Emendamento).

1) Il Segretario generale comunica a tutte le parti Contraenti il testo di qualsiasi emendamento che una Parte Contraente propone di apportare al presente Accordo o ai suoi allegati, almeno sei mesi prima che la proposta di emendamento sia esaminata dal Consiglio.
Tuttavia, il Consiglio puo', a maggioranza semplice dei membri presenti e che prendono parte al voto, decidere di esaminare degli emendamenti che sono stati comunicati meno di sei mesi prima o che sono stati proposti nel corso di una delle sue sessioni.
2) Gli emendamenti al presente Accordo o ai suoi allegati, che comportano un aumento degli oneri finanziari delle Parti Contraenti, come pure gli emendamenti al presente paragrafo, sono approvati dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e che prendono parte al voto ed entrano in vigore con accettazione dei due terzi delle Parti Contraenti, e, per ogni Parte Contraente restante, con accettazione di quest'ultima.
3) Ogni altro emendamento al presente Accordo o ai suoi allegati entra in vigore, per tutte le Parti Contraenti, dopo essere stato approvato a maggioranza dei due terzi di tutte le Parti Contraenti.

Art. 19

ARTICOLO 19.
(Denunzia).

1) Questo Accordo non puo' essere denunciato da una Parte Contraente che dopo essere stato in vigore per questa Parte Contraente durante un periodo di due anni. Qualsiasi denuncia del presente Accordo e' notificata per iscritto al Segretario generale.
2) La denuncia dell'Accordo ha effetto alla fine dell'anno successivo all'anno durante il quale detta denuncia e' stata notificata.
3) Se, nel caso previsto al paragrafo 3) dell'articolo 3, una Parte Contraente non puo' accettare un'interruzione temporanea del programma di una o di piu' stazioni, di cui il Consiglio ha preso nota, essa ha il diritto, se l'interruzione dura sei mesi consecutivi, di denunciare l'Accordo con effetto immediato, nonostante le disposizioni contenute nei paragrafi 1) e 2) del presente articolo.
4) Una Parte Contraente che ha denunciato l'Accordo e' tenuta a pagare i suoi contributi, ivi compresa la sua parte di spese di esercizio, esigibili fino alla data in cui la denuncia ha effetto; e' del pari tenuta a versare la sua parte di spese di immobilizzo che le resta da pagare per il periodo di ammortamento considerato. Tuttavia, nel caso previsto al paragrafo 3) del presente articolo, ed eccettuato il caso di forza maggiore, come tale riconosciuto dal Consiglio, che abbia provocato un'avaria irreparabile ad una nave, una Parte Contraente che denuncia l'Accordo non e' vincolata nei confronti delle Parti Contraenti responsabili dell'interruzione temporanea.
5) Dopo aver ricevuto il preavviso di denuncia, il Segretario generale consulta le altre Parti Contraenti riguardo alle misure che conviene siano prese. Se tali consultazioni non consentono di raggiungere un accordo accettabile per tutte le altre Parti Contraenti, il Segretario generale convoca una sessione del Consiglio affinche' prenda una decisione adeguata.

Art. 20

ARTICOLO 20.
(Notifica).

Il Segretario generale notifica alle Parti Contraenti quanto segue:
a) ogni firma dell'Accordo;
b) il deposito di ogni strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione;
c) l'entrata in vigore del presente Accordo;
d) l'approvazione, accettazione ed entrata in vigore di qualsiasi emendamento al presente Accordo o ai suoi allegati;
e) ogni denuncia del presente Accordo;
f) la decisione di porre fine al presente Accordo;
g) ogni decisione presa dal Consiglio in virtu' delle disposizioni contenute nel presente Accordo e la data di entrata in vigore di tale decisione;
h) ogni accordo concluso in virtu' delle disposizioni contenute nell'articolo 3, paragrafo 2).

Art. 21

ARTICOLO 21.
(Registrazione).

Il Segretario generale registra il presente Accordo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tale effetto dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Ginevra, il quindici del mese di novembre dell'anno millenovecentosettantaquattro, in inglese, in francese, in spagnolo e in russo, tutti i testi facenti ugualmente fede; sara' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione meteorologica mondiale, che ne trasmettera' copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

(Seguono le firme).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1980
PERTINI FORLANI - COLOMBO - ANDREATTA - LAGORIO Visto, il Guardasigilli: SARTI

Accord

ACCORD
de financement collectif des stations oceaniques de l'Atlantique nord (Geneve - novembre 1974)


Parte di provvedimento in formato grafico





Accordo-Sommario

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.


ACCORDO
di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord
(Ginevra - novembre 1974)


SOMMARIO
PREMESSA

ARTICOLO 1: Definizioni
ARTICOLO 2: Obblighi delle Parti Contraenti
ARTICOLO 3: Obblighi delle Parti concessionarie del diritto di
esercizio
ARTICOLO 4: Il Consiglio
ARTICOLO 5: Procedure di voto
ARTICOLO 6: Rapporti con l'Organizzazione
ARTICOLO 7: Principi di finanziamento
ARTICOLO 8: Contributi volontari
ARTICOLO 9: Spese di esercizio e di amministrazione
ARTICOLO 10: Spese di immobilizzo
ARTICOLO 11: Accettazione delle previsioni di bilancio e degli
estratti conto annui
ARTICOLO 12: Procedura contabile
ARTICOLO 13: Inadempimento degli obblighi
ARTICOLO 14: Arbitrato
ARTICOLO 15: Firma
ARTICOLO 16: Entrata in vigore
ARTICOLO 17: Scadenza
ARTICOLO 18: Emendamento
ARTICOLO 19: Denuncia
ARTICOLO 20: Notifica
ARTICOLO 21: Registrazione

FORMULA DI ATTESTAZIONE

ALLEGATO I: Rete e Parti concessionarie del diritto di esercizio
ALLEGATO II: Servizio che dovranno assicurare le navi-stazioni
oceaniche
ALLEGATO III: Principi finanziari e procedure contabili

Accordo-Allegato I

ALLEGATO I

RETE E PARTI CONCESSIONARIE DEL DIRITTO DI ESERCIZIO.


Rete di Stazioni Oceaniche dell'Atlantico del Nord:
Stazione M 66° 00'N, 02° 00'E
Stazione L 57° 00'N, 20° 00'O
Stazione R 47° 00'N, 17° 00'O
Stazione C 52° 45'N, 35° 30'O


Parti concessionarie del diritto di esercizio:



Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stazione R Norvegia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stazione M Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stazione M Regno Unito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stazione L Svezia (*). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . stazione M Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche . . . . . . stazione C
(*)La Svezia cessera' di essere una Parte concessionaria del diritto di esercizio quando la nave (Polarfront II) attualmente gestita unitamente dalla Norvegia e dalla Svezia sara' definitivamente ritirata del servizio.

Accordo-Allegato II

ALLEGATO II

SERVIZI CHE DOVRANNO ASSICURARE LE NAVI-STAZIONI OCEANICHE.

I servizi che dovranno assicurare le navi-stazioni oceaniche sono classificati in servizi primari, servizi secondari e altri servizi. I servizi primari sono i servizi indispensabili la cui prestazione e' la ragione principale della messa in opera delle navi. I servizi secondari e altri sono i servizi che sono assicurati data la presenza delle navi in stazione.

1. Servizi primari:

a) Delle osservazioni meteorologiche saranno effettuate a bordo di tutte le navi-stazioni oceaniche, conformemente al programma seguente:
i) osservazioni in superficie tutte le ore, comprendenti tutti gli elementi prescritti per le osservazioni di navi dall'Organizzazione meteorologica mondiale;
ii) osservazioni quotidiane del vento in altitudine a 0000, 0600, 1200, 1800 ore TMG e osservazioni della pressione, della temperatura e dell'umidita' in altitudine almeno due volte al giorno (a 0000 e 1200 ore TMG), tutte queste osservazioni dovendo essere fatte di preferenza fino ad un'altitudine di 24 chilometri o superiore.
b) Le osservazioni menzionate al paragrafo a) precedente saranno trasmesse rapidamente alle stazioni costiere adeguate nel codice internazionale prescritto dall'Organizzazione meteorologica mondiale e, a tal fine, saranno assicurate le comunicazioni indispensabili fra le navi e la costa.

2. Servizi secondari ed altri servizi.

Oltre i servizi specificati al paragrafo precedente, le navi-stazioni oceaniche assicureranno i servizi secondari e gli altri servizi che potranno rivelarsi utili, a condizione che questi servizi non comportino aumenti del personale e dell'attrezzatura di bordo obbligatoria, e non compromettano la fornitura dei servizi primari.
2.1 Servizi secondari.

a) Le osservazioni meteorologiche di altre navi-stazioni oceaniche potranno essere ricevute e ritrasmesse in virtu' di accordi nazionali o bilaterali.
b) I messaggi di osservazione meteorologica delle navi mercantili potranno essere ritrasmessi alle stazioni radio costiere.

2.2 Altri servizi.

Questi altri servizi comprendono:
a) la ricezione e la ritrasmissione dei resoconti AMVER delle navi fornite di un'installazione radiotelefonica, nella misura in cui le navi-stazioni oceaniche possono svolgere tale compito nel quadro delle loro attribuzioni ordinarie;
b) dei servizi di sicurezza ad altre navi ed alle aeronavi, cosi' come indicato nel Manuale delle navi-stazioni oceaniche, pubblicato sotto l'autorita' del Consiglio;
c) l'ormeggio, la manutenzione ed il ricupero delle boe meteorologiche e delle boe oceanografiche;
d) l'esecuzione di osservazioni oceanografiche e di altre osservazioni scientifiche. Le Parti concessionarie del diritto di esercizio fanno ogni sforzo per eseguire tali osservazioni, ma senza spese per le altre Parti Contraenti.

Accordo-Allegato III

ALLEGATO III

PRINCIPI FINANZIARI E PROCEDURE CONTABILI.


1. Indice dei contributi.

a) L'indice dei contributi e' basato sul prodotto di due fattori concettuali, e cioe' la "capacita' di pagare" di ogni Parte Contraente dell'Accordo e il "vantaggio meteorologico" relativo ottenuto dalle osservazioni meteorologiche effettuate presso le stazioni ai termini dell'Accordo.

b) Tre parametri esprimono la "capacita' di pagare" di una Parte Contraente: il reddito nazionale cosi' come indicato nella pubblicazione "Dati sul reddito nazionale e statistiche connesse" fatta dall'Ufficio delle statistiche delle Nazioni Unite per il Comitato dei contributi, il numero di unita' di contributi che figura nel tariffario dell'OMM, ed il contributo annuo versato all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

c) Sette parametri esprimono il "vantaggio meteorologico". Per calcolare il "vantaggio meteorologico", la posizione del centro della rete e' determinata per mezzo della media che compongono la rete definita nell'allegato I. La distanza R e' definita come la lunghezza, in chilometri, su di una terra sferica di 6.373 chilometri di raggio, dell'arco di circolo massimo che unisce il centro della rete e la capitale della Parte Contraente considerata. Le formule che servono a determinare il fattore che rappresenta il "vantaggio meteorologico" M sono le seguenti:


1) Funzione a gradini radiali
0 < R < 1850 km M = 1,00
1850 < R < 2780 km M = 0,75
2780 < R M = 0,50

2) Funzione rampa semplice
0 < R < 930 km M = 1,00
930 < R < 3700 km pendio lineare fra M = 1,00 a 930 km e M = 0,25 a 3700 km
3700 km < R M = 0,25

3) Funzione rampa doppia
R = 0 M = 0,33
0 < R < 1500 km pendio lineare fra M = 0,33 a
0 km e M = 1,00 a 1500 km
R = 1500 km M = 1,00
1500 < R < 4000 km pendio lineare fra M = 1,00 a
1500 km e M = 0,33 a 4000 km 4000 < R M = 0,33

4) Funzione danese
R + 3000 km
M = ------------
2R + 3000 km

5) Funzione danese modificata
R + 3000 km
M = ------------
3R + 3000 km

6) Fattore di prossimita'
R < 1250 km M = 1,00
R > 1250 km M = 1250 km/R





7) Formula longitudine/latitudine
La situazione dei paesi essendo definita dalla posizione della loro capitale, i fattori che rappresentano il "vantaggio meteorologico" a breve, medio e lungo termine si applicano nel modo seguente:
i) per i paesi situati in prossimita' della rete e ad ovest del meridiano di 5°O, il fattore "vantaggio meteorologico" e' di 0,7;
ii) per i paesi situati fra i meridiani di 5°O e 5°E, il fattore "vantaggio meteorologico" e' di 1,0 al limite occidentale di tale zona e decresce regolarmente fino al valore di 0,3 al limite orientale;
iii) per i paesi situati ad est del meridiano di 50°E, il fattore "vantaggio meteorologico" e' di 0,3;
iv) per i paesi situati ad ovest del meridiano di 50°O, il fattore "vantaggio meteorologico" e' di 0,3;
v) per i paesi situati a sud del parallelo di 30°N, il fattore "vantaggio meteorologico" e' di 0,3, quale che sia la longitudine;
vi) per i paesi situati fra i paralleli di 45°N e di 30°N, il fattore "vantaggio meteorologico" e' pari ai 75/100 del valore indicato ai capoversi i) e ii) precedenti, ma non puo' in alcun caso essere inferiore a 0,3.

d) La combinazione dei tre fattori che rappresentano la "capacita' di pagare" e dei sette fattori che rappresentano il "vantaggio meteorologico" offre 21 possibilita' di indici di contributi. Il contributo di una parte dell'Accordo sara' espresso in percentuale sotto forma della media delle due grandezze seguenti:
i) la media, per il paese considerato, dei contributi, espressi in percentuale, dedotti dai 21 indici possibili;
ii) la media, per il paese considerato, delle percentuali massima e minima derivate dai 21 indici.

e) L'indice dei contributi che figura qui di seguito e che e' stato calcolato conformemente alle disposizioni dei paragrafi a), b), c) e d) precedenti e' destinato a servire alla messa in applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 16 dell'Accordo:


Austria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0995
Belgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,8857
Cecoslovacchia . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,9806
Danimarca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5179
Finlandia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8919
Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,7076
Germania, Repubblica Federale di . . . . . . . . 15,1471
Irlanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5670
Islanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1473
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6800
Jugoslavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7867
Norvegia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2815
Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0822
Polonia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5678
Regno Unito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,6115
Repubblica Democratica Tedesca . . . . . . . . . 2,8267
Spagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4344
Svezia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9302
Svizzera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2234
Tunisia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0989
Ungheria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8368
U.R.S.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,6899
---------
100,0000%
=========




f) Il Consiglio riceve, ogni tre anni ed ogni volta che il numero delle Parti Contraenti viene modificato, il valore numerico dei fattori "capacita' di pagare" che sono utilizzati per il calcolo dell'indice dei contributi. Tale revisione non e' da considerarsi come un emendamento alle disposizioni del presente allegato.

2. Metodi di presentazione delle informazioni relative alle spese delle Parti concessionarie del diritto di esercizio.

A. Spese di esercizio


POSTO Ammontare Osservazioni

---------------------------------------------------------------------

1. Totale delle rimunerazioni (Personale di
bordo - unire lo stato degli stipendi del
personale di ogni categoria in servizio e
fuori servizio. Le spese e prestazioni di
previdenza sociale devono figurare sotto
un'unica voce per ogni categoria di per-
sonale) ....
1.1 Ufficiali ....
1.2 Uomini dell'equipaggio (ivi compresi i
sottufficiali di marina, i camerieri
di bordo ed i cuochi) ....
1.3 Personale specializzato
a) meteorologi ....
b) personale delle comunicazioni ....
c) tecnici ....
1.4 Ore supplementari (totale tutte le ca-
tegorie) ....
1.5 Spese secondarie relative al personale
(spese di viaggio e di sussistenza, di
reclutamento, di esami medici, ecc.,
dell'equipaggio) ....

2. Combustibile della nave
2.1 Combustibile dei motori (ivi compresi i
lubrificanti) ....
2.2 Altri combustibili - per tipo (cucina,
generatori, motore diesel, scialuppe,
ecc.)

3. Viveri ed approvvigionamenti
3.1 Viveri (compresa l'acqua) ....
3.2 Provviste di bordo (ponte, macchine,
commissariato) ....
3.3 Materiale meteorologico ....
3.4 Materiale radio e radar ....
3.5 Distrazioni (films, libri, giochi,
ecc.) ....

4. Altre spese ....
4.1 Spese al porto di immatricolazione
(Includere in queste spese ogni somma
che verrebbe versata ad una compagnia
marittima per lo sfruttamento delle
navi meteorologiche per conto dello
Stato) ....


POSTO Ammontare Osservazioni
---------------------------------------------------------------------

4.1.1 Stipendi, salari, ore supplementari
al porto di immatricolazione (perso-
nale di cambio, vigilanza, ecc.) ....
4.1.2 Combustibile consumato al porto di
immatricolazione (ivi compreso il ri-
scaldamento dei locali della base) ....
4.1.3 Varie:
i) Elettricita' (illuminazione e for-
za), acqua ....
ii) Rimozione dell'immondizia ....
iii) Posta e telefono ....
iv) Spostamenti e sussistenza ....
v) Provviste della base ....
4.2 Spese di esercizio (in caso di scali
effettuati altrove che nel porto di im-
matricolazione, indicare separatamente
le installazioni ed i servizi che sono
stati utilizzati presso questi scali e
le spese dirette che ne sono eventual-
mente derivate).
4.2.1 Diritto di pilotaggio ....
4.2.2 Diritto di porto ....
4.2.3 Lavaggio ....
4.2.4 Varie
i) ....
ii) ....
iii) ....
4.2.5 Assicurazione della nave per co-
prire il rischio di responsabili-
ta' civile - 0,4 per cento del
valore iniziale della nave ....

5. Manutenzione e revisioni (ivi compresa la
sostituzione del materiale pesante danneg-
giato - ad esempio, scialuppe, materiale
radio, eccetera. Precisare le spese specia-
li per mezzo di note).
5.1 Ponte ....
5.2 Macchine ....
5.3 Impianto elettrico ....
5.4 Radio/radar ....
B. Spese di immobilizzo

Spese indirette
1. Immobili - Porto di immatricolazione (In-
cludere in queste spese ogni somma che ver-
rebbe versata ad una compagnia marittima
per lo sfruttamento delle navi metereologi-
che per conto dello Stato).

POSTO Ammontare Osservazioni
-----------------------------------------------------------------

a) Immobili:
Valore iniziale .... (al ..... 19....)
Valore residuo .... (al ..... 19....)

b) Equipaggiamento:
Valore iniziale .... (al ..... 19....)
Valore residuo .... (al ..... 19....)

1.1 Ammortamento
a) Immobili (.......%) ....
b) Equipaggiamento (.......%) ....

1.2 Interesse
a) Immobili (.......%) ....
b) Equipaggiamento (.......%) ....

2. Immobilizzi-Nave
a) Nave:
Valore iniziale .... (al ..... 19....)
Valore residuo .... (al ..... 19....)
b) Equipaggiamento:
Valore iniziale .... (al ..... 19....)
Valore residuo .... (al ..... 19....)

2.1 Ammortamento
a) Nave (.......%) ....
b) Equipaggiamento (.......%) ....

2.2 Interesse
a) Nave (.......%) ....
b) Equipaggiamento (.......%) ....

2.3 Assicurazione per "perdita totale" ....

----
Totale delle spese di immobilizzo ....
====

3. Ammortamento, interesse ed assicurazione.

a) Ammortamento delle navi, degli edifici e dell'attrezzatura.
E' indicato qui di seguito, per ogni elemento, il periodo di
ammortamento piu' breve che le Parti concessionarie del dritto di esercizio saranno autorizzate ad utilizzare:
1) Immobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 anni
2) Attrezzatura (al porto di immatricolazione o
sulle navi). . . . . . . . . . . . . . . . . 8 anni
3) Nuove navi . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 anni
b) Interesse.
L'interesse sul valore residuo delle navi, degli immobili e
dell'attrezzatura dovra' essere imputato dalle Parti concessionarie del diritto di esercizio secondo il tasso che e' in vigore per il finanziamento di spese pubbliche della stessa natura.

c) Assicurazione.
Le Parti concessionarie del diritto di esercizio potranno
includere un elemento indicativo per l'assicurazione al tasso massimo annuo di: 0,5 per cento del valore residuo della nave e del suo equipaggiamento, al fine di coprire la perdita totale sino a tale valore.
La perdita parziale della nave e del suo equipaggiamento o i danni
alla nave o al suo equipaggiamento possono essere portati ai diversi posti del paragrafo precedente o, qualora le riparazioni fossero eccezionalmente importanti, al posto 2. B. 2 precedente.
In caso di perdita totale, gli immobilizzi non ancora rimborsati a
titolo di ammortamento (cioe' il valore di ammortamento indicato) saranno considerati come ricuperati dalla parte interessata per tramite di questa assicurazione.

4. Vendita di navi o di equipaggiamento.
Una Parte concessionaria del diritto di esercizio che vende una
nave o l'equipaggiamento sostituendoli con altri, deve dedurre dal prezzo di acquisto di questi ultimi il prezzo di vendita dei precedenti ed aggiunge l'ammontare cosi' ottenuto al valore residuo dei precedenti (ai sensi dell'Accordo), al fine di determinare l'ammontare del nuovo immobilizzo sul quale verra' calcolato l'ammortamento. Una parte concessionaria del diritto di esercizio ha tuttavia la facolta', previo accordo del Consiglio, di adottare un altro metodo per portare in detrazione il prezzo di vendita della vecchia nave o del vecchio equipaggiamento.

5. Costo per il primo esercizio finanziario.
a) Le previsioni di bilancio per le spese del primo esercizio finanziario, dal 1 luglio 1975 al 31 dicembre 1976, ammontano a 6.540.000 lire sterline al tasso di cambio ufficiale delle Nazioni Unite in vigore il 1 ottobre 1974.
b) Le previsioni di bilancio delle spese che dovranno sostenere tutte le parti contraenti nel corso dell'esercizio finanziario sopra menzionato, sulla base di un rimborso delle spese di esercizio al 90 per cento, ammontano a 5.944.500 lire sterline.
c) Le previsioni indicate al paragrafo a) sono state determinate nel modo seguente:
i) spese previste in migliaia di lire sterline:
Spese di Spese di
esercizio immobilizzo Totale
---------------------------------------------------------------------

Francia . . . . . . . . . . . . 1.316 119 1.435
Norvegia/Svezia . . . . . . . . 586 - 586
Paesi Bassi . . . . . . . . . . 638 97 735
Regno Unito . . . . . . . . . . 1.255 75 1.330
URSS. . . . . . . . . . . . . . 2.160 240 2.400




ii) le previsioni di bilancio delle spese sostenute dall'Organizzazione per l'amministrazione dell'Accordo nel corso del primo esercizio finanziario sono:
54.000 lire sterline al tasso di cambio ufficiale delle
Nazioni Unite in vigore il 1 ottobre 1974,
nell'ipotesi che nel corso del primo esercizio finanziario il Consiglio terra' due sessioni di una durata massima di una settimana, vale a dire cinque giorni lavorativi, ciascuna con servizio di interpretazione nelle quattro lingue ufficiali (inglese, francese, spagnolo e russo), se necessario.

6. Garanzia delle spese di immobilizzo.
a) Si presume che le parti contraenti abbiano accettato quanto segue nell'intento di mantenere in esercizio, per la durata dell'Accordo, la rete indicata nell'allegato I:
i) la riparazione da parte del Governo del Regno Unito di due delle sue attuali navi, al prezzo stimato in un milione di lire sterline per nave, secondo la tariffa in vigore nel novembre 1974, e, di conseguenza, il ricupero da parte di questo governo della totalita' delle sue spese di immobilizzo su un periodo di ammortamento di cinque anni;
ii) l'armamento da parte del Governo del Regno di Norvegia di una nave destinata a sostituire la nave attuale, sulla base di un contratto di locazione per cinque anni, avente effetto a partire dal 1 gennaio 1977 e, di conseguenza, il recupero da parte di tale Governo della parte di spese di noleggio dichiarata come facente capo alle spese di immobilizzo valutate in 287.000 lire sterline per anno sulla base dei prezzi in vigore del novembre 1974.
b) Le spese considerate nei capoversi i) e ii) del paragrafo a) precedente saranno ricuperate dai governi interessati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 e del paragrafo 4) dell'articolo 19.
c) Le parti Concessionarie del diritto di esercizio che gestiranno, a titolo dell'Accordo, delle navi in servizio quando avra' termine l'Accordo sulle stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord firmato a Parigi il 25 febbraio 1954, avranno il diritto di includere il proseguimento dell'ammortamento delle loro spese di immobilizzo e dovranno farne la dichiarazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 10.
d) Nonostante le disposizioni dei paragrafi b) e c) precedenti, una Parte concessionarie del diritto di esercizio che ritiri definitivamente una nave dal servizio non potra' pretendere alcun rimborso a titolo di ammortamento o di noleggio di tale nave per la parte del periodo che deve ancora decorrere.

Rapporto Finale

Conferenza dei rappresentanti dei Governi che avevano partecipato alla Conferenza dei Plenipotenziari relativa all'Accordo NAOS (1974)
RAPPORTO FINALE

OMISSIS

RISOLUZIONE N. 2
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
(11 giugno 1975)


La Conferenza,

osservando:
1) l'Accordo di finanziamento collettivo delle stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord e l'Atto finale della Conferenza dei Plenipotenziari in vista della conclusione di un nuovo Accordo di finanziamento collettivo delle stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord (Ginevra, novembre 1974);
2) il fatto che le condizioni richieste per l'entrata in vigore dell'Accordo, che sono precisate nell'articolo 16, non sono state soddisfatte, ma che sembra assai probabile che l'Accordo entri in vigore nel corso dei primi mesi del 1976,
Considerando la necessita' assoluta di mantenere in servizio senza interruzione la rete NAOS,
Notando con soddisfazione che i Governi che saranno Parti interessate sono pronti ad iniziare l'utilizzazione delle navi conformemente alle disposizioni dell'Accordo e dei suoi allegati a partire dal 1 luglio 1975, nonostante il fatto che l'Accordo non sara' ancora entrato in vigore a tale data,
Considerando tuttavia che tali Governi non possono assumersi, da soli, l'onere relativo al costo delle proprie attivita', e che tantomeno l'OMM (Organizzazione Matereologica Mondiale) non puo' assumersi l'onere delle spese amministrative essenziali,
Chiede agli altri Governi di effettuare, il 1 ottobre 1975, un versamento provvisorio conformemente alla scala dei contributi che figura alla lettera e) del paragrafo 1 dell'Allegato III dell'Accordo, sulla base di un terzo delle spese relative alle stazioni, il cui ammontare e' indicato alla lettera b) del paragrafo 5 dell'Allegato III e di effettuare, il 1 aprile 1976, nel caso in cui l'Accordo non fosse entrato in vigore al 1 marzo 1976, un nuovo versamento provvisorio, sulla stessa base;
prega l'OMM (Organizzazione Materiologica Mondiale):
1) di agire, in materia, nel corso del periodo transitorio, uniformandosi il piu' strettamente possibile alle disposizioni dello Accordo e dei suoi Allegati, ed inoltre di provvedere al regolamento delle proprie spese essenziali;
2) di sottoporre alla prima sessione del Consiglio un estratto conto conformemente all'articolo 12 dell'Accordo, prendendo in consi derazione le disposizioni adottate per il periodo transitorio.