Adesione all'accordo di finanziamento collettivo per le stazioni oceaniche dell'Atlantico del Nord, con allegati, adottato a Ginevra il 15 novembre 1974, e sua esecuzione.
Art. 19
ARTICOLO 19.
(Denunzia).
1) Questo Accordo non puo' essere denunciato da una Parte Contraente che dopo essere stato in vigore per questa Parte Contraente durante un periodo di due anni. Qualsiasi denuncia del presente Accordo e' notificata per iscritto al Segretario generale.
2) La denuncia dell'Accordo ha effetto alla fine dell'anno successivo all'anno durante il quale detta denuncia e' stata notificata.
3) Se, nel caso previsto al paragrafo 3) dell'articolo 3, una Parte Contraente non puo' accettare un'interruzione temporanea del programma di una o di piu' stazioni, di cui il Consiglio ha preso nota, essa ha il diritto, se l'interruzione dura sei mesi consecutivi, di denunciare l'Accordo con effetto immediato, nonostante le disposizioni contenute nei paragrafi 1) e 2) del presente articolo.
4) Una Parte Contraente che ha denunciato l'Accordo e' tenuta a pagare i suoi contributi, ivi compresa la sua parte di spese di esercizio, esigibili fino alla data in cui la denuncia ha effetto; e' del pari tenuta a versare la sua parte di spese di immobilizzo che le resta da pagare per il periodo di ammortamento considerato. Tuttavia, nel caso previsto al paragrafo 3) del presente articolo, ed eccettuato il caso di forza maggiore, come tale riconosciuto dal Consiglio, che abbia provocato un'avaria irreparabile ad una nave, una Parte Contraente che denuncia l'Accordo non e' vincolata nei confronti delle Parti Contraenti responsabili dell'interruzione temporanea.
5) Dopo aver ricevuto il preavviso di denuncia, il Segretario generale consulta le altre Parti Contraenti riguardo alle misure che conviene siano prese. Se tali consultazioni non consentono di raggiungere un accordo accettabile per tutte le altre Parti Contraenti, il Segretario generale convoca una sessione del Consiglio affinche' prenda una decisione adeguata.
(Denunzia).
1) Questo Accordo non puo' essere denunciato da una Parte Contraente che dopo essere stato in vigore per questa Parte Contraente durante un periodo di due anni. Qualsiasi denuncia del presente Accordo e' notificata per iscritto al Segretario generale.
2) La denuncia dell'Accordo ha effetto alla fine dell'anno successivo all'anno durante il quale detta denuncia e' stata notificata.
3) Se, nel caso previsto al paragrafo 3) dell'articolo 3, una Parte Contraente non puo' accettare un'interruzione temporanea del programma di una o di piu' stazioni, di cui il Consiglio ha preso nota, essa ha il diritto, se l'interruzione dura sei mesi consecutivi, di denunciare l'Accordo con effetto immediato, nonostante le disposizioni contenute nei paragrafi 1) e 2) del presente articolo.
4) Una Parte Contraente che ha denunciato l'Accordo e' tenuta a pagare i suoi contributi, ivi compresa la sua parte di spese di esercizio, esigibili fino alla data in cui la denuncia ha effetto; e' del pari tenuta a versare la sua parte di spese di immobilizzo che le resta da pagare per il periodo di ammortamento considerato. Tuttavia, nel caso previsto al paragrafo 3) del presente articolo, ed eccettuato il caso di forza maggiore, come tale riconosciuto dal Consiglio, che abbia provocato un'avaria irreparabile ad una nave, una Parte Contraente che denuncia l'Accordo non e' vincolata nei confronti delle Parti Contraenti responsabili dell'interruzione temporanea.
5) Dopo aver ricevuto il preavviso di denuncia, il Segretario generale consulta le altre Parti Contraenti riguardo alle misure che conviene siano prese. Se tali consultazioni non consentono di raggiungere un accordo accettabile per tutte le altre Parti Contraenti, il Segretario generale convoca una sessione del Consiglio affinche' prenda una decisione adeguata.