Aumento della indennita' di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti.
Art. 1.
L'indennita' di accompagnamento, goduta dai ciechi civili assoluti, in virtu' della legge 28 marzo 1968, n. 406, e successive modificazioni, a partire dal 1 gennaio 1982 viene equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera A-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.((1))
Per gli anni 1979, 1980 e 1981, l'indennita' attualmente goduta dai ciechi assoluti civili viene rispettivamente elevata a lire 120 mila, a lire 180 mila ed a lire 232 mila mensili.
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 4 maggio 1983, n. 165 ha disposto (con l'art. 1) che:
"L'articolo 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1979, n. 682, deve intendersi nel senso che l'equiparazione, a partire dal 1 gennaio 1982, della indennita' di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta l'estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennita' e delle relative modalita' di adeguamento automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella E, lettera A-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra".
La L. 4 maggio 1983, n. 165 ha disposto (con l'art. 1) che:
"L'articolo 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1979, n. 682, deve intendersi nel senso che l'equiparazione, a partire dal 1 gennaio 1982, della indennita' di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta l'estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennita' e delle relative modalita' di adeguamento automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella E, lettera A-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra".