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Aumento della indennita' di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


L'indennita' di accompagnamento, goduta dai ciechi civili assoluti, in virtu' della legge 28 marzo 1968, n. 406, e successive modificazioni, a partire dal 1 gennaio 1982 viene equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera A-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.((1))
Per gli anni 1979, 1980 e 1981, l'indennita' attualmente goduta dai ciechi assoluti civili viene rispettivamente elevata a lire 120 mila, a lire 180 mila ed a lire 232 mila mensili.
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 4 maggio 1983, n. 165 ha disposto (con l'art. 1) che:
"L'articolo 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1979, n. 682, deve intendersi nel senso che l'equiparazione, a partire dal 1 gennaio 1982, della indennita' di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta l'estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennita' e delle relative modalita' di adeguamento automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella E, lettera A-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra".

Art. 2.


Al maggior onere conseguente all'applicazione della presente legge, valutato in lire 29 miliardi nell'anno finanziario 1979 e in lire 55 miliardi nell'anno finanziario 1980, si fa fronte, quanto al 1979, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando una quota dell'accantonamento destinato a: interessi sulle obbligazioni da emettere per il consolidamento delle passivita' a breve delle aziende del gruppo IRI, e quanto al 1980, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando una quota dell'accantonamento destinato a: precariato universitario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1979
PERTINI COSSIGA - ROGNONI - PANDOLFI - ANDREATTA - ALTISSIMO Visto, il Guardasigilli: MORLINO