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Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 682, in materia di indennita' di accompagnamento ai ciechi civili assoluti.

Art. 1.


L'articolo 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1979, n. 682, deve intendersi nel senso che l'equiparazione, a partire dal 1 gennaio 1982, della indennita' di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta l'estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennita' e delle relative modalita' di adeguamento automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella E, lettera A-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.