Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennita' per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza.
Art. 7.
Le norme di cui ai precedenti articoli valgono, in quanto applicabili, anche per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato.