Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennita' per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza.
Art. 5.
Gli articoli 3 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, sono abrogati.
Le somme riscosse a titolo di tributi, diritti e compensi dal personale delle capitanerie di porto in base alle norme elencate nel comma precedente ed alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono integralmente versate al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.