N NORME. red.it

Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennita' per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 11 luglio 1980, n.312))
((4))
AGGIORNAMENTO (4)


La L. 11 luglio 1980, n.312 ha disposto (con l'art. 173, comma 1) che con effetto dalle date di attribuzione degli stipendi di cui alla presente legge e' soppresso il presente articolo.

Art. 2.



A decorrere dal 1° gennaio 1973, sono soppresse per i militari indicati nell'articolo 1 le indennita', i compensi e gli emolumenti elencati nell'allegata tabella 2.

Art. 3.



A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le somme dovute da enti non statali e da privati per i servizi a richiesta ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1952, n. 337, e degli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 963, sono versate al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.
Ai militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che svolgono i servizi di cui al precedente comma fuori dell'ordinaria residenza spettano i soprassoldi e le indennita' previsti, rispettivamente, dall'articolo 2, lettere b) e c), della legge 29 marzo 1952, n. 337, e dall'articolo 1, lettere c) e d), della legge 27 dicembre 1953, n. 963.
La differenza tra le somme affluite in Tesoreria ai sensi del primo comma del presente articolo e la spesa relativa alla corresponsione dei soprassoldi ed indennita' di cui al precedente comma per i servizi svolti fuori dell'ordinaria residenza e' assegnata con decreto del Ministro per il tesoro a favore di appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti, per essere destinata all'assistenza degli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per il tramite delle apposite opere nazionali di assistenza.

Art. 4.



I proventi delle visite medico-fiscali eseguite da ufficiali medici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° marzo 1965, n. 122, nonche' quelli dovuti da enti mutualistici e assicurativi per i ricoveri a loro carico in ospedali militari ed infermerie autonome o presidiarie, sono versati integralmente al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.
Per le visite medico-fiscali, a carico di privati, agli ufficiali medici sono dovuti i compensi nelle misure previste dall'articolo 5 della citata legge 1° marzo 1965, n. 122.
Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 6 della legge 1° marzo 1965, n. 122, ed il relativo decreto ministeriale di attuazione 13 ottobre 1965.

Art. 5.



Gli articoli 3 e 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, sono abrogati.
Le somme riscosse a titolo di tributi, diritti e compensi dal personale delle capitanerie di porto in base alle norme elencate nel comma precedente ed alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, sono integralmente versate al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.

Art. 6.



Restano ferme le disposizioni della legge 27 maggio 1970, n. 365, salvo per quanto concerne le misure dell'indennita' di impiego operativo stabilite dalla colonna 3 della tabella VIII allegata alla predetta legge che, per il personale militare che fruisce di assegno perequativo pensionabile, sono ridotte del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1973.
Restano altresi' ferme le disposizioni del capo III del titolo I del regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni, degli articoli 2 e 4 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1902, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 215, e successive modificazioni, della legge 11 aprile 1967, n. 233, degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807.
Per la determinazione delle misure e delle modalita' di corresponsione delle indennita' e degli assegni previsti dalle disposizioni sottoelencate varra' quanto stabilito con il decreto del Presidente della Repubblica da emanare per il personale civile: legge 27 maggio 1959, n. 324 (indennita' al personale in servizio presso i centri meccanografici); legge 9 luglio 1967, n. 563 (indennita' di rischio per maneggio, trasporto o conservazione di sostanze pericolose); legge 5 febbraio 1965, n. 26 (indennita' di speciale responsabilita' per maneggio valori di cassa); regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, e legge 7 ottobre 1957, n. 969 (assegni ai palombari, sommozzatori e rispettive guide); legge 28 marzo 1968, n. 416 (indennita' di rischio da radiazioni).

Art. 7.



Le norme di cui ai precedenti articoli valgono, in quanto applicabili, anche per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato.

Art. 8.



L'indennita' mensile d'istituto di cui alle tabelle 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e' stabilita a decorrere dal 1 luglio 1973, per i gradi e le qualifiche indicati nelle allegate tabelle 3 e 4.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 dicembre 1973, n.926)).

Art. 9.



L'indennita' di istituto spetta nella misura di cui alla classe A delle allegate tabelle 3 e 4 al personale celibe nonche' ai coniugati e vedovi con prole, fruenti di alloggio gratuito.
L'indennita' di istituto spetta nella misura di cui alla classe B delle stesse tabelle, al personale senza alloggio gratuito che sia coniugato o vedovo con prole.
La misura dell'indennita' mensile di istituto e' aumentata del dieci per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestati e del venti per cento al compimento del quarto sessennio. In ogni caso l'aumento percentuale sessennale spettante al personale di cui al primo e secondo comma del presente articolo e' calcolato sulle misure indicate alla classe A di cui alle menzionate tabelle 3 e 4, ferma restando la differenza in piu' risultante dalle stesse tabelle a favore del personale coniugato.
Ai fini dell'attribuzione dell'indennita' mensile di istituto e dei relativi aumenti percentuali, e' consentito il cumulo del servizio prestato anche presso altre forze o corpi armati, da ufficiali, da sottufficiali e da militari di truppa non in servizio di leva.
L'indennita' mensile per servizio di istituto prevista per i commissari e' corrisposta nella misura di due terzi, alle ispettrici di polizia e, nella misura di un terzo, alle assistenti di polizia.
Le misure giornaliere dell'indennita' mensile d'istituto, ove occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nel presente articolo.

Art. 10.



L'indennita' di istituto nella misura prevista dal precedente articolo, nonche' dalle tabelle 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, nella parte in cui le suddette tabelle non sono state modificate dalla presente legge, e' pensionabile limitatamente all'importo di lire 30.000.
La predetta indennita' e' valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, nonche' agli effetti dell'assegno alimentare. (2)((3))
AGGIORNAMENTO (2)


La L. 28 aprile 1975, n.135 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "A decorrere dal 1 febbraio 1975, la quota pensionabile della indennita' mensile per servizio di istituto, prevista dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, e' elevata a lire 55.000".

AGGIORNAMENTO (3)


La L. 15 novembre 1975, n.572 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Corpo degli agenti di custodia, al Corpo delle guardie forestali, nonche' per i funzionari di pubblica sicurezza e per le ispettrici e le assistenti del Corpo di polizia femminile, cessati dal servizio anteriormente al 1 febbraio 1975, la quota pensionabile dell'indennita' mensile per i servizi di istituto prevista dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, e' elevata a L.
55.000 mensili".

Art. 11.



All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973, valutato in complessive lire 171.500 milioni (lire 132.000 milioni per le norme di cui agli articoli da 1 a 7 e lire 39.500 milioni per le norme di cui agli articoli da 8 a 10) si provvede:
per lire 54.700 milioni, mediante riduzione dei seguenti capitoli dei sottoindicati stati di previsione per il medesimo esercizio: n. 2011 (milioni 1.285), n. 2012 (milioni 1.931), n. 2032 (milioni 577,6), n. 2033 (milioni 6.000), n. 2203 (milioni 680), n. 2301 (milioni 1.560), n. 2302 (milioni 88), n. 2307 (milioni 400), n. 2401 (milioni 2.000), n. 2405 (milioni 1.112), n. 3021 (milioni 1.000), n.
3502 (milioni 5.000), n. 3504 (milioni 5.064,9), n. 3506 (milioni 4.748,4) e n. 4501 (milioni 1.500) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa; n. 1207 (milioni 100), n. 1212 (milioni 50), n. 1218 (milioni 50) e n. 1219 (milioni 50) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze; n. 1459 (milioni 300), n. 1466 (milioni 500), n. 1467 (milioni 500) e n. 1468 (milioni 200) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e n. 3523 (milioni 20.003,1) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;
per il rimanente importo di lire 116.800 milioni mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 5157 del citato stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
In corrispondenza della riduzione di lire 116.800 milioni di cui al comma precedente viene aumentata, di pari importo, la quota parte dello stanziamento autorizzato per l'anno finanziario 1973 con l'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 febbraio 1973, n. 18.
All'onere netto relativo all'anno finanziario 1974, valutato in lire 211.000 milioni, di cui lire 132.000 milioni per le norme di cui agli articoli da 1 a 7 e lire 79.000 milioni per le norme di cui agli articoli da 8 a 10 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Lussemburgo - Ambasciata d'Italia, addi' 27 ottobre 1973
LEONE RUMOR - TANASSI - TAVIANI - LA MALFA - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Tabelle

TABELLA 1

ASSEGNO PEREQUATIVO PENSIONABILE AL PERSONALE MILITARE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA, DELL'AERONAUTICA E DEI CORPI DELLA GUARDIA DI FINANZA, DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA E DEGLI AGENTI DI CUSTODIA


Parte di provvedimento in formato grafico




TABELLA 2

INDENNITA' SOPPRESSE PER IL PERSONALE MILITARE CHE FRUISCE DI ASSEGNO PEREQUATIVO PENSIONABILE


Parte di provvedimento in formato grafico




TABELLA 3 ((2))

INDENNITA' MENSILE D'ISTITUTO PER IL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DEI CORPI DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEGLI AGENTI DI CUSTODIA


Parte di provvedimento in formato grafico




TABELLA 4 ((2))

INDENNITA' MENSILE D'ISTITUTO PER I FUNZIONARI
DI PUBBLICA SICUREZZA


Parte di provvedimento in formato grafico



---------------

AGGIORNAMENTO (2)


La L. 28 aprile 1975, n.135 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " A decorrere dal 1 febbraio 1975, le misure dell'indennita' mensile per servizio di istituto previste nelle tabelle numeri 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , nelle parti successivamente rimaste immodificate, nelle tabelle 3 e 4 allegate alla legge 27 ottobre 1973, n. 628 , e dalla legge 22 dicembre 1973, n. 926 , sono aumentate di lire 25.000".