Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennita' per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza.
Art. 2.
A decorrere dal 1° gennaio 1973, sono soppresse per i militari indicati nell'articolo 1 le indennita', i compensi e gli emolumenti elencati nell'allegata tabella 2.