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Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.

Art. 22.

(Provvedimenti per il completamento delle reti idrauliche ed irrigue e per facilitare l'utilizzazione delle acque irrigue)


Ai consorzi di bonifica, ai consorzi di irrigazione, agli enti autorizzati ad operare nei territori montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, ((agli enti di colonizzazione)) od enti di sviluppo che assumano, su richiesta dei proprietari interessati, l'esecuzione delle opere previste dall'articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concesse anticipazioni e liquidazioni sui contributi statali relativi a tali opere nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.
Il Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura, puo' ordinare l'esecuzione coattiva delle opere occorrenti per completare la funzionalita' di reti idrauliche ed irrigue, ove i proprietari non intendano eseguirle. Ove occorra, per il buon uso delle acque ai fini dell'irrigazione, puo' essere disposto il riordino della distribuzione irrigua nell'ambito dei singoli comprensori. La realizzazione delle opere e' affidata ai consorzi od agli enti di cui al precedente comma.
Per facilitare l'utilizzazione dell'acqua a scopo irriguo, potranno essere corrisposti contributi nelle spese consortili di esercizio fino ad un massimo del 40 per cento della spesa stessa, finche' l'estensione dell'irrigazione non consenta l'economico impiego dell'acqua e comunque per non oltre 5 anni dall'inizio dell'esercizio irriguo nel territorio interessato.