Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.
Art. 8.
(Interventi a sostegno di iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dei prodotti)
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a promuovere e favorire iniziative per la difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici, sussidiando l'esecuzione di operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di tali prodotti da parte di cooperative e loro consorzi, di associazioni di produttori agricoli, di enti di sviluppo o di altri enti particolarmente qualificati. A tal fine puo' concedere un concorso negli interessi dei prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori agricoli conferenti nella misura massima del 5 per cento della somma mutuata, nonche' contributi fino al 90 per cento delle spese complessive di gestione.