N NORME. red.it

Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.

Art. 21.

(Concorso statale nella spesa di esecuzione delle opere di bonifica e di bonifica montana)


Sono poste a totale carico dello Stato, oltre le opere gia' previste dalle vigenti disposizioni:
a) le opere di provvista e di adduzione di acqua destinata ad irrigazione e di acque potabile quando interessi l'intero comprensorio od una parte rilevante di esso;
b) i collettori principali delle acque di scolo e gli impianti necessari per la loro funzionalita';
c) le opere stradali di preminente interesse per il comprensorio di bonifica purche' necessarie a valorizzare le trasformazioni attuate o in corso;
d) i ripristini di opere pubbliche di bonifica, danneggiate o distrutte da eccezionali calamita' naturali o avversita' atmosferiche.
Per le altre opere di bonifica e di bonifica montana di competenza statale le aliquote di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono elevate rispettivamente dal 75 al 78, dall'87,50 al 91, dall'84 all'88 e dal 92 al 95 per cento.