Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 31.
I lavoratori indicati nel precedente art. 2, in servizio alla data
del 1 gennaio 1949 e che non abbiano esercitato il diritto di opzione per la conservazione dei precedente trattamento previdenziale a norma del contratto collettivo 5 febbraio 1949, sul "trattamento di fine lavoro" dei lavoratori di aziende elettriche italiane, o che non abbiano ottenuto dalle aziende la liquidazione definitiva di cui all'accordo collettivo integrativo 13 luglio 1949, sono iscritti obbligatoriamente al Fondo, con effetto dalla predetta data del 1 gennaio 1949.
Possono essere iscritti al Fondo anche i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge i quali, essendosi valsi del diritto di opzione, di cui al precedente comma, comunichino alle aziende di rispettiva appartenenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di rinunciare alla opzione stessa.
Art. 32.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 17 MARZO 1965, N. 144))
Art. 33.
Le quote di pensione relative al periodo 1 gennaio 1949-31 dicembre 1953 concernenti pensioni liquidate con decorrenza da data compresa nel periodo stesso, sono ridotte del 10 per cento.
La stessa riduzione deve essere operata sull'ammontare delle indennita' la cui concessione sia causata da eventi verificatisi nel suddetto periodo.
Art. 34.
In termine di cui all'art. 28 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge anziche' da quella degli eventi in essa contemplati, quando gli eventi medesimi siansi verificati anteriormente alla predetta data di entrata in vigore della legge.
Art. 35.
Gli iscritti o i superstiti che abbiano conseguito o conseguano diritto a pensione a carico del Fondo ed abbiano, anteriormente al 1 gennaio 1949, maturato diritto a pensione in base alle norme dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, percepiranno, a partire dalla data di decorrenza della pensione a carico del Fondo, questa ultima pensione decurtata delle somme loro corrisposte, dalla medesima data, direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a titolo di pensione nell'assicurazione obbligatoria predetta, per la quota relativa al periodo lavorativo espletato presso aziende elettriche tenute all'assicurazione del personale a norma della presente legge.
La pensione a carico del Fondo sara' inoltre decurtata delle anticipazioni eventualmente corrisposte dalle aziende a titolo previdenziale.
Per quegli iscritti o superstiti che abbiano maturato o maturino diritto a percepire dal Fondo l'indennita' una volta tanto, anziche' la pensione, la decurtazione di cui al precedente comma verra' operata sull'ammontare di detta indennita'.
Il Comitato di cui al precedente art. 5 stabilira' le modalita' secondo le quali il Fondo dovra' recuperare le anticipazioni concesse dalle aziende a titolo previdenziale, nonche' i ratei di pensione corrisposti direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale agli iscritti e al superstiti che, posteriormente al 31 dicembre 1948, abbiano maturato diritto a pensione in base alle norme dell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, per la quota relativa al periodo lavorativo espletato presso aziende elettriche tenute all'assicurazione del personale a norma della presente legge.
Ove le prestazioni corrisposte in base alla presente legge non siano sufficienti a coprire l'ammontare delle anticipazioni concesse dalle aziende, il maggior importo delle anticipazioni stesse resta a carico delle aziende medesime.
Art. 36.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a prelevare dal Fondo di cui alla presente legge, per trasferirla all'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, la differenza tra l'ammontare degli oneri derivanti ad essa assicurazione, al netto del concorso dello Stato, per le pensioni spettanti a decorrere dal 1 gennaio 1949 al lavoratori provenienti dalla categoria degli elettrici gia' pensionati alla data suddetta, nonche' per le quote di pensione corrisposto a decorrere dalla stessa data agli iscritti all'articolo 35, e l'ammontare delle contribuzioni afferenti al periodo anteriore al 1 gennaio 1949 per l'assicurazione generale obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti in favore degli iscritti al Fondo elettrici di cui all'art. 38.
Tale differenza sara' ammortizzata in un periodo di dieci anni con annualita' costanti posticipate, al tasso del 4,50 per cento annuo.
La differenza stessa - qualora non resti capienza nei contributi dovuti al Fondo, detratti quelli annualmente necessari a coprire gli oneri del Fondo stesso - dovra' essere versata dalle aziende secondo modalita' che saranno stabilite dal Comitato di cui al precedente art. 5.
Art. 37.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende verseranno i contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 10, relativi alle retribuzioni corrisposte agli iscritti rispettivamente dal 1 gennaio 1949 e dallo inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della legge 4 agosto 1955, n. 692, alla data di entrata in vigore della presente legge, dopo averne detratto:
a) l'importo dei contributi che, nei periodi di cui al precedente comma, esse hanno gia' versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, relativamente agli iscritti medesimi, per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e per l'assistenza di malattia ai pensionati dell'assicurazione stessa.
Detto importo di contributi dovra' essere trasferito dall'Istituto al Fondo;
b) l'ammontare di eventuali anticipazioni corrisposte a titolo previdenziale agli iscritti di cui all'art. 38 che abbiano acquisito diritto a prestazioni dal Fondo nel periodo suddetto, osservata la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 35.
Art. 38.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende invieranno all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo, un elenco dei propri dipendenti nonche' degli ex dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 31 dicembre 1948, per i quali sussista l'obbligo della iscrizione al Fondo, con indicazione delle generalita' complete, della data di decorrenza della iscrizione al Fondo, dell'eventuale anzianita' riconosciuta al sensi del precedente art. 32, nonche' dell'ammontare delle retribuzioni ad essi corrisposte a partire dal 1 gennaio 1949.
Art. 39.
Con l'entrata in vigore della presente legge le aziende rimangono esonerate dalle prestazioni previdenziali previste dai contratti di lavoro nei confronti degli iscritti al Fondo, anche se relative a periodi di servizio prestato anteriormente al 1 gennaio 1949.
Art. 40.
Per quanto non e' contemplato dalla presente legge, si intendono richiamate, in quanto applicabili, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni.
In particolare si intendono richiamate, in quanto applicabili:
a) le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per la prevenzione e la cura, della invalidita';
b) la norma contenuta nell'art. 22 della legge 4 aprile 1952, n. 218, per le prestazioni ed i contributi, concernente anche i privilegi e le esenzioni fiscali;
c) le norme contenute negli articoli 23 e 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218, intendendosi sostituito, per quanto concerne la devoluzione dei proventi delle pene pecuniarie, il Fondo istituito con la presente legge al Fondo adeguamento pensioni;
d) le norme concernenti la prescrizione dei contributi e delle prestazioni;
e) le norme contenute negli articoli 97, 98 e 99 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, per la disciplina dei ricorsi e delle controversie relative ai provvedimenti concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge ed, in genere, l'attuazione delle disposizioni della legge stessa, intendendosi sostituito al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Comitato amministratore del Fondo, previsto dall'art. 5 della presente legge.
Art. 1.
((Il Fondo istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con effetto dal 1 gennaio 1949, a decorrere dalla data d'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica assume la denominazione di "Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e dalle aziende elettriche private. Il Fondo costituisce una, gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed ha, lo scopo di provvedere al trattamento per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, operai ed impiegati, dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e da aziende elettriche private)).
Art. 2.
Al Fondo sono iscritti obbligatoriamente, dopo aver superato il periodo di prova e con effetto dalla data di assunzione, i lavoratori delle aziende elettriche private con almeno 15 dipendenti, che siano addetti ai servizi tecnici, amministrativi e commerciali relativi all'esercizio degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, nonche' gli addetti ad uffici permanenti di studio e progettazione di nuove costruzioni.
L'iscrizione al Fondo dei lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti, addetti ai servizi od uffici di cui al precedente comma, e' disposta dal Comitato, di cui all'art. 5, per tutti i dipendenti di ogni singola azienda, su richiesta dell'azienda stessa e dei lavoratori da essa dipendenti.
Le aziende, il cui personale sia iscritto al Fondo, ai sensi e per gli effetti della presente legge, sono obbligate a mantenere l'iscrizione anche nell'ipotesi che intervengano successive variazioni nell'entita' numerica del personale stesso e ad iscrivere inoltre i lavoratori che vengano da esse assunti anche successivamente alle intervenute variazioni.
Art. 3.
Sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione al Fondo i lavoratori aventi qualifica di dirigente, nonche':
a) i lavoratori cui sono affidati incarichi che non richiedano esclusivita' e continuita' di prestazione a favore delle aziende;
b) i lavoratori espressamente assunti per lavori di carattere eccezionale o transitorio di costruzione o di manutenzione straordinaria. Tali lavoratori, ove siano adibiti ai servizi od uffici indicati nell'art. 2, primo comma, per un periodo continuativo di tempo superiore a quello stabilito come periodo di prova, sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza a decorrere dalla data di assegnazione ai servizi medesimi.
Per gli apprendisti si applicano le norme di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25.
Art. 4.
A decorrere dal 1 gennaio 1949, per i servizi prestati presso le aziende indicate al precedente art. 2, il trattamento di cui alla presente legge assorbe e sostituisce i trattamenti di previdenza per invalidita', vecchiaia e superstiti previsti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dagli altri provvedimenti modificativi ed integrativi dello stesso.
Art. 5.
((Il Fondo e' amministrato da un Comitato, del quale fanno parte: a) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che lo presiede; b) il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) un funzionario del Ministero del tesoro; d) cinque rappresentanti dei datori di lavoro, di cui quattro designati dall'ENEL ed uno designato dall'organizzazione sindacale delle aziende elettriche private; e) cinque rappresentanti degli iscritti al Fondo designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori; f) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. I membri predetti sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati allo scadere del quadriennio. In caso di assenza i membri del Comitato sono sostituiti dai rispettivi membri supplenti nominati con lo stesso decreto)).
Art. 6.
Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, spetta al Comitato di cui al precedente art. 5:
a) esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi dovuti al Fondo;
b) deliberare sui ricorsi riguardanti le prestazioni e i contributi;
c) dare parere sulle questioni che possano sorgere nell'applicazione della presente legge;
d) esaminare ed esprimere parere sui bilanci annuali e sui bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo.
e) formulare proposte ed esprimere pareri in merito all'impiego dei capitali di pertinenza del Fondo. (1)
((f) fare proposte in ordine alla determinazione dei contributi dovuti al Fondo)).
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".
La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".
Art. 7.
Le funzioni di sindaci nei confronti del Fondo sono esercitate dal Collegio sindacale di cui all'art. 18 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato con il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436.
Art. 8.
((Il Fondo, di cui al precedente art. 1, e' ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione. Presso la gestione del Fondo e' costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di due annualita' delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca. L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima costituzione, pari all'importo di due annualita' di pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1964)).((2))
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 17 marzo 1965, n. 144 ha disposto (con l'art. 4 comma 1) che tale modifica ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1965.
Il D.P.R. 17 marzo 1965, n. 144 ha disposto (con l'art. 4 comma 1) che tale modifica ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1965.
Art. 9.
I contributi da versarsi per il trattamento di previdenza, di cui alla presente legge, sono i seguenti:
a) un contributo, a carico dell'azienda, pari alle seguenti aliquote percentuali delle retribuzioni degli iscritti:
per il periodo dal 1 gennaio 1949 al 31 dicembre 1955, 9 per cento;
per il periodo dal 1 gennaio 1956 al 31 dicembre 1958, 12 per cento;
per il periodo dal 1 gennaio 1959 al 31 dicembre 1963, 14,50 per cento;
per il periodo dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1968, 16,50 per cento;
per il periodo dal 1 gennaio 1969 al 31 dicembre 1973, 17,50 per cento;
per il periodo dal 1 gennaio 1974 al 31 dicembre 1978, 18 per cento;
per gli anni successivi, 19 per cento;
b) un contributo, a carico dell'iscritto, pari al 4 per cento della retribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 1949.
((COMMA ABROGATO CON DALLA L. 17 MARZO 1965, N. 144)).
Il Fondo e' anche alimentato dagli interessi sulle disponibilita'
di esso, da donazioni, lasciti e da qualsiasi altro provento spettante al Fondo per qualsiasi titolo, comprese le multe e le ammente.
Art. 10.
Dalla data di inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della legge 4 agosto 1955, n. 692, le aziende ed i lavoratori iscritti al Fondo sono tenuti a versare al Fondo stesso, in aggiunta ai contributi di cui al precedente art. 9, quelli previsti dalla richiamata legge per l'assistenza di malattia ai pensionati di invalidita', vecchiaia e superstiti.
Art. 11.
Entro il 31 dicembre 1962, il contributo di cui al precedente art. 9 puo' essere variato, in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 5.
Art. 12.
Le aziende hanno l'obbligo di provvedere al versamento dei contributi indicati nel precedente art. 9 sia per la parte a loro carico sia per quella a carico dei lavoratori, e sono autorizzate a rivalersi del contributo a carico di questi ultimi mediante trattenute sulla retribuzione ad essi spettante.
Art. 13.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 16 SETTEMBRE 1996, N. 562))
Art. 14.
((La retribuzione soggetta a contributo e' costituita: a) dal minimo di stipendio o paga della categoria cui l'iscritto appartiene; b) dall'indennita' di contingenza c) dagli aumenti per anzianita'; d) dall'indennita' di mensa e aggiuntiva di mensa e) dalla tredicesima mensilita'; f) dalla quattordicesima corresponsione nell'anno. Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di contratto, in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno essere commisurati all'intera retribuzione mensile che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio. La retribuzione cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo e' quella soggetta a contributo, determinate a norma del secondo comma dell'articolo 17)). ((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".
La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".
Art. 15.
Ogni cinque anni l'Istituto nazionale della previdenza sociale compila il bilancio tecnico del Fondo e lo sottopone al Comitato di cui al precedente art. 5, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il primo bilancio tecnico sara' compilato sulla base della situazione accertata alla data del 31 dicembre 1955.
Art. 16.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079 ))
Art. 17.
((L'ammontare annuo della pensione e' pari a tanti trentacinquesimi dell'80 per cento della retribuzione annua per la quale e' stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo, fino ad un massimo di trentacinque. La retribuzione annua di cui al comma precedente va determinata ragguagliandogli elementi della retribuzione alla media dell'ultimo semestre per il quale e' stato versato il contributo ad Fondo. L'ammontare annuo della pensione e' maggiorato del 10 per cento per ogni figlio a carico del pensionato di eta' non superiore ai 18 anni, o ai 21 se studente, o di eta' superiore se inabile al lavoro. Nel caso di invalidita' per causa di servizio la relativa pensione non potra' essere inferiore alle seguenti percentuali della retribuzione annua, per la quale e' stato versato il contributo al Fondo, determinata secondo quanto previsto nel secondo comma del presente articolo: a) 50 per cento della retribuzione fino ad una anzianita' contributiva inferiore agli anni 12 nel caso di invalidita' di grado pari o inferiore al 90 per cento b) 80 per cento della retribuzione per una anzianita' contributiva pari o superiore agli anni 12, nel caso di invalidita', di grado pari o inferiore al 90 per cento; c) 100 per cento della retribuzione, qualunque sia l'anzianita' contributiva, nel caso di invalidita' di grado superiore al 90 per cento. L'iscritto con almeno 25 anni di contribuzione al Fondo, il quale cessi dal servizio non per invalidita' prima del compimento del 65° anno di eta', se uomo e del 63° se donna, ma rispettivamente dopo il compimento del 60° anno e del 58° anno, ha diritto alla liquidazione anticipata della pensione di anzianita' con le seguenti riduzioni: del 21 per (cento, ove l'iscritto non abbia compiuto i 61 anni se uomo, ed i 59 se donna; del 17 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 61 anni se uomo, ed i 59 se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 62 ed i 60 anni del 13,50 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 62 anni se uomo, ed i 60 anni se donna, ma non ancora rispettivamente, i 63 ed i 61 anni del 10,50 per cento ove l'iscritto abbia compiuto i 63 anni se uomo, ed i 61 se donna, ma non ancora rispettivamente, i 64 ed i 62 anni; del 7,50 per cento, ove l'iscritto abbia compiuto i 64 anni se uomo, ed i 62 se donna, ma non ancora, rispettivamente, i 65 ed i 63. Le riduzioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga dopo il compimento del 35° anno di contribuzione. Ogni anno di contribuzione oltre il 35°, che l'iscritto possa far valere anteriormente al compimento del 60° anno di eta' se uomo e del 58° se donna, dara' diritto ad una maggiorazione della pensione nella misura dell'1 per cento, fino ad un massimo del 10 per cento. L'iscritto che cessi dal servizio con almeno 40 anni di anzianita' contributiva se uomo, o 37 se donna, ha diritto alla liquidazione della pensione per anzianita', anche se non abbia compiuto rispettivamente il 60° ed il 58° anno di eta'. I periodi di contribuzione che l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, derivanti da versamenti volontari a totale suo carico o da periodi di lavoro non riconosciuti utili agli effetti delle prestazioni del Fondo, danno diritto alle prestazioni previste all'articolo 5 della, legge 12 agosto 1962, n. 1338)). ((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".
La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".
Art. 18.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079 ))
Art. 19.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079 ))
Art. 20.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079 ))
Art. 21.
((Le pensioni di invalidita' o di anzianita', liquidate a norma del precedente articolo 17, non possono essere di ammontare inferiore a lire 260.000 annue, escluse le maggiorazioni per i figli a carico. Le pensioni ai superstiti, di cui all'articolo 20, non possono essere inferiori al predetto ammontare ridotto nelle misure percentuali fissate nello stesso articolo 20. In ogni caso le pensioni di cui ai comma precedenti non possono essere di importo inferiore al minimo previsto nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, maggiorate dei 10 per cento)). ((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".
La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".
Art. 22.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079))
Art. 23.
((Cessa il diritto alla pensione: a) per il coniuge, quando contragga nuovo matrimonio; b) per il vedovo quando sia venuto meno lo stato di inabilita'; c) per i figli, quando abbiano superato l'eta' di 18 anni (21 se studenti) o sia venuto meno lo stato di inabilita' e per le figlie, anche prima degli anni 18, quando contraggano matrimonio. Alla vedova che cessa dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno una tantum pari a due annualita' di pensione)). ((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".
La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".
Art. 24.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079 ))
Art. 25.
((L'ammontare della pensione annua viene ripartito in 13 quote mensili, delle quali una da corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie)). ((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".
La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".
Art. 26.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079))
Art. 27.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079 ))
Art. 28.
L'iscritto che, senza aver maturato diritto a pensione, cessi dal prestare servizio o passi nella categoria dirigenti, puo' conservare la sua iscrizione al Fondo sempreche' abbia almeno un anno di contribuzione e ne faccia richiesta, a pena di decadenza, entro un anno dalla cessazione dal servizio o dal passaggio nella categoria dirigenti.
Puo' conservare l'iscrizione al Fondo anche l'iscritto che ottenga dall'azienda elettrica da cui dipende un periodo di sospensione del rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti dei contratti collettivi di lavoro, vigenti all'epoca della concessione, sempreche' abbia almeno un anno di contribuzione, e ne faccia richiesta a pena di decadenza entro un anno dalla data in cui ha ottenuto la concessione di cui sopra.
L'iscritto che intenda avvalersi della facolta' prevista nei due comma precedenti dovra' versare un contributo trimestrale pari a quello dovuto (complessivamente dalla azienda e dal dipendente) per un lavoratore in servizio di categoria ed anzianita' pari a quella che l'iscritto aveva al momento della cessazione dal servizio, del passaggio nella categoria dirigenti o della concessione della sospensiva del rapporto. L'iscritto conservera' il diritto a tutte le prestazioni previste dalla presente legge riferite alla retribuzione sulla quale avra' pagato il contributo antecedente all'evento che ha dato diritto alla prestazione. (1)((4))
L'iscritto che alla cessazione dal servizio o all'atto del passaggio nella categoria dirigenti abbia gia' raggiunto almeno quindici anni di contribuzione o raggiunga tale limite con i successivi versamenti volontari di cui al comma precedente, puo' chiedere, entro un anno dalla cessazione dal servizio, o dal passaggio nella categoria dirigenti, o dal raggiungimento del limite di contribuzione suddetto, di sospendere i versamenti medesimi conservando, anche in tal caso, il diritto a tutte le prestazioni stabilite dalla presente legge.
L'iscrizione al Fondo e assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti non possono in nessun caso coesistere per gli stessi periodi di tempo e per uno stesso rapporto di lavoro ne' puo' effettuarsi la contemporanea prosecuzione volontaria dell'iscrizione e dell'assicurazione predette.
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".
La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".
AGGIORNAMENTO (4)
Il D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 562 ha disposto (con l'art. 3 comma 14) che "Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 28 e dal primo comma dell'art. 29 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e in deroga a quanto ivi previsto, la posizione assicurativa e' trasferita al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in applicazione dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, a domanda degli iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, o dei loro superstiti quando non sia stata gia' liquidata la pensione a carico del Fondo stesso."
Il D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 562 ha disposto (con l'art. 3 comma 14) che "Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 28 e dal primo comma dell'art. 29 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e in deroga a quanto ivi previsto, la posizione assicurativa e' trasferita al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in applicazione dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, a domanda degli iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, o dei loro superstiti quando non sia stata gia' liquidata la pensione a carico del Fondo stesso."
Art. 29.
Ove l'iscritto che, senza aver maturato diritto a pensione, cessi dal prestare servizio o passi nella categoria dirigenti, non possa o non voglia avvalersi delle facolta' indicate nei precedenti articoli 27 e 28 oppure, dopo essersi avvalso delle facolta' di cui al medesimo art. 28, sospenda i versamenti per piu' di un anno, e' provveduto a cura del Fondo allo aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a norma della disposizione del sesto comma del precedente art. 27, detraendosi l'importo dei contributi da attribuire alla predetta assicurazione dall'ammontare dei contributi versati al Fondo a favore dell'iscritto.((4))
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 16 SETTEMBRE 1996, N. 562)).
La norma contenuta nel presente articolo non trova applicazione nella ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 28.
AGGIORNAMENTO (4)
Il D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 562 ha disposto (con l'art. 3 comma 14) che "Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 28 e dal primo comma dell'art. 29 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e in deroga a quanto ivi previsto, la posizione assicurativa e' trasferita al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in applicazione dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, a domanda degli iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, o dei loro superstiti quando non sia stata gia' liquidata la pensione a carico del Fondo stesso."
Il D. Lgs. 16 settembre 1996, n. 562 ha disposto (con l'art. 3 comma 14) che "Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 28 e dal primo comma dell'art. 29 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e in deroga a quanto ivi previsto, la posizione assicurativa e' trasferita al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in applicazione dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, a domanda degli iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, o dei loro superstiti quando non sia stata gia' liquidata la pensione a carico del Fondo stesso."
Art. 30.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079 ))
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 1956
GRONCHI SEGNI VIGORELLI - MEDICI - MORO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: MORO