Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 293, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private.
Art. 1.
L'articolo 14 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e' sostituito dal seguente:
"La retribuzione soggetta a contributo e' costituita:
a) dal minimo di stipendio o paga della categoria cui l'iscritto appartiene;
b) dall'indennita' di contingenza
c) dagli aumenti per anzianita';
d) dall'indennita' di mensa e aggiuntiva di mensa
e) dalla tredicesima mensilita';
f) dalla quattordicesima corresponsione nell'anno.
Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di contratto, in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno essere commisurati all'intera retribuzione mensile che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio.
La retribuzione cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo e' quella soggetta a contributo, determinate a norma del secondo comma dell'articolo 17".