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Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private.

Art. 31.


I lavoratori indicati nel precedente art. 2, in servizio alla data
del 1 gennaio 1949 e che non abbiano esercitato il diritto di opzione per la conservazione dei precedente trattamento previdenziale a norma del contratto collettivo 5 febbraio 1949, sul "trattamento di fine lavoro" dei lavoratori di aziende elettriche italiane, o che non abbiano ottenuto dalle aziende la liquidazione definitiva di cui all'accordo collettivo integrativo 13 luglio 1949, sono iscritti obbligatoriamente al Fondo, con effetto dalla predetta data del 1 gennaio 1949.
Possono essere iscritti al Fondo anche i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge i quali, essendosi valsi del diritto di opzione, di cui al precedente comma, comunichino alle aziende di rispettiva appartenenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di rinunciare alla opzione stessa.