N NORME. red.it

Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

Art. 21.

Commissione speciale per i danni di guerra verificatisi fuori del territorio nazionale

((Per la liquidazione dei danni verificatisi nel Territorio libero di Trieste, nelle zone di confine non piu' facenti parte del territorio dello Stato, nei territori dell'Africa gia' sottoposti alla sovranita' italiana, nel Dodecanneso e nell'Albania e per quelli verificatisi in territorio estero, nonche' per le navi e galleggianti, e relativi carichi, per i quali non sia possibile accertare il luogo di iscrizione e per i danni ai cavi sottomarini di telecomunicazioni, e' costituita un'apposita Commissione composta da un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Appello, che la presiede, da due funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, da tre funzionari del Ministero degli affari esteri, da due funzionari del Ministero del tesoro e da tre rappresentanti dei danneggiati di guerra nei territori di cui sopra.))
Per ciascun componente della Commissione e' nominato un supplente.
Per la validita' delle deliberazioni della Commissione e' necessaria la presenza di meta' piu' uno dei suoi componenti.
Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del presidente.
Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del tesoro.
((Quando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 19, comma settimo, il Ministro per il tesoro provvedera' ad istituire piu' sezioni per la trattazione degli affari di cui al presente articolo, le quali potranno essere successivamente ridotte, in relazione alle diminuite esigenze.))
((6))
AGGIORNAMENTO (6)

la L. 29 settembre 1967, n. 955 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che " I componenti delle Commissioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e del Comitato consultivo di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, restano in carica per la durata di un triennio e possono essere riconfermati."