Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.
Art. 4.
Beni ammessi alle provvidenze della legge
I benefici della presente legge sono concessi per i danni ai seguenti beni:
a) oggetti di vestiario, biancheria, mobilio ed arredi, anche se appartenenti ad enti o a convivenze;
b) immobili o mobili adibiti all'esercizio di una attivita' professionale, artigiana, commerciale o industriale;
c) immobili e mobili adibiti all'esercizio di attivita' agricola;
d) fabbricati diversi da quelli indicati nelle lettere
precedenti.