Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.
Art. 5.
Beni esclusi dalle provvidenze della legge
Nessun beneficio e' concesso per i danni ai seguenti beni:
a) oggetti di metallo prezioso, gioielli in genere, mobili aventi funzioni meramente decorative o di abbellimento;
b) armi, attrezzi ed equipaggiamenti da sport e da diporto di qualsiasi genere e relativi accessori;
c) automobili, carrozze, cavalli e relativi accessori non adibiti ad uso di lavoro, navi e galleggianti da diporto;
d) somme di denaro liquido, titoli, cedole ed altri recapiti al portatore, da chiunque emessi, salva la ricostituzione di quei titoli per i quali leggi speciali prevedono l'ammortamento;
e) castelli, ville, riserve di caccia, parchi ed altri immobili destinati esclusivamente ad uso di lusso;
f) tombe, cappelle, edicole ed altri monumenti sepolcrali, ad eccezione di quelli appartenenti a confraternite aventi scopo funerario.