Integrazioni e modifiche alle vigenti disposizioni concernenti concessioni di indennizzi e contributi per danni di guerra.
Art. 1.
Gli indennizzi o i contributi di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono concessi altresi' alle societa', tuttora operanti in Italia, che al momento del danno ed a quello della presentazione della denuncia, erano costituite con capitale italiano in misura non inferiore al 50 per cento.