Concernente i provvedimenti in favore delle RR. guardie di finanza. (006U0367)
Art. 7
Art. 7.
((I marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi e questi dai marescialli ordinari; per due terzi in ordine d'anzianita' e per un terzo a scelta. I marescialli ordinari sono tratti mediante esame d'idoneita' dai brigadieri che si distinguono per condotta e per lodevole servizio. I brigadieri sono nominati fra i sottobrigadieri, per due terzi in ordine di anzianita' e per un terzo a scelta. Al grado di sottobrigadiere sono nominati gli appuntati e le guardie che abbiano compiuto con buon esito un apposito corso d'istruzione, al quale potranno essere ammessi dopo un anno almeno di servizio effettivo prestato in seguito al compimento della istruzione nella legione allievi)).
(COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 1908, N. 427).
I sottufficiali provenienti dall'esercito o dall'armata possono essere ammessi nel Corpo della guardia di finanza col grado di sottobrigadiere, senza esame, purche' contino un lodevole servizio di otto anni almeno nei rispettivi Corpi. Se contano meno di otto anni di servizio sono ammessi come guardie comuni, ma dopo un anno di servizio nel corpo con buona condotta sono nominati sottobrigadieri.
Gli appuntati sono nominati tra le guardie raffermate.
(1) ((4))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.
La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 5 giugno 1913, n. 550 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1913 e che l'aumento e la sistemazione del contingente si effettueranno gradatamente in tre anni, di maniera che la maggiore spesa gravi per un terzo sull'esercizio finanziario 1913-914, per due terzi sul 1914-915 e per la totalita' sul 1915-916.
La L. 5 giugno 1913, n. 550 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1913 e che l'aumento e la sistemazione del contingente si effettueranno gradatamente in tre anni, di maniera che la maggiore spesa gravi per un terzo sull'esercizio finanziario 1913-914, per due terzi sul 1914-915 e per la totalita' sul 1915-916.