N NORME. red.it

Concernente i provvedimenti in favore delle RR. guardie di finanza. (006U0367)

Art. 1.



Alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento della guardia di finanza approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 40, o della legge 19 giugno 1902, n. 186 sono sostituite quelle contenute nell'annesso testo, allegato A, che forma parte integrante della presente legge.

Il ruolo organico del personale della guardia di finanza e' stabilito secondo l'annesso quadro allegato B.

Art. 2.



Il Governo del Re e' autorizzato a inscrivere nella parte ordinaria della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907:

ai capitoli dei «soldi e soprassoldi per la guardia di finanza» la maggiore somma complessiva di lire 2,135,992.50;

al capitolo «assegni ed indennita' di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza» la maggiore somma di L. 71,220.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addi' 19 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

Massimini.
A. Majorana.

Visto, Il guardasigilli: Gallo.

Allegato A

Art. 1


Allegato A.

Nuova legge d'ordinamento della guardia di finanza.

Art. 1.

Il Corpo della guardia di finanza dipende dal ministro delle finanze, fa parte integrante della forza pubblica, nonche' delle forze militari di guerra dello Stato, ed e' deputato a:

a) impedire, reprimere e denunciare il contrabbando e qualsiasi contravvenzione e trasgressione alle leggi ed ai regolamenti di finanza;

b) tutelare gli uffici esecutivi della finanza;

c) vigilare per conto dello Stato sulla riscossione dei dazi di consumo;

d) concorrere alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica, e in caso di guerra alla difesa dello Stato.

Nessuno appartenente al Corpo della guardia di finanza puo' essere impiegato altrimenti che per il servizio del Corpo medesimo.

Art. 2


Art. 2.

Il Corpo della guardia di finanza e' comandato da un generale dell'esercito attivo o proveniente dal Corpo stesso e si compone di:

Ufficiali superiori:

Colonnelli;
Tenenti colonnelli;
Maggiori.

Ufficiali inferiori:

Capitani;
Tenenti \
Sottotenenti > subalterni.

Sottufficiali:

((Maresciallo maggiore » capo » ordinario)).
Brigadieri;
Sottobrigadieri.

Guardie:

Appuntati e guardie;
Appuntati;
Guardie;
Allievi.

In quest'ordine gerarchico l'inferiore deve al superiore perfetta obbedienza in servizio e deferenza e rispetto anche fuori di servizio.

(1) ((3))
AGGIORNAMENTO (1)


La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.

AGGIORNAMENTO (3)


La L. 5 giugno 1913, n. 550 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1913 e che l'aumento e la sistemazione del contingente si effettueranno gradatamente in tre anni, di maniera che la maggiore spesa gravi per un terzo sull'esercizio finanziario 1913-914, per due terzi sul 1914-915 e per la totalita' sul 1915-916.

Art. 3


Art. 3.

Il comandante generale della guardia di finanza risiede presso il Ministero delle finanze, ed e' coadiuvato da un colonnello comandante in seconda e da un ufficio di segreteria.

Sono di sua competenza l'ordinamento, il reclutamento, gli avanzamenti, l'armamento, l'equipaggiamento, l'istruzione e la disciplina del Corpo, e l'amministrazione della massa, di cui all'art. 41 della presente legge.

Per regolare l'azione di servizio del Corpo, il comandante riceve o provoca disposizioni dal ministro delle finanze o dai capi di amministrazione da lui delegati.

Art. 4


Art. 4.

Il contingente della guardia di finanza e' ripartito in otto legioni territoriali, una legione allievi ed una scuola pei sottufficiali.

Le legioni territoriali sono ripartite in circoli, che, a seconda del rispettivo contingente si suddividono in compagnie, tenenze, sezioni e brigate.

Le legioni sono comandate da colonnelli o tenenti colonnelli; i circoli da maggiori o capitani; le compagnie da capitani; le tenenze da tenenti o sottotenenti; le sezioni da marescialli; le brigate da marescialli, brigadieri e sottobrigadieri.

Al comando dei circoli piu' importanti possono destinarsi tenenti colonnelli; alle tenenze meno importanti possono preporsi marescialli.

La scuola dei sottufficiali e' comandata da un ufficiale superiore.

Con decreto Reale saranno determinate le sedi e le circoscrizioni delle legioni e dei circoli.

Con decreto Ministeriale saranno determinate le ripartizioni del contingente, le sedi e la circoscrizione delle compagnie, delle tenenze, delle sezioni e delle brigate, e la sede della scuola pei sottufficiali.

Art. 5


Art. 5.

Per la reggenza degli uffici doganali di ultima classe e pei servizi interni nelle dogane, si potra' mantenere, nei limiti della forza organica del Corpo della guardia di finanza, un contingente speciale costituito di sottufficiali non piu' adatti al servizio attivo; purche' possiedano l'attitudine e gli altri requisiti da determinarsi con regolamento.

Art. 6


Art. 6.

La nomina del comandante generale da deliberarsi in Consiglio dei ministri, e' fatta con decreto Reale su proposta del ministro delle finanze.

((Le promozioni nei vari gradi di ufficiale, a scelta o per anzianita' sono disciplinate dal regolamento in vigore per gli ufficiali del R. esercito colle modificazioni necessarie per lo speciale ordinamento della R. guardia di finanza, prescritte con R. decreto, sentito il Consiglio di Stato. I maggiori sono pero' nominati esclusivamente per esame di concorso fra i capitani. I modi di accertare l'idoneita' all'avanzamento saranno stabiliti con regolamento)).

La nomina a sottotenente si fa in base ad una graduatoria determinata dai punti di merito ottenuti dai sottufficiali negli esami finali presso la scuola, sommati con quelli di anzianita' di grado.

Fino alla concorrenza di un terzo dei posti e' fatta facolta' al Governo di reclutare i sottotenenti, mediante esame di concorso, fra i giovani forniti di licenza liceale o d'istituto tecnico, i quali:

a) abbiano compiuto il 18° e non oltrepassato il 25° anno di eta';

b) possiedano l'idoneita' fisica e i requisiti di condotta per l'ammissione nella guardia di finanza;

c) siano celibi o vedovi senza prole.

I vincitori del concorso contrarranno la ferma di servizio nel corpo e saranno ammessi alla scuola, per compiervi un corso d'istruzione di durata non minore di due anni.

Essi avranno diritto all'assegno di primo corredo e durante la permanenza alla scuola percepiranno il soldo annuo di lire mille.

Se durante o dopo il corso d'istruzione non siano riconosciuti idonei a coprire il grado di sottotenente, essi avranno facolta' di rimanere nel corpo col grado di brigadiere o di rescindere la ferma contratta.

(1) ((3))
AGGIORNAMENTO (1)


La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.

AGGIORNAMENTO (3)


La L. 5 giugno 1913, n. 550 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1913 e che l'aumento e la sistemazione del contingente si effettueranno gradatamente in tre anni, di maniera che la maggiore spesa gravi per un terzo sull'esercizio finanziario 1913-914, per due terzi sul 1914-915 e per la totalita' sul 1915-916.

Art. 7


Art. 7.

((I marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi e questi dai marescialli ordinari; per due terzi in ordine d'anzianita' e per un terzo a scelta. I marescialli ordinari sono tratti mediante esame d'idoneita' dai brigadieri che si distinguono per condotta e per lodevole servizio. I brigadieri sono nominati fra i sottobrigadieri, per due terzi in ordine di anzianita' e per un terzo a scelta. Al grado di sottobrigadiere sono nominati gli appuntati e le guardie che abbiano compiuto con buon esito un apposito corso d'istruzione, al quale potranno essere ammessi dopo un anno almeno di servizio effettivo prestato in seguito al compimento della istruzione nella legione allievi)).

(COMMA SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 1908, N. 427).

I sottufficiali provenienti dall'esercito o dall'armata possono essere ammessi nel Corpo della guardia di finanza col grado di sottobrigadiere, senza esame, purche' contino un lodevole servizio di otto anni almeno nei rispettivi Corpi. Se contano meno di otto anni di servizio sono ammessi come guardie comuni, ma dopo un anno di servizio nel corpo con buona condotta sono nominati sottobrigadieri.

Gli appuntati sono nominati tra le guardie raffermate.

(1) ((4))
AGGIORNAMENTO (1)


La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.

AGGIORNAMENTO (4)


La L. 5 giugno 1913, n. 550 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1913 e che l'aumento e la sistemazione del contingente si effettueranno gradatamente in tre anni, di maniera che la maggiore spesa gravi per un terzo sull'esercizio finanziario 1913-914, per due terzi sul 1914-915 e per la totalita' sul 1915-916.

Art. 8

Allegato A-art. 8

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 GIUGNO 1913, N. 550))

Art. 9


Art. 9.

Con RR. decreti, proposti dai ministri della guerra e della marina, di concerto con quello delle finanze, si provvede fin dal tempo di pace a tutto quanto occorre per la formazione di guerra e la mobilitazione delle brigate di terra e di mare della guardia di finanza.

I quadri occorrenti per questa formazione saranno presi, di massima, nel personale della guardia; ma, occorrendo, il comando di reparti di piu' compagnie potra' essere affidato anche ad ufficiali superiori dell'esercito.

I reparti mobilitati dipenderanno: quelli di terra dal ministro della guerra; quelli di mare dal ministro della marina.

Durante la mobilitazione, le guardie di finanza conserveranno la divisa, i gradi e i soldi del proprio Corpo, con l'aggiunta degli assegnamenti di campagna stabiliti per la fanteria di linea, saranno sottoposte alla disciplina militare e godranno dei diritti degli onori e delle ricompense dei Corpi di truppa dell'esercito.

In tempo di pace il ministro della guerra, previo accordo con quello delle finanze, fara' eseguire ispezioni per accertare la preparazione alla mobilitazione e alla formazione di guerra delle compagnie e dei battaglioni della guardia di finanza.

Art. 10


Art. 10.

((Il reclutamento del personale della regia guardia di finanza si effettua: 1° per arruolamenti volontari; 2° per adozione degli inscritti di leva e per passaggio volontario di militari del regio esercito e della regia armata. Le opzioni e i passaggi dei militari anzidetti nella regia guardia di finanza, sono pero' sempre subordinati all'assentimento dei Ministeri della guerra e della marina, i quali hanno facolta' di vietarli per alcune categorie di militari addetti a servizi speciali e di sospenderli o limitarli anche per tutti gli altri)).

L'aspirante per essere ammesso deve provare, giusta le norme che saranno determinate dal regolamento:

a) di essere cittadino o naturalizzato;

b) di essere celibe o vedovo senza prole;

c) di aver compiuto il diciottesimo e di non avere oltrepassato il trentesimo anno d'eta'.

Coloro pero' che dal servizio attivo dell'esercito o dell'armata passano a quello del Corpo della guardia di finanza, o immediatamente, o prima che trascorra un anno dall'ottenuto congedo, possono essere ammessi sino a 35 anni compiuti;

d) di avere tenuto sempre buona condotta;

e) di non aver riportato condanne superiori a cinque giorni di arresto od a L. 50 d'ammenda, secondo le leggi penali generali;

f) di avere una costituzione fisica sana e robusta;

g) di saper leggere e scrivere.

((Il servizio prestato nella regia guardia di finanza anche in tempo di pace e' considerato, per ogni effetto, servizio militare)).
((1))
AGGIORNAMENTO (1)


La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.

Art. 11


Art. 11.

L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma di anni tre. Eguale ferma di servizio devono contrarre i sottufficiali, gli appuntati e le guardie che, avendo cessato di appartenere al Corpo, chiedano ed ottengano in seguito di esservi riammessi.

Al termine della ferma di tre anni, e sempre quando conservino le condizioni d'idoneita' fisica e intellettuale e di buona condotta, i sottufficiali, gli appuntati e le guardie possono ottenere di continuare il loro servizio mediante successive rafferme.

La rafferma contratta dai sottufficiali e dalle guardie ha la durata di tre anni, se essi non hanno compiuto 25 anni di servizio o 45 d'eta'; di un anno, se hanno raggiunto tale limite di servizio o d'eta'.

((La rafferma di un anno puo' essere concessa per esperimento anche a sottufficiali, appuntati e guardie, che non abbiano raggiunto gl'indicati limiti di servizio o di eta', quando per ragioni di salute o di condotta non possano ottenere la rafferma triennale da essi domandata)).

La rafferma decorre dal giorno successivo a quello in cui scade la ferma o rafferma in corso.

Art. 12


Art. 12.

((i sottufficiali, gli appuntati e le guardie)) possono conseguire, per ogni rafferma triennale, un premio annuo di lire 220, fin quando non abbiano compiuto 14 anni di servizio utili per la pensione. ((1))

Il premio viene concesso dal ministro delle finanze, e si paga posticipatamente, versandolo al fondo di massa del Corpo, in conto corrente fruttifero a favore del raffermato.

La domanda di rafferma dovra' essere presentata nella forma o col corredo dei documenti da prescriversi col regolamento, e dovra' contenere l'indicazione di tutti i servizi dal richiedente prestati allo Stato.

Nel caso di rafferme con premio ottenute con reticenze, o con dichiarazioni non veritiere, o all'appoggio di documenti alterati o falsi, il raffermato incorrera' nella revoca della rafferma e nella perdita del diritto ai premi ed alla pensione, col conseguente obbligo di restituire quanto avesse indebitamente riscosso e senza pregiudizio delle maggiori responsabilita' stabilite dalle leggi penali.

AGGIORNAMENTO (1)


La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.

Art. 13


Art. 13.

Il premio annuo della rafferma in corso viene proporzionalmente ridotto, quando nel corso dell'anno il raffermato vien promosso ufficiale, o, per qualsiasi causa, cessa dal far parte del Corpo; non e' dovuto pel periodo di sospensione od interruzione della rafferma.
((i sottufficiali, gli appuntati e le guardie)) puniti con la retrocessione dal grado, col trasferimento alle compagnie di disciplina, ovvero condannati a qualsiasi pena dai tribunali militari, sono privati del premio di rafferma dal giorno della riportata punizione o condanna, quando tale perdita sia deliberata dalla Commissione di disciplina. ((1))

In questi casi, anche quando non sia stata pronunciata l'espulsione dal Corpo, il raffermato, che ne faccia domanda, viene prosciolto dall'obbligo di servizio assunto con la rafferma, senza pregiudizio delle penalita' in cui fosse incorso.

Qualora il raffermato si renda disertore od incorra in condanne a pene restrittive della liberta' personale, di durata non minore di due mesi, inflitte dai tribunali ordinari o militari, l'interesse liquidato sul premio di rafferma, per tutto il tempo in cui il raffermato non partecipa per tali cause al servizio, va a beneficio della massa del Corpo.

AGGIORNAMENTO (1)


La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.

Art. 14


Art. 14.

Il capitale risultante dai premi di rafferma cumulati con gl'interessi sara', a cura del Consiglio d'amministrazione della massa, consegnato al creditore:

a) all'atto della cessazione dal servizio nel Corpo o della promozione ad ufficiale;

b) al compimento degli anni di servizio indicati nel primo comma dell'art. 12 quando il raffermato continui a servire nel Corpo e non stia compiendo una rafferma con premio.

I premi e gl'interessi corrispondenti non possono cedersi ne' sequestrarsi, eccetto il caso di debiti verso lo Stato o verso la massa del Corpo, dipendenti dalle funzioni del raffermato, o per causa di alimenti dovuti a termini di legge.

Art. 15

Allegato A-art. 15

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 1908, N. 427))

Art. 16

Allegato A-art. 16

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 1908, N. 427))

Art. 17


Art. 17.

I nuovi arruolati, prima di entrare definitivamente in servizio, ricevono l'insegnamento regolamentare e militare presso la legione allievi.

La durata del periodo d'istruzione e', per regola, di sei mesi. Per gli arruolati provenienti dall'esercito o dall'armata, tale periodo puo' essere ridotto a tre mesi.

I depositi d'istruzione esistenti fuori della sede della legione allievi, nei riguardi del contingente, s'intendono aggregati alla legione stessa e dipendono per ogni effetto dall'ufficiale superiore che la comanda.

Art. 18

(Pel matrimonio degli ufficiali della R. guardia di finanza si applicano le norme stabilite pel R. esercito (arma dei carabinieri Reali

Art. 18.

((Pel matrimonio degli ufficiali della R. guardia di finanza si applicano le norme stabilite pel R. esercito (arma dei carabinieri Reali). Pel matrimonio dei sottufficiali, appuntati e guardie si applicano le disposizioni in vigore pei militari di truppa del R. esercito, con le varianti e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento)).

Art. 19


Art. 19.

((Gl'individui appartenenti al corpo della R. guardia di finanza sono sottoposti, anche in tempo di pace, alla giurisdizione militare per qualunque reato preveduto dal Codice penale militare. La disposizione dell'art. 122 del Codice anzidetto e' estesa anche alla R. guardia di finanza. Sono applicabili al corpo stesso il regolamento di disciplina militare, le leggi sugli ufficiali in congedo, quelle sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali del R. esercito con le altre leggi in esse richiamate, nonche' i regolamenti relativi, con le modificazioni che lo speciale ordinamento del corpo rende necessarie e che saranno approvate con R. decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato)).

(1) ((3))
AGGIORNAMENTO (1)


La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.

AGGIORNAMENTO (3)


La L. 5 giugno 1913, n. 550 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1913 e che l'aumento e la sistemazione del contingente si effettueranno gradatamente in tre anni, di maniera che la maggiore spesa gravi per un terzo sull'esercizio finanziario 1913-914, per due terzi sul 1914-915 e per la totalita' sul 1915-916.

Art. 20

Allegato A-art. 20

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 1908, N. 427))

Art. 21

Allegato A-art. 21

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 1908, N. 427))

Art. 22

Allegato A-art. 22

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 1908, N. 427))

Art. 23

Allegato A-art. 23

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 1908, N. 427))

Art. 24

Allegato A-art. 24

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 1908, N. 427))

Art. 25

Allegato A-art. 25

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 12 LUGLIO 1908, N. 427))

Art. 26

Allegato A-art. 26

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 GIUGNO 1913, N. 550))

Art. 27

Allegato A-art. 27

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 GIUGNO 1913, N. 550))

Art. 28

Allegato A-art. 28

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 GIUGNO 1913, N. 550))

Art. 29

Allegato A-art. 29

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 GIUGNO 1913, N. 550))

Art. 30


Art. 30.

Le guardie di finanze che commettano contrabbando o colludano con estranei per frodare la finanza, ovvero sottraggano o distraggano a danno dell'Amministrazione, del Corpo o degli individui che lo compongono, valori o generi, di cui esse abbiano, per ragioni del loro ufficio, la custodia, l'esazione o l'amministrazione, soggiacciono alle pene stabilite nella prima parte dell'art. 188, e, secondo il valore del danno, nell'art. 207 del Codice penale per l'esercito, ferme le pene pecuniarie inflitte dalle leggi speciali.

E' applicabile la pena comminata dall'art. 191 dello stesso Codice alla guardia che faccia traffico degli stessi generi o valori, o li distragga a suo profitto, anche quando non concorra il danno dell'Amministrazione, del corpo o degl'individui che lo compongono.

Sono dichiarate applicabili le pene comminate dagli articoli 200 e 202 dello stesso Codice alla guardia che abbia ricevuto donativi e rimunerazioni per fare un atto, sebbene giusto, del proprio ufficio, ed a chi siasi lasciato corrompere, per trarre in inganno il Consiglio o la Commissione di disciplina, sia a favore, sia a danno di un imputato, nei casi in cui la pena da infliggere sia l'espulsione o la destituzione.

Art. 31

Allegato A-art. 31

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 GIUGNO 1913, N. 550))

Art. 32

Allegato A-art. 32

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 GIUGNO 1913, N. 550))

Art. 33


Art. 33.

((Allorquando debbano essere giudicate guardie di finanza di qualsiasi grado)), uno dei giudici del tribunale militare deve appartenere al Corpo della guardia di finanza, osservate le stesse norme e condizioni che la legge stabilisce pei giudici militari.

Nei tribunali militari territoriali il giudice anzidetto non puo' avere che il grado di capitano, e deve essere designato dal comandante della divisione militare nella quale ha sede il tribunale.

Nei tribunali militari speciali, se l'accusato abbia il grado di sottotenente o tenente, il giudice deve avere il grado di capitano.
Se l'accusato abbia il grado di capitano od altro superiore il giudice deve avere il grado immediatamente superiore a quello dell'accusato; ma in mancanza, assenza o impedimento di ufficiali del grado richiesto basta che il giudice sia rivestito del grado eguale a quello dell'accusato. In ogni caso, la nomina del giudice e' fatta per estrazione a sorte.

La designazione e l'estrazione a sorte si compiono nei modi che saranno indicati dal regolamento organico per il servizio dei tribunali militari.

((3))
AGGIORNAMENTO (3)


La L. 5 giugno 1913, n. 550 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1913 e che l'aumento e la sistemazione del contingente si effettueranno gradatamente in tre anni, di maniera che la maggiore spesa gravi per un terzo sull'esercizio finanziario 1913-914, per due terzi sul 1914-915 e per la totalita' sul 1915-916.

Art. 34

Allegato A-art. 34

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 GIUGNO 1913, N. 550))

Art. 35


Art. 35.

Le onorificenze, le rimunerazioni, i diritti a pensione che possono competere alle guardie di finanza ed alle loro famiglie per ferite o per morte, riportate in servizio, saranno regolate con norme conformi a quelle vigenti per l'esercito.

Art. 36


Art. 36.

((I soldi, i soprassoldi o gli altri assegni nonche' la pensione degli ufficiali e del personale di truppa sona determinati dalle tabelle annesse alla presente legge. Gli ufficiali di ogni grado sono ammessi al godimento dell'aumento sessennale, accordato agli altri impiegati dello Stato. Gli ufficiali e i militari di truppa della regia guardia di finanza che raggiungono l'eta' sottoindicata pei vari gradi, cessano dal servizio e sono collocati a riposo, qualunque sia il numero degli anni di servizio da essi prestato: Colonnelli 62 Tenenti colonnelli 60 Maggiori 58 Capitani 55 Tenenti e sottotenenti 52 Sottufficiali, appuntati e guardie 50 Gli ufficiali, cui spetterebbe la promozione per coprire i posti gia' resisi vacanti nel grado superiore, agli effetti dei limiti d'eta', sono considerati promessi al detto grado)).

((1))
AGGIORNAMENTO (1)


La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.

Art. 37


Art. 37.

Saranno devoluti ai sottufficiali della guardia di finanza presenti al Corpo ed aventi piu' di 15 anni di servizio; oppure resi inabili al servizio attivo per ferite o malattie riportate nell'adempimento del loro mandato, anche se per questo motivo abbiano gia' cessato di far parte del Corpo:

a) i posti nella carriera d'ordine ed altri analoghi esistenti nel Ministero delle finanze e negli altri uffici direttivi ed esecutivi da esso dipendenti, non riservati ai sottufficiali dell'esercito e dell'armata a termini della legge 2 giugno 1904, n. 217, e che si renderanno vacanti dopo il collocamento del personale indicato nell'art. 2 della legge 3 marzo 1904, n. 68, e nell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 371;

b) con la stessa limitazione anche i posti d'inserviente e quelli di basso servizio in genere negli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, salvo il disposto dell'art. 6 del R. decreto 26 giugno 1904, n. 338;

c) due terzi dei posti di usciere che si renderanno vacanti nei Ministeri delle finanze e del tesoro e nelle intendenze di finanza, a' termini dell'art. 22 della legge 8 aprile 1881, n. 149;

d) tutti i posti di verificatori d'ultima classe delle tasse di fabbricazione, dopo il collocamento del personale designato dal R. decreto 26 gennaio 1902, n. 22;

e) tutti i posti di volontario del dazio di consumo di Roma e Napoli, per la successiva nomina a ufficiali daziari di ultima classe. Fino al conseguimento di tale nomina, i sottufficiali conserveranno i soldi e soprassoldi inerenti al loro grado, che saranno loro corrisposti sul capitolo «Soldo della guardia di finanza», da reintegrarsi in parte con l'assegno che loro spetterebbe in qualita' di volontari.

I posti d'ufficiale d'ordine e quelli di cui alle lettere d, e, sono riservati ai sottufficiali aventi grado di brigadiere o maresciallo; quelli indicati nella lettera c, in mancanza di sottufficiali che vi aspirino, possono essere conferiti anche alle appuntati che contino almeno 15 anni di servizio. (1)

((3))
AGGIORNAMENTO (1)


La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.

AGGIORNAMENTO (3)


La L. 9 luglio 1911, n. 675 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 37, lettera E) della legge 19 luglio 1906, n. 367, in quanto siano contrarie a quelle del presente articolo".

Art. 38


Art. 38.

Gli ufficiali della guardia di finanza e i marescialli comandanti di sezione rivestono la qualita' di ufficiali di polizia giudiziaria, a sensi dell'articolo 57 del Codice di procedura penale, anche agli effetti delle visite e perquisizioni domiciliari in quanto si tratti di contravvenzioni alle leggi di finanza.

Art. 39


Art. 39.

Il fondo attuale della massa del Corpo e quello che verra' successivamente formandosi sara' investito in rendita consolidata 5 per cento intestata al detto fondo, meno quella parte che il Ministero delle finanze determinera' annualmente dover rimanere in deposito infruttifero presso la tesoreria ed a conto corrente colla Direzione generale del tesoro.

Art. 40


Art. 40.

Il frutto della rendita intestata alla massa, come all'articolo precedente, sara' erogato colle norme che verranno stabilite dal regolamento.

a) in creazione di posti e mezzi posti in pubblici istituti di educazione del Regno, o in sussidi scolastici equivalenti, a favore dei figli ed orfani degli ufficiali e militari di truppa della guardia di finanza;

b) in sussidi straordinari ad ufficiali e individui di truppa in caso di eccezionale bisogno ed in sussidi vitalizi o di determinata durata alle loro vedove ed orfani, ed eccezionalmente, anche ai loro ascendenti;

c) in doti alle figlie di sottufficiali, appuntati e guardie, in occasione di matrimonio;

((d) in concessioni continuative o sussidi a individui del corpo, mutilati o resi inabili per cause di servizio, oppure riformati d'autorita', senza diritto a pensione, per infermita' o imperfezioni contratte in servizio));

e) in premi straordinari ad individui del corpo, che piu' si distinguono, e che siano stati fregiati di medaglie o equivalenti onorificenze dal Governo nazionale o da Governi esteri)).

Art. 41


Art. 41.

((L'amministrazione del fondo di massa della regia guardia di finanza sara' affidata ad un Consiglio d'amministrazione, presieduto dal comandante generale del corpo, o in sua vece dal comandante in secondo, e composto di un capo divisione della Corte dei conti, di un capo divisione del Ministero del tesoro, di un capo divisione amministrativo del Ministero delle finanze di un comandante di legione, di un comandante di Circolo e di un comandante di tenenza della guardia di finanza)).

((1))
AGGIORNAMENTO (1)


La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.

Art. 42


Art. 42.

Con regolamenti, da approvarsi con decreto Reale, saranno determinate le norme per il servizio, per l'arruolamento e l'armamento delle guardie di finanza, per l'istruzione degli allievi guardie e dei sottufficiali, per la divisa del corpo e i distintivi degli ufficiali e sottufficiali, per la mobilitazione e formazione di guerra, per gli esami e gli avanzamenti da darsi in base agli articoli 6 e 7, e infine per l'applicazione delle pene e per la concessione di licenze ordinarie e straordinarie.

Gli stessi regolamenti stabiliranno le norme pel conferimento dei posti di cui all'art. 37; daranno le norme per il funzionamento e le attribuzioni dei comandi del corpo; per la concessione delle rafferme e la contabilita' dei premi relativi; per la formazione ed amministrazione della massa del corpo; per la somministrazione degli effetti di armamento, vestiario e casermaggio; per la liquidazione dei crediti erariali pel rimborso delle spose fatte per le guardie e le istruzioni per le indennita'.

Art. 43


Art. 43.

Ai tenenti e sottotenenti, i quali alla promulgazione della legge 22 dicembre 1895, n. 721, avevano prestato piu' di trent'anni di servizio, la pensione verra' liquidata in base alle norme vigenti per la pensione degl'impiegati civili.

Art. 44


Art. 44.

((I capitani che conseguirono tale grado per effetto degli esami di concorso ai precedenti posti di sotto ispettori, conserveranno il diritto ad essere nominati maggiori a misura che vi saranno posti disponibili)).

((1))
AGGIORNAMENTO (1)


La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.

Art. 45


Art. 45.

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 12 luglio 1908, N. 427))

Allegato A-art. 36-bis

Allegato A-art. 36-bis

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 GIUGNO 1913, N. 550))

Allegato A-art. 36-ter

Allegato A-art. 36-ter

((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 GIUGNO 1913, N. 550))

Allegato A-art. 36-quater


Art. 36-quater.

((Il Governo e' autorizzato ad incorporare nella guardia di finanza, con norme speciali, in qualita' di sottufficiali, appuntati o guardie, il contingente dei macchinisti, elettricisti e fuochisti eventualmente necessari pei servizi di vigilanza finanziaria; stabilendo i ruoli relativi e gli assegni di soldo e indennita' di servizio con decreto Reale, osservate le disposizioni dell'art. 3 della legge 11 luglio 1904, n. 372. Le pensioni di questo personale saranno in tal caso determinate in misura proporzionale a quelle stabilite pei sottufficiali e per le guardie. E' parimenti in facolta' del Governo di destinare temporaneamente presso i vari comandi della guardia di finanza ufficiali e graduati del R. esercito o della R. armata, per speciali servizi militari o d'indole tecnica e pel servizio sanitario del corpo, osservate le norme che saranno stabilite dal regolamento. Gli ufficiali e graduati anzidetti s'intendono in tal caso rivestiti di tutte le facolta' e prerogative attribuite ai pari grado della regia guardia di finanza, e gli assegni speciali che si dovranno ad essi corrispondere, saranno stabiliti con decreto Reale, di concerto fra i ministri della guerra o della marina e delle finanze)) .

((1))
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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.

Allegato A-Tabelle


Tabella A.

Dei soldi ed altri assegni fissi

Ufficiali.

Agli ufficiali della R. guardia di finanza saranno corrisposti gli stipendi attuali per gli ufficiali del R. esercito aventi pari grado ed anzianita'.

Truppa.

((Maresciallo maggiore L. 6. Maresciallo capo L. 5. Maresciallo ordinario L. 4. Brigadiere L. 3,60. Sottobrigadiere L. 3,15. Appuntato di 1ª classe L. 3,10. Appuntato di 2ª classe L. 2,85. Guardia raffermata L. 2,65. Guardia di prima ferma L. 2,35. Allievo L. 1,85)) .

Ai sottufficiali appuntati e guardie sono inoltre accordati i seguenti soprassoldi annui:

dal quindicesimo al ventesimo anno compiuto di servizio L. 182.50;
oltre il ventesimo anno di servizio L. 365.

Per la riduzione o la sospensione dello stipendio agli ufficiali in disponibilita', in aspettativa, in licenza straordinaria, disertori, contumaci, condannati alle carceri od alla reclusione militare o che senza motivo non raggiungono il loro posto o se ne assentano, sono applicabili le disposizioni vigenti per gli ufficiali dell'esercito.

Il soldo dei militari di truppa del corpo puo' essere ridotto a due terzi, meta' o sospeso.

E' ridotto a due terzi a coloro che avendo diritto a pensione sono inviati, a loro domanda o per inabilita' al servizio, in licenza straordinaria in attesa del collocamento a riposo, se hanno compiuto il 25° anno di servizio.

E' ridotto alla meta':

a) agli individui ammogliati che si curano in famiglia, dopo i primi due mesi di malattia;

b) a coloro che si trovano in licenza straordinaria per infermita' non provenienti dal servizio;

c) a coloro che avendo diritto a pensione, sono inviati, a loro domanda o per inabilita' al servizio, in licenza straordinaria in attesa del collocamento a riposo, quando hanno meno di 25 anni di servizio.

E' sospeso:

d) a coloro che sono in attesa di giudizio penale, con diritto pero' di avere l'intero soldo in caso di assolutoria;

e) ai disertori, contumaci ed ai condannati dai tribunali penali, comuni o militari, durante la espiazione della pena;

f) agli individui in licenza straordinaria non determinata da ragioni di salute.

Viene pure sospeso il pagamento del soldo ai sottufficiali, agli appuntati ed alle guardie che si ricoverano negli ospedali, ma in tal caso si concede loro una indennita' giornaliera stabilita nella misura seguente:

per le guardie L. 2;

per gli appuntati e sottobrigadieri L. 2.20;

per brigadieri e marescialli L. 2.40.

Il soldo dei militari di truppa che si curano negli stabilimenti del corpo, vien versato alla massa, a cui carico stanno le spese di cura, dedotte le seguenti quote giornaliere da corrispondersi agli individui:

per gli allievi L. 0.40.

per le guardie L. 0.60.

per gli appuntati e sottobrigadieri L. 0.80.

per brigadieri e marescialli L. 1.00.

Il soprassoldo e' ridotto o sospeso come il soldo nei casi sopra indicati, ma si corrisponde agli individui che si ricoverano negli ospedali e negli stabilimenti del corpo.

Sono accordate per le maggiori spese del rispettivo servizio, le seguenti indennita' annue ai sottufficiali, appuntati e guardie:

che prestano servizio ai confini di terra, L. 180;

delle brigate volanti interne, L. 144;

delle brigate volanti di linea di quelle site in localita' malariche, ed a quelli addetti alla legione allievi ed ai vari comandi del corpo, L. 108;

del ramo mare, L. 200.

Le dette indennita' si corrispondono ai sottufficiali, appuntati e guardie solo quando prestano effettivo servizio presso i reparti del corpo.

Agli ufficiali ai quali non puo' essere dato l'alloggio in caserma, e' accordata una indennita' di L. 25 mensili se celibi o vedovi senza prole e di L. 40 se ammogliati o vedovi con prole.

Agli individui di truppa che non hanno alloggio in caserma o che, essendo ammogliati o vedovi con prole, non fruiscono di alloggio gratuito, e' concessa una indennita' mensile di L. 20.

Le indennita' da accordarsi agli ufficiali per trasferimenti, missioni, spese di giro, d'ufficio, di servizi speciali, di carica e di residenza disagiata, saranno determinate con decreto Ministeriale.

Le indennita' da concedersi ai militari di truppa per tramutamento, viaggi e servizi non previsti dalla presente legge, per supplemento vitto alle brigate di forza inferiore a quella minima stabilita dal regolamento, e quelle per spese d'ufficio ai comandanti di brigata, saranno determinate con decreto ministeriale.

Ai sottufficiali, appuntati e guardie che vengono assegnati per la prima volta ai reparti di confine che prestino servizio alpestre, si corrisponde una indennita' di lire 40 per l'acquisto dagl'indumenti speciali richiesti dal servizio.

Ai sottufficiali promossi ufficiali si corrisponde una indennita' di lire 300 quale assegno di primo corredo.

Le competenze del personale di truppa in attivita' di servizio, esclusi i premi di rafferma, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

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(1) Maggior generale o tenente generale.

(2) L. 12,000 se tenente generale.

((4))

Tabella B.

Pensioni degli ufficiali e della truppa.

Ufficiali.

Agli ufficiali sara' liquidata la pensione in conformita' delle disposizioni della legge in vigore sulle pensioni per gli ufficiali del regio esercito.
((Sono applicabili agli ufficiali a riposo della Regia guardia di finanza tutte le disposizioni riguardanti gli ufficiali a riposo del Regio esercito)) .

Truppa.

La pensione da liquidarsi alla truppa e' stabilita in ragione di un quarto del soldo dopo compiuti quindici anni di servizio, e in ragione di quattro quinti del soldo stesso dopo compiuti trenta anni di servizio, ed aumenta ogni anno di un quindicesimo della differenza fra il minimo ed il massimo sopra indicati.

Il tempo passato nella legione allievi sara' computato agli effetti della pensione, che sara' liquidata con le stesse norme e nella identica misura stabilita per le guardie.

Norme comuni.

Sono collocati a riposo d'autorita' o riformati gli ufficiali di qualsiasi grado, nonche' i sottufficiali, appuntati e guardie che, pur non avendo raggiunto i prescritti limiti di eta' siano inabili a continuare il servizio od a riassumerlo, per infermita' debitamente accertata con norme analoghe a quelle vigenti per l'esercito.

Il tempo del servizio prestato ai confini di terra, come sottufficiale o guardia del contingente attivo, e' computato in ogni caso con gli aumenti stabiliti dall'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 .

Alle vedove dei sottufficiali e delle guardie, senza prole, si concede il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito defunto; alle vedove con prole la meta'. Agli orfani (1) durante la minorita' e' accordata la meta' ripartibile fra coloro che siano ancora di eta' minore, sino a che siano maggiorenni.

Per le vedove ed orfani degli ufficiali si seguono le stesse norme stabilite dal testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 , per le vedove e per gli orfani degli impiegati civili e militari.

Non hanno diritto a pensione (...) gli individui di truppa che, non avendo compiuto il venticinquesimo anno di servizio od il quarantacinquesimo di eta', non provino l'incapacita' a prestarlo ulteriormente per motivi di salute, o che lo lascino volontariamente.

Visto, d'ordine di Sua Maesta':

I ministri segretari di Stato per le finanze e pel tesoro
MASSIMINI - A. MAJORANA.

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(1) Sono considerati come orfani quelli privi di padre e madre e quelli la cui madre paese a secondo nozze.

Tabella C.

RUOLO ORGANICO per la regia guardia di finanza.

Parte di provvedimento in formato grafico
(1) (2) ((4))
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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.

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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 29 dicembre 1910, n. 894 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il ruolo organico per la Regia guardia di finanza e' diminuito di cinque maggiori ed aumentato di cinque colonnelli".

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AGGIORNAMENTO (4)


La L. 5 giugno 1913, n. 550 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Alle disposizioni della legge di ordinamento della R. guardia di finanza 19 luglio 1906, n. 367, modificata ai termini delle leggi 12 luglio 1908, n. 427, e 29 dicembre 1910, n. 894 , sono apportate le modificazioni ed integrazioni risultanti dall'annesso testo allegato A".
Si riporta di seguito il suindicato testo allegato:
"Tabella A.
[...]
Il comma seguente alla tabella dei soldi e' sostituito come appresso:
Il soldo giornaliero del personale di truppa, dopo compiuto il 14° anno di servizio, e' aumentato di L. 0,30 per ogni quadriennio, fino ad un massimo di tre quadrienni.
Le disposizioni concernenti i soprassoldi sono abrogate.
Alle disposizioni che stabiliscono gli assegni da corrispondersi ai sottufficiali, appuntati e guardie ricoverati negli stabilimenti di cura, militari e del corpo, sono sostituite le seguenti:
Il soldo dei sottufficiali, appuntati e guardie che non prestano servizio perche' ammalati e puniti, vien versato alla massa del corpo, a carico della quale stanno le spese di cura e di mantenimento, dedotte le seguenti quote giornaliere da corrispondersi agli individui:
Per gli allievi L. 0,40.
Per le guardie L. 0,60.
Per gli appuntati L. 0,80.
Pei sottobrigadieri L. 1.
Pei brigadieri L. 1,20.
Pei marescialli L. 1,50.
Le disposizioni relative alla concessione della indennita' di alloggio per gli ufficiali sono sostituite come appresso:
Agli ufficiali sara' dato l'alloggio nella caserma di loro residenza od in localita' vicina secondo le norme che, anche al riguardo dei canoni di fitto, verranno stabilite dal regolamento. Sul loro stipendio saranno pero' fatte, a rate mensili, le seguenti ritenute annue a favore dello Stato:
Pei colonnelli L. 360.
Pei tenenti colonnelli L. 300.
Pei maggiori L. 240.
Pei capitani L. 180.
Pei tenenti L. 120.
Pei sottotenenti L. 75.
La spesa complessiva per gli alloggi degli ufficiali non potra' eccedere le lire centosessantamila e sara' ripartita dal regolamento".
"Tabella C.
E aggiunta, in fondo, la seguente nota:
Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali e il personale di truppa collocati a disposizione di Amministrazioni diverse da quella finanziaria dello Stato, e pei quali gli assegni non fanno carico al bilancio del corpo".
Ha inoltre disposto che (con l'art. 3, comma 1) che "L'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1913 e che l'aumento e la sistemazione del contingente si effettueranno pero' gradatamente in tre anni, di maniera che la maggiore spesa gravi per un terzo sull'esercizio finanziario 1913-914, per due terzi sul 1914-915 e per la totalita' sul 1915-916".

Allegato B


Allegato B.

Parte di provvedimento in formato grafico