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Concernente i provvedimenti in favore delle RR. guardie di finanza. (006U0367)

Allegato A-Tabelle


Tabella A.

Dei soldi ed altri assegni fissi

Ufficiali.

Agli ufficiali della R. guardia di finanza saranno corrisposti gli stipendi attuali per gli ufficiali del R. esercito aventi pari grado ed anzianita'.

Truppa.

((Maresciallo maggiore L. 6. Maresciallo capo L. 5. Maresciallo ordinario L. 4. Brigadiere L. 3,60. Sottobrigadiere L. 3,15. Appuntato di 1ª classe L. 3,10. Appuntato di 2ª classe L. 2,85. Guardia raffermata L. 2,65. Guardia di prima ferma L. 2,35. Allievo L. 1,85)) .

Ai sottufficiali appuntati e guardie sono inoltre accordati i seguenti soprassoldi annui:

dal quindicesimo al ventesimo anno compiuto di servizio L. 182.50;
oltre il ventesimo anno di servizio L. 365.

Per la riduzione o la sospensione dello stipendio agli ufficiali in disponibilita', in aspettativa, in licenza straordinaria, disertori, contumaci, condannati alle carceri od alla reclusione militare o che senza motivo non raggiungono il loro posto o se ne assentano, sono applicabili le disposizioni vigenti per gli ufficiali dell'esercito.

Il soldo dei militari di truppa del corpo puo' essere ridotto a due terzi, meta' o sospeso.

E' ridotto a due terzi a coloro che avendo diritto a pensione sono inviati, a loro domanda o per inabilita' al servizio, in licenza straordinaria in attesa del collocamento a riposo, se hanno compiuto il 25° anno di servizio.

E' ridotto alla meta':

a) agli individui ammogliati che si curano in famiglia, dopo i primi due mesi di malattia;

b) a coloro che si trovano in licenza straordinaria per infermita' non provenienti dal servizio;

c) a coloro che avendo diritto a pensione, sono inviati, a loro domanda o per inabilita' al servizio, in licenza straordinaria in attesa del collocamento a riposo, quando hanno meno di 25 anni di servizio.

E' sospeso:

d) a coloro che sono in attesa di giudizio penale, con diritto pero' di avere l'intero soldo in caso di assolutoria;

e) ai disertori, contumaci ed ai condannati dai tribunali penali, comuni o militari, durante la espiazione della pena;

f) agli individui in licenza straordinaria non determinata da ragioni di salute.

Viene pure sospeso il pagamento del soldo ai sottufficiali, agli appuntati ed alle guardie che si ricoverano negli ospedali, ma in tal caso si concede loro una indennita' giornaliera stabilita nella misura seguente:

per le guardie L. 2;

per gli appuntati e sottobrigadieri L. 2.20;

per brigadieri e marescialli L. 2.40.

Il soldo dei militari di truppa che si curano negli stabilimenti del corpo, vien versato alla massa, a cui carico stanno le spese di cura, dedotte le seguenti quote giornaliere da corrispondersi agli individui:

per gli allievi L. 0.40.

per le guardie L. 0.60.

per gli appuntati e sottobrigadieri L. 0.80.

per brigadieri e marescialli L. 1.00.

Il soprassoldo e' ridotto o sospeso come il soldo nei casi sopra indicati, ma si corrisponde agli individui che si ricoverano negli ospedali e negli stabilimenti del corpo.

Sono accordate per le maggiori spese del rispettivo servizio, le seguenti indennita' annue ai sottufficiali, appuntati e guardie:

che prestano servizio ai confini di terra, L. 180;

delle brigate volanti interne, L. 144;

delle brigate volanti di linea di quelle site in localita' malariche, ed a quelli addetti alla legione allievi ed ai vari comandi del corpo, L. 108;

del ramo mare, L. 200.

Le dette indennita' si corrispondono ai sottufficiali, appuntati e guardie solo quando prestano effettivo servizio presso i reparti del corpo.

Agli ufficiali ai quali non puo' essere dato l'alloggio in caserma, e' accordata una indennita' di L. 25 mensili se celibi o vedovi senza prole e di L. 40 se ammogliati o vedovi con prole.

Agli individui di truppa che non hanno alloggio in caserma o che, essendo ammogliati o vedovi con prole, non fruiscono di alloggio gratuito, e' concessa una indennita' mensile di L. 20.

Le indennita' da accordarsi agli ufficiali per trasferimenti, missioni, spese di giro, d'ufficio, di servizi speciali, di carica e di residenza disagiata, saranno determinate con decreto Ministeriale.

Le indennita' da concedersi ai militari di truppa per tramutamento, viaggi e servizi non previsti dalla presente legge, per supplemento vitto alle brigate di forza inferiore a quella minima stabilita dal regolamento, e quelle per spese d'ufficio ai comandanti di brigata, saranno determinate con decreto ministeriale.

Ai sottufficiali, appuntati e guardie che vengono assegnati per la prima volta ai reparti di confine che prestino servizio alpestre, si corrisponde una indennita' di lire 40 per l'acquisto dagl'indumenti speciali richiesti dal servizio.

Ai sottufficiali promossi ufficiali si corrisponde una indennita' di lire 300 quale assegno di primo corredo.

Le competenze del personale di truppa in attivita' di servizio, esclusi i premi di rafferma, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

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(1) Maggior generale o tenente generale.

(2) L. 12,000 se tenente generale.

((4))

Tabella B.

Pensioni degli ufficiali e della truppa.

Ufficiali.

Agli ufficiali sara' liquidata la pensione in conformita' delle disposizioni della legge in vigore sulle pensioni per gli ufficiali del regio esercito.
((Sono applicabili agli ufficiali a riposo della Regia guardia di finanza tutte le disposizioni riguardanti gli ufficiali a riposo del Regio esercito)) .

Truppa.

La pensione da liquidarsi alla truppa e' stabilita in ragione di un quarto del soldo dopo compiuti quindici anni di servizio, e in ragione di quattro quinti del soldo stesso dopo compiuti trenta anni di servizio, ed aumenta ogni anno di un quindicesimo della differenza fra il minimo ed il massimo sopra indicati.

Il tempo passato nella legione allievi sara' computato agli effetti della pensione, che sara' liquidata con le stesse norme e nella identica misura stabilita per le guardie.

Norme comuni.

Sono collocati a riposo d'autorita' o riformati gli ufficiali di qualsiasi grado, nonche' i sottufficiali, appuntati e guardie che, pur non avendo raggiunto i prescritti limiti di eta' siano inabili a continuare il servizio od a riassumerlo, per infermita' debitamente accertata con norme analoghe a quelle vigenti per l'esercito.

Il tempo del servizio prestato ai confini di terra, come sottufficiale o guardia del contingente attivo, e' computato in ogni caso con gli aumenti stabiliti dall'art. 68 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 .

Alle vedove dei sottufficiali e delle guardie, senza prole, si concede il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito defunto; alle vedove con prole la meta'. Agli orfani (1) durante la minorita' e' accordata la meta' ripartibile fra coloro che siano ancora di eta' minore, sino a che siano maggiorenni.

Per le vedove ed orfani degli ufficiali si seguono le stesse norme stabilite dal testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 , per le vedove e per gli orfani degli impiegati civili e militari.

Non hanno diritto a pensione (...) gli individui di truppa che, non avendo compiuto il venticinquesimo anno di servizio od il quarantacinquesimo di eta', non provino l'incapacita' a prestarlo ulteriormente per motivi di salute, o che lo lascino volontariamente.

Visto, d'ordine di Sua Maesta':

I ministri segretari di Stato per le finanze e pel tesoro
MASSIMINI - A. MAJORANA.

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(1) Sono considerati come orfani quelli privi di padre e madre e quelli la cui madre paese a secondo nozze.

Tabella C.

RUOLO ORGANICO per la regia guardia di finanza.

Parte di provvedimento in formato grafico
(1) (2) ((4))
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AGGIORNAMENTO (1)


La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.

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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 29 dicembre 1910, n. 894 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il ruolo organico per la Regia guardia di finanza e' diminuito di cinque maggiori ed aumentato di cinque colonnelli".

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AGGIORNAMENTO (4)


La L. 5 giugno 1913, n. 550 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Alle disposizioni della legge di ordinamento della R. guardia di finanza 19 luglio 1906, n. 367, modificata ai termini delle leggi 12 luglio 1908, n. 427, e 29 dicembre 1910, n. 894 , sono apportate le modificazioni ed integrazioni risultanti dall'annesso testo allegato A".
Si riporta di seguito il suindicato testo allegato:
"Tabella A.
[...]
Il comma seguente alla tabella dei soldi e' sostituito come appresso:
Il soldo giornaliero del personale di truppa, dopo compiuto il 14° anno di servizio, e' aumentato di L. 0,30 per ogni quadriennio, fino ad un massimo di tre quadrienni.
Le disposizioni concernenti i soprassoldi sono abrogate.
Alle disposizioni che stabiliscono gli assegni da corrispondersi ai sottufficiali, appuntati e guardie ricoverati negli stabilimenti di cura, militari e del corpo, sono sostituite le seguenti:
Il soldo dei sottufficiali, appuntati e guardie che non prestano servizio perche' ammalati e puniti, vien versato alla massa del corpo, a carico della quale stanno le spese di cura e di mantenimento, dedotte le seguenti quote giornaliere da corrispondersi agli individui:
Per gli allievi L. 0,40.
Per le guardie L. 0,60.
Per gli appuntati L. 0,80.
Pei sottobrigadieri L. 1.
Pei brigadieri L. 1,20.
Pei marescialli L. 1,50.
Le disposizioni relative alla concessione della indennita' di alloggio per gli ufficiali sono sostituite come appresso:
Agli ufficiali sara' dato l'alloggio nella caserma di loro residenza od in localita' vicina secondo le norme che, anche al riguardo dei canoni di fitto, verranno stabilite dal regolamento. Sul loro stipendio saranno pero' fatte, a rate mensili, le seguenti ritenute annue a favore dello Stato:
Pei colonnelli L. 360.
Pei tenenti colonnelli L. 300.
Pei maggiori L. 240.
Pei capitani L. 180.
Pei tenenti L. 120.
Pei sottotenenti L. 75.
La spesa complessiva per gli alloggi degli ufficiali non potra' eccedere le lire centosessantamila e sara' ripartita dal regolamento".
"Tabella C.
E aggiunta, in fondo, la seguente nota:
Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali e il personale di truppa collocati a disposizione di Amministrazioni diverse da quella finanziaria dello Stato, e pei quali gli assegni non fanno carico al bilancio del corpo".
Ha inoltre disposto che (con l'art. 3, comma 1) che "L'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1913 e che l'aumento e la sistemazione del contingente si effettueranno pero' gradatamente in tre anni, di maniera che la maggiore spesa gravi per un terzo sull'esercizio finanziario 1913-914, per due terzi sul 1914-915 e per la totalita' sul 1915-916".