Concernente i provvedimenti in favore delle RR. guardie di finanza. (006U0367)
Art. 13
Art. 13.
Il premio annuo della rafferma in corso viene proporzionalmente ridotto, quando nel corso dell'anno il raffermato vien promosso ufficiale, o, per qualsiasi causa, cessa dal far parte del Corpo; non e' dovuto pel periodo di sospensione od interruzione della rafferma.
((i sottufficiali, gli appuntati e le guardie)) puniti con la retrocessione dal grado, col trasferimento alle compagnie di disciplina, ovvero condannati a qualsiasi pena dai tribunali militari, sono privati del premio di rafferma dal giorno della riportata punizione o condanna, quando tale perdita sia deliberata dalla Commissione di disciplina. ((1))
In questi casi, anche quando non sia stata pronunciata l'espulsione dal Corpo, il raffermato, che ne faccia domanda, viene prosciolto dall'obbligo di servizio assunto con la rafferma, senza pregiudizio delle penalita' in cui fosse incorso.
Qualora il raffermato si renda disertore od incorra in condanne a pene restrittive della liberta' personale, di durata non minore di due mesi, inflitte dai tribunali ordinari o militari, l'interesse liquidato sul premio di rafferma, per tutto il tempo in cui il raffermato non partecipa per tali cause al servizio, va a beneficio della massa del Corpo.
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.
La L. 12 luglio 1908, n. 427 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'applicazione della presente legge ha luogo a partire dal 1° luglio 1908.